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Interpello

Risposta n. 40 del 12/02/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia ritiene che la pensione britannica costituisca reddito di pensione ai sensi dell’art. 49, comma 2, TUIR e vada tassata integralmente in Italia, senza applicare il regime della previdenza complementare né una tassazione proporzionale al rapporto tra settimane lavorate e contributi totali.

Tassazione in Italia della pensione britannica di Stato percepita da un residente italiano

Il quesito

Il contribuente chiede se la State Pension britannica, derivante in larga parte da contributi volontari non dedotti in Italia e solo in minima parte da attività lavorativa svolta nel Regno Unito, possa essere tassata in Italia solo per la quota del 3% e considerata per il resto non imponibile, assimilandola alla previdenza complementare.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conclude che, per un cittadino italiano residente, la New State Pension britannica è imponibile in Italia per intero; la natura volontaria di parte dei contributi e la loro eventuale mancata deduzione non consentono di trattare la prestazione come previdenza complementare né di limitarne l’imponibilità al 3%.

Tassazione della pensione estera di Stato percepita da un residente italiano

L’interpello riguarda il trattamento fiscale, in Italia, di una pensione di Stato del Regno Unito percepita da un soggetto residente in Italia e cittadino italiano. Il caso è particolare perché la pensione non deriva solo da attività lavorativa svolta nel Regno Unito, ma in larga misura da contributi volontari versati dall’istante nel sistema previdenziale britannico.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

Il contribuente è nato nel Regno Unito, ma vive in Italia da molti anni, dove ha svolto attività di lavoro dipendente e ha maturato una pensione INPS. A partire da ottobre 2018 inizierà a percepire anche la pensione britannica, pari a un importo settimanale in sterline.

Secondo quanto rappresentato, solo una minima parte della contribuzione utile alla pensione britannica sarebbe collegata a effettiva attività lavorativa svolta nel Regno Unito, mentre la parte prevalente deriverebbe da "Voluntary Class 3 contributions", cioè contributi volontari versati dal contribuente e non dedotti nella dichiarazione dei redditi italiana. Il contribuente evidenzia che, su un totale di settimane utili, solo una quota marginale sarebbe riferibile a lavoro effettivo, mentre il resto deriverebbe da contribuzione volontaria.

Quesito del contribuente

L’istante chiede se la State Pension britannica possa essere considerata, per la quota non collegata ad attività lavorativa, non imponibile ai fini IRPEF in Italia, o comunque imponibile solo in minima parte. In particolare, sostiene che:

  • la pensione dovrebbe essere assimilata a una forma di previdenza complementare;
  • i contributi volontari versati non sono stati dedotti in Italia;
  • conseguentemente, la prestazione riferibile a tali contributi dovrebbe essere non imponibile;
  • solo la quota residua, pari al 3%, collegata a lavoro effettivo svolto nel Regno Unito, dovrebbe essere tassata come reddito di pensione.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

L’istante ritiene che la pensione britannica non sia imponibile in Italia, se non nella misura del 3%, perché i versamenti volontari sarebbero assimilabili a quelli destinati a un fondo di previdenza complementare disciplinato dal D.Lgs. 252/2005. Richiama, in sostanza, il principio per cui, nelle forme di previdenza complementare, i contributi dedotti generano prestazioni imponibili, mentre la parte non dedotta non è tassata.

Secondo questa impostazione, la mancata deduzione in Italia dei contributi volontari versati al sistema britannico renderebbe non imponibile la corrispondente prestazione pensionistica.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 49, comma 2, del TUIR, secondo cui costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati. Di conseguenza, alle pensioni si applica la disciplina dei redditi di lavoro dipendente.

Richiama poi l’articolo 3, comma 1, del TUIR, che esprime il principio della tassazione mondiale per i residenti fiscali in Italia: il reddito complessivo dei residenti è formato da tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti.

Viene inoltre considerata la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329, in particolare l’articolo 18, che disciplina le pensioni e altre remunerazioni analoghe corrisposte a un residente di uno Stato contraente.

L’Agenzia richiama infine le istruzioni del modello Redditi PF 2018 per le pensioni estere del Regno Unito e, sul piano della previdenza complementare, il D.Lgs. 252/2005 e l’articolo 8, comma 4, che prevede la non imponibilità della parte di contribuzione non dedotta, previa comunicazione all’ente erogante. Viene citato anche l’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR, che consente la deduzione dei contributi volontari in presenza delle condizioni di legge, nonché la circolare n. 17/E del 2015.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che la pensione britannica percepita dall’istante debba essere qualificata come reddito di pensione ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del TUIR e, in quanto tale, assoggettata a imposizione in Italia per l’intero importo.

La motivazione si fonda su più passaggi:

  • la pensione di Stato britannica rientra nella categoria delle pensioni "di ogni genere" richiamate dal TUIR;
  • la natura contributiva, anche se in parte volontaria, non modifica la qualificazione fiscale della prestazione;
  • la Convenzione Italia-Regno Unito non porta a un trattamento diverso nel caso concreto;
  • non è applicabile il regime della previdenza complementare del D.Lgs. 252/2005, perché la pensione pubblica britannica non è assimilabile a un fondo pensione complementare.

L’Agenzia aggiunge che la circostanza che i contributi volontari non siano stati dedotti in Italia non è decisiva per ricondurre la prestazione nel regime della previdenza complementare. In ogni caso, osserva che i contributi volontari versati all’estero da un residente italiano possono essere dedotti dal reddito complessivo, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR.

Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia non condivide la tesi del contribuente di tassare la pensione solo per il 3% o di escluderne la parte riferibile ai contributi volontari. Ritiene invece che la New State Pension britannica sia integralmente imponibile in Italia per il soggetto residente e cittadino italiano.

Non assume rilievo, ai fini del trattamento fiscale della prestazione, il fatto che una parte dei contributi sia stata versata volontariamente o che il periodo contributivo non coincida con il periodo di lavoro effettivo. In sostanza, la pensione resta una pensione pubblica estera, non una forma di previdenza complementare, e va tassata per intero secondo le regole ordinarie dei redditi di pensione.

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