Cassazione Penale, Sentenza n. 49724/2022 del 30/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila che aveva accolto il reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 proposto dal detenuto contro il divieto di acquisto e detenzione di "compact disk" musicali e del relativo apparecchio di lettura (compact disk driver). Il detenuto lamentava la lesione del proprio diritto soggettivo, un attuale e grave pregiudizio e una disparità di trattamento; la Direzione dell'istituto aveva invece adottato cautele per impedire utilizzi illeciti o pericolosi dei beni. Il Ministero ha denunciato violazione di legge invocando, tra l'altro, gli artt. 40 DPR n.230/2000, 41-bis e 87 ord. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo giudizio. La Corte ha richiamato precedenti (Sez.1, n.43484/2021 e n.29819/2021) e affermato che è legittimo il diniego di autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di "compact disk" e lettori digitali quando, per l'incidenza sull'organizzazione dell'istituto, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza dei dispositivi senza un impiego di risorse umane e materiali non sostenibile. Ha censurato il Tribunale per essersi limitato ad accettare apoditticamente le affermazioni della Direzione sull'imballaggio/sigillatura del materiale, senza accertare la concreta fattibilità e compatibilità organizzativa delle operazioni (apertura, esame e ascolto del materiale da parte di operatori qualificati) necessarie a escludere i rischi per il regime differenziato. Ha altresì precisato che il contrassegno SIAE non è di per sé idoneo a garantire l'assenza di rischi sul contenuto.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Il regime penitenziario differenziato consente restrizioni e cautele di sicurezza tali da giustificare il diniego di autorizzazioni all'acquisto/detenzione di supporti digitali quando la loro gestione sicura richieda oneri organizzativi e di risorse non sostenibili dall'Amministrazione.
art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Strumento procedurale con cui il detenuto impugna limitazioni; il giudice, prima di riconoscere il diritto reclamato, deve verificare la concreta fattibilità e compatibilità organizzativa delle misure necessarie a garantire la sicurezza.
art. 40 DPR n. 230/2000
Norma regolamentare invocata nel ricorso: la Corte non ha modificato la disciplina, ma ha richiamato la necessità di valutare l'onerosità organizzativa delle misure di controllo previste dall'Amministrazione penitenziaria.
art. 87 ord. pen.
Richiamato nel motivo di impugnazione; la Corte si è concentrata sull'applicazione del regime di sicurezza previsto dalla normativa penitenziaria e sulla verifica della sostenibilità organizzativa delle misure di controllo.
Sez. 1, n.43484 del 30/09/2021 (giurisprudenza della Corte di Cassazione)
Principio consolidato secondo cui è legittimo il diniego di autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di "compact disk" e lettori digitali se l'organizzazione dell'istituto non consente la messa in sicurezza dei dispositivi senza un uso eccessivo di risorse umane e materiali.
Sez. 1, n.29819 del 2021 (giurisprudenza della Corte di Cassazione)
Conferma che il contrassegno SIAE sul supporto ottico non è sufficiente a escludere rischi per la sicurezza del regime differenziato e che occorre controllo del contenuto da parte dell'Amministrazione.
Massime di principio
- In regime 41-bis l'Amministrazione può legittimamente negare l'accesso a supporti digitali (es. "compact disk" e lettori) quando la messa in sicurezza dei contenuti imponga oneri organizzativi e di personale non sostenibili.
- La sola presenza del contrassegno SIAE sul supporto non esonera dall'obbligo di controllo del contenuto: occorre l'apertura, l'esame e l'ascolto da parte di operatori qualificati per escludere rischi per la sicurezza.
- Il giudice che valuta un reclamo ex art. 35-bis deve accertare concretamente la fattibilità e la compatibilità organizzativa delle operazioni di controllo indicate dall'Amministrazione prima di dichiarare la lesione di un diritto del detenuto.
- L'onere probatorio sul praticabilità e sufficienza delle cautele adottate dalla Direzione grava sull'Amministrazione: semplici descrizioni di imballaggio/sigillatura non bastano.
- La fruizione di beni culturali o ricreativi (es. musica) può essere soddisfatta anche con canali alternativi presenti in istituto; ciò può influire sulla valutazione dell'esigenza del singolo detenuto rispetto all'impiego di risorse pubbliche.
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