Sentenza n. 8544/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - del Decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, dell''Ufficio Governo Sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige (di seguito la “Provincia”) n. 24408/2022, avente ad oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del Decreto del ministero della Salute 6 ottobre 2022”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell''Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell''Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali, provinciali e concertati relativi alla determinazione del fatturato e del payback per dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il decreto provinciale di determinazione del fatturato e dell'importo del payback, il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, la circolare ministeriale relativa alla ricognizione e riconciliazione del fatturato, l'accordo e l'intesa sanciti in Conferenza Stato-Regioni e i decreti ministeriali recanti i criteri e le linee guida per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Nel corso del giudizio la ricorrente ha aderito al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, versando entro il termine previsto il 25% dell'importo originariamente addebitato. Il Tribunale ha ritenuto integrati i presupposti normativi: il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse; inoltre, l'accertamento del versamento da parte della Regione o Provincia autonoma determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti di payback. Il giudizio è stato quindi dichiarato cessato, con integrale compensazione delle spese, come previsto dalla disciplina applicata.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
«per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»; «l'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale»; «determinando la cessazione della materia del contendere [...] con compensazione delle spese di lite»
La definizione agevolata mediante versamento del 25% dell'importo dovuto estingue l'obbligazione di payback per le annualità 2015-2018 e comporta la cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi ai provvedimenti di payback, con compensazione delle spese.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Individua, secondo il richiamo operato dalla disciplina sopravvenuta, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici oggetto della definizione agevolata.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Individua i provvedimenti regionali e provinciali rispetto ai quali la definizione agevolata determina la cessazione della materia del contendere.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
È richiamato tra le disposizioni che prevedono obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici assolvibili mediante il meccanismo definitorio.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi agli obblighi di payback per dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018, il versamento tempestivo della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali, secondo il meccanismo previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, estingue integralmente l'obbligazione dell'azienda fornitrice per le annualità interessate.
- L'integrale versamento della quota ridotta prevista dalla definizione agevolata preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni 2015-2018.
- L'accertamento del versamento della quota definita da parte della Regione o della Provincia autonoma determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi proposti contro i provvedimenti regionali o provinciali di payback, con compensazione delle spese di lite.
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