Sentenza n. 4884/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della delibera del Plenum CSM del 21 maggio 2025, nella parte in cui descrive e chiarisce il nuovo assetto dell’impegno orario dei magistrati onorari stabilizzati, distinguendo tra il regime esclusivo e non esclusivo, con effetti interpretativi suscettibili di impatto diretto sull’organizzazione degli uffici e sull’applicazione del trattamento economico); - della Nota del Consiglio Superiore della Magistratura n. 9535 del 23 maggio 2025, redatta dall’Ufficio Studi e Documentazione con cui è stata diramata la predetta Delibera; - della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 giugno 2025, n. 26/VA/2025, recante “Disciplina attuativa delle disposizioni contenute nella legge 15 aprile 2025 n. 51”, nella parte in cui conferma e integra i criteri selettivi e organizzativi adottati con la precedente delibera del Plenum; - della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale – n. 71 del 11 giugno 2025, nella parte in cui, in attuazione della legge n. 51/2025, ridefinisce il trattamento economico dei magistrati onorari, introducendo una distinzione retributiva tra magistrati in regime esclusivo e non esclusivo; - nonché di tutti gli atti posti in essere in attuazione della Legge 15 aprile 2025, n. 51, presupposti, conseguenziali o comunque connessi e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a non vedersi applicata la legge n. 51 del 15 aprile 2025 e quindi di godere di un trattamento economico e di status migliorativo e comunque diverso da quello previsto dalla legge suddetta ovvero di continuare a fruire del trattamento giuridico ed economico pregresso e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento dei trattamenti differenziali conseguenti, il tutto previa declaratoria di illegittimità costituzionale della legge n. 51 del 15 aprile 2025 e/o disapplicazione della stessa rispetto alla normativa eurounitaria ovvero con rimessione della questione alla Corte di Giustizia Europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere del CSM, nota di diramazione e circolare MEF concernenti l'attuazione della legge n. 51/2025 sul regime orario, organizzativo, economico e previdenziale dei magistrati onorari stabilizzati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, magistrati onorari stabilizzati ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, hanno impugnato gli atti adottati dal CSM e dal MEF in attuazione della legge n. 51/2025, chiedendone l'annullamento, l'accertamento del diritto a conservare il precedente trattamento giuridico ed economico e la condanna al pagamento delle differenze. Hanno dedotto l'illegittimità derivata degli atti per asserita incostituzionalità della legge n. 51/2025 e per contrasto con il diritto dell'Unione europea. In particolare, hanno denunciato la violazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività, tutela del legittimo affidamento e ragionevolezza; la disparità di trattamento tra magistrati onorari in regime esclusivo e non esclusivo quanto a compenso, mensilità, orario e previdenza; la violazione degli artt. 3, 36, 97 e 117, comma 1, Cost.; il contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, con la direttiva 97/81/CE e con gli artt. 20, 21, 31 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Sono state inoltre contestate la reintroduzione delle valutazioni quadriennali di idoneità, il regime disciplinare, i limiti all'orario di lavoro e l'iscrizione alla Gestione separata INPS. In subordine è stato chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e la rimessione alla Corte costituzionale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse e, comunque, lo ha respinto nel merito. Quanto all'inammissibilità, ha rilevato che la delibera del CSM contiene mere indicazioni rivolte ai dirigenti degli uffici giudiziari e non incide direttamente sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti. Il potere di definire concretamente il programma lavorativo spetta infatti ai dirigenti degli uffici, mediante successivi provvedimenti riferiti alle specifiche realtà organizzative e funzionali; sono tali provvedimenti, eventualmente, a poter produrre una lesione immediata e diretta. Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondati i primi quattro motivi. La disciplina legislativa dell'incarico onorario resta distinta da quella della magistratura togata e conserva natura temporanea, non configura un rapporto di pubblico impiego e deve essere compatibile con lo svolgimento di attività lavorative o professionali. La differenziazione tra regime esclusivo e non esclusivo è stata ritenuta giustificata dalla diversa durata dell'impegno e dalla possibilità, per i non esclusivisti, di esercitare la professione forense; non è stata dimostrata una violazione grave e manifesta del diritto UE nella differenza retributiva lamentata. Il CSM, inoltre, si è limitato a fornire criteri orientativi, rimettendo ai dirigenti la concreta distribuzione delle attività in udienza e fuori udienza, in relazione alle funzioni svolte, alle caratteristiche degli uffici e ai carichi di lavoro. Il TAR ha escluso che la disciplina dei magistrati onorari possa essere assimilata integralmente a quella dei magistrati togati, richiamando la diversa modalità di reclutamento e la funzione del pubblico concorso. Ha ritenuto non pertinente il rinvio pregiudiziale già disposto dalla Corte d'appello dell'Aquila, riguardante altre questioni relative a ferie e stabilizzazione. Ha infine escluso i presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale, sia per la carenza di interesse sia per l'infondatezza delle censure. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 108 Cost.
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La riserva di legge non impone una disciplina legislativa analitica e dettagliata; il legislatore deve fissare criteri generali sufficientemente precisi, lasciando al CSM margini di valutazione discrezionale nel rispetto di tali criteri.
art. 29 d.lgs. 116/2017
Disciplina la stabilizzazione dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento e costituisce il quadro normativo di riferimento per i ricorrenti.
art. 29-bis d.lgs. 116/2017
Attribuisce ai dirigenti degli uffici il compito di definire il programma lavorativo dei magistrati onorari confermati, in conformità alle indicazioni del CSM e nel rispetto dei limiti orari legislativi.
art. 31-bis d.lgs. 116/2017
Prevede il compenso annuo e il regime economico dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva.
art. 31-ter d.lgs. 116/2017
Prevede il compenso, la disciplina previdenziale e il trattamento dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva.
art. 1, comma 3, d.lgs. 116/2017
L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.
Conferma la natura temporanea e non impiegatizia dell'incarico onorario e la necessità di compatibilità con altre attività lavorative o professionali.
art. 24 del Regolamento interno del CSM
Le risoluzioni sono comunicate agli uffici interessati... Alle risoluzioni le Commissioni e tutte le articolazioni consiliari si attengono...
Disciplina le risoluzioni consiliari come atti interni di orientamento delle articolazioni del CSM.
art. 25 del Regolamento interno del CSM
Le circolari e le direttive sono emanate... per dare esecuzione o interpretazione alla legge e ai regolamenti, nonché per fornire criteri di orientamento sull'esercizio delle attribuzioni e della discrezionalità del Consiglio.
Conferma la funzione esecutiva, interpretativa e orientativa delle circolari e direttive del CSM.
art. 3 Cost.
Invocato dai ricorrenti sotto i profili della ragionevolezza, uguaglianza e non discriminazione; il TAR non ha ravvisato una violazione.
art. 36 Cost.
Invocato in relazione all'adeguatezza del compenso dei magistrati onorari non esclusivisti; la censura è stata ritenuta infondata.
art. 97 Cost.
Invocato con riferimento al buon andamento dell'amministrazione della giustizia; il TAR non ha ritenuto dimostrata una compromissione del servizio.
art. 117, comma 1, Cost.
Invocato in relazione ai principi e alle disposizioni del diritto dell'Unione europea; il TAR ha escluso il contrasto prospettato.
art. 28 l. 87/1953
Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.
Richiamato per sottolineare i limiti del sindacato sulla discrezionalità legislativa.
clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Invocata dai ricorrenti per sostenere la disparità di trattamento tra magistrati onorari esclusivisti e non esclusivisti; il TAR non ha ravvisato una violazione manifesta.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata respinta perché le questioni europee prospettate non risultavano pertinenti e riguardavano una disciplina legislativa la cui compatibilità era contestata in termini non dimostrati.
Massime di principio
- Un atto del CSM che si limita a fornire indicazioni orientative ai dirigenti degli uffici giudiziari non è direttamente lesivo delle posizioni dei magistrati onorari; l'interesse all'impugnazione sorge, eventualmente, contro i successivi provvedimenti dei dirigenti che definiscono concretamente il programma lavorativo.
- Quando la legge attribuisce ai dirigenti degli uffici giudiziari il compito di definire il programma lavorativo dei magistrati onorari, la distribuzione delle attività in udienza e fuori udienza può essere modulata in relazione alle funzioni svolte, alle caratteristiche dell'ufficio, ai carichi di lavoro e agli organici, senza necessità di una ripartizione legislativa uniforme e astratta.
- La natura temporanea e non impiegatizia dell'incarico di magistrato onorario, nonché la diversa durata dell'impegno e la possibilità di svolgere altre attività professionali, possono giustificare una disciplina distinta rispetto a quella dei magistrati togati e una differenziazione tra regime esclusivo e non esclusivo, salvo che sia dimostrata una discriminazione grave e manifesta.
- La carenza di interesse a ricorrere, derivante dall'assenza di lesività diretta dell'atto impugnato, preclude anche la rimessione di questioni di legittimità costituzionale, poiché la rilevanza della questione presuppone l'utilità concreta della decisione costituzionale nel giudizio principale.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è necessario quando le questioni europee richiamate riguardano una fattispecie diversa da quella oggetto del giudizio e il ricorrente non dimostra un contrasto grave e manifesto tra la disciplina nazionale contestata e il diritto dell'Unione.
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