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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10972/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia dell'impugnazione, applicando l'art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 500 in favore della cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato la richiesta proposta ai sensi degli artt. 47 e 47-ter ord. pen. L'interessato proponeva impugnazione, originariamente qualificata come reclamo e trasmessa alla Corte di cassazione dal Tribunale di sorveglianza, deducendo vizio di motivazione. Prima della decisione della Corte, però, il difensore depositava via email in cancelleria una dichiarazione di rinuncia al ricorso. La Corte ha quindi rilevato che la rinuncia all'impugnazione determina inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p., con conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    richiamato quale base della richiesta rigettata dal tribunale di sorveglianza

  • art. 47-ter ord. pen.

    richiamato quale base della richiesta rigettata dal tribunale di sorveglianza

  • art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p.

    la rinuncia all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso

  • cod. proc. pen.

    richiamato come corpus normativo di riferimento per la disciplina dell'inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • La rinuncia validamente intervenuta al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per rinuncia del ricorrente, quest'ultimo è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
  • In presenza di rinuncia sopravvenuta, la Corte non esamina nel merito i motivi di doglianza dedotti contro il provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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