Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19328/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il motivo fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso; il vizio rilevato è la riduzione della pena detentiva in misura eccedente il limite normativamente consentito (oltre un terzo della pena base).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della normativa penale in relazione alla determinazione della pena nel rito dell'accordo ex art. 444 c.p.p.: la pena base risultava essere mesi quattro di reclusione ed euro 150,00 di multa e la pena finale era stata fissata in mesi due di reclusione con una diminuzione della pena detentiva superiore a quella consentita dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta che la riduzione della pena operata nel quadro dell'accordo ex art. 444 non può eccedere la misura consentita dalla legge; nel caso di specie la diminuzione della pena detentiva risultava superiore al limite (oltre un terzo) ritenuto applicabile.

  • art. 648 c.p. (comma)

    Norma che individua il reato ascritto al resistente (reato di ricettazione); nel provvedimento è citata solo come titolo di reato attribuito all'imputato, senza incidenza diretta sulla ricostruzione del vizio sanzionatorio oggetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando le parti concordano una pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice deve verificare che la riduzione della pena non superi i limiti previsti dalla legge; un'alterazione quantitativa non conforme può determinare l'annullamento.
  • L'accordo pattizio formalizzato in udienza deve trovare piena corrispondenza nella sentenza: incongruenze formali o aritmetiche tra verbale e dispositivo possono essere censurate in sede di legittimità.
  • Il Procuratore Generale può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge relativa al calcolo e alla determinazione della pena risultante dall'accordo ex art. 444.
  • Se la riduzione pattuita eccede il limite legale, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare gli atti al giudice di merito per il necessario adeguamento o per nuovi accertamenti procedurali.
  • Il giudice del merito non può applicare una riduzione della pena più favorevole all'imputato rispetto a quanto consentito dalla normativa, anche se tale riduzione derivasse dall'accordo delle parti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.