Cassazione Civile, Ordinanza n. 05305/2023 del 20/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2002 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IVA, IRPEG e IRAP, diversi costi ritenuti non inerenti: spese per servizi resi da una società terza, spese per assistenza software e rimborsi connessi a un contratto di outsourcing, oltre a componenti negativi collegati a un credito verso una società tedesca e a un accollo di debiti della medesima. La CTR aveva rigettato l’appello della contribuente e aveva inoltre ritenuto inutilizzabile documentazione prodotta in giudizio, reputando colpevole la mancata esibizione in verifica. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 52, co. 5, d.P.R. 633/1972 e dell’art. 33, co. 1, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la preclusione alla produzione documentale opera solo in caso di rifiuto intenzionale o sostanziale, non di mera colpa o negligenza, e che nel caso concreto non vi era stato un vero rifiuto di esibizione; 2) violazione dell’art. 75, co. 5, TUIR (oggi art. 109, co. 5), per aver escluso l’inerenza della sopravvenienza passiva derivante dallo storno/svalutazione del credito; 3) violazione dell’art. 2426, co. 1, n. 8, c.c., per avere la CTR confuso il momento di registrazione contabile con quello di iscrizione in bilancio e qualificato come artificio contabile l’operazione sul credito.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR abbia applicato in modo non corretto la preclusione di cui all’art. 52, co. 5, d.P.R. 633/1972, poiché non basta la mera colpa nella mancata produzione documentale: occorre un comportamento intenzionale, equivalente a un sostanziale rifiuto di esibizione, supportato da specifica richiesta e relativo avvertimento. La Corte rileva che la sentenza impugnata non ha adeguatamente valutato se i documenti fossero stati effettivamente richiesti e non esibiti con dolo, né ha considerato che alcuni documenti erano stati comunque prodotti in sede di verifica. I secondi due motivi vengono dichiarati inammissibili, perché investono apprezzamenti di fatto compiuti dalla CTR sul costo legato alla vicenda del credito verso la società tedesca: la Corte ritiene che la CTR abbia accertato, con valutazione non sindacabile in cassazione nei termini proposti, che il credito era originariamente privo di valore di realizzo e che l’operazione contabilizzata come sopravvenienza passiva fosse in sostanza un artificio contabile. La sentenza è quindi cassata con rinvio per il solo motivo accolto.
Norme richiamate
art. 52, quinto comma, d.P.R. n. 633/1972
«i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa»
La preclusione alla utilizzazione della documentazione opera solo in presenza di un rifiuto di esibizione inteso in senso sostanziale, cioè intenzionale e volontario, non per mera negligenza o colpa nella custodia dei documenti.
art. 33, primo comma, d.P.R. n. 600/1973
Opera in combinato disposto con l’art. 52, co. 5, d.P.R. 633/1972, estendendo la medesima disciplina alla materia delle imposte sui redditi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dedotto per denunciare violazioni di legge sostanziale nella sentenza impugnata.
art. 75, comma 5, TUIR
Invocato dalla ricorrente per sostenere l’inerenza del costo/sopravvenienza passiva; la censura viene dichiarata inammissibile perché la decisione di merito si fonda su un accertamento di insussistenza originaria del valore del credito.
art. 109, comma 5, TUIR
Norma richiamata quale disciplina vigente corrispondente al previgente art. 75, co. 5, TUIR.
art. 2426, comma 1, n. 8, c.c.
La censura relativa alla contabilizzazione del credito è inammissibile, poiché la CTR ha compiuto un accertamento di fatto sul valore originario del credito e sull’assenza di un reale valore di realizzo.
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale che impone una lettura non irragionevolmente compressiva del diritto di difesa del contribuente.
art. 53 Cost.
Richiamato per evitare interpretazioni che impongano pagamenti non dovuti o sacrifici fiscali non giustificati.
art. 2113, comma 4, c.c.
Citato nel ricorso come sede di una conciliazione sindacale contenente reciproche concessioni.
art. 1965 c.c.
Citato nel ricorso per descrivere la conciliazione come accordo volto a porre fine o prevenire una lite.
Massime di principio
- La preclusione probatoria prevista in materia di accessi e verifiche fiscali opera solo quando la mancata esibizione della documentazione integri un rifiuto sostanziale e intenzionale; non è sufficiente la semplice colpa, negligenza o imperizia nella conservazione dei documenti.
- Per applicare la preclusione di cui all’art. 52, co. 5, d.P.R. 633/1972, l’Amministrazione deve dimostrare una richiesta specifica di esibizione, accompagnata dall’avvertimento delle conseguenze della mancata ottemperanza, e il contribuente deve avere posto in essere un comportamento volontariamente ostativo.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che un credito era originariamente privo di valore di realizzo, la censura sulla sua qualificazione contabile o sulla sua successiva svalutazione non può essere riesaminata in cassazione se non mediante uno specifico vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Il giudizio di inerenza dei costi è qualitativo e richiede il collegamento del costo all’attività d’impresa, ma la sua applicazione concreta, quando poggia su un accertamento di fatto del giudice di merito, non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio.
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