Cassazione Penale, Sentenza n. 6847/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per i reati di partecipazione a sodalizio finalizzato al narcotraffico (capo 35) e per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (capo 51). La difesa ha dedotto: (i) insufficienza e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, contestando la rilevanza di intercettazioni telefoniche ritenute funzionali a nascondere accordi tra altri indagati (PEPE, ABBRUZZESE, PRESTA) e sottolineando che alcune persone coinvolte non erano indagate; (ii) omessa motivazione quanto all'individuazione del capo 51); (iii) assenza dei presupposti cautelari, per carattere minimo/episodico delle condotte, incensuratezza della MAESTRI, fatti risalenti e mancanza di contatti con coindagati nell'ultimo triennio; infine si è richiamato che un precedente arresto per detenzione (patteggiamento) fosse autonomo e già definito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo di legittimità non consente la revisione degli elementi di fatto o della consistenza degli indizi, ma solo l'esame della congruità e della logicità della motivazione. Ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria sulla base di: ripetute intercettazioni che documentavano il ruolo di raccordo della MAESTRI nelle comunicazioni tra associati; la partecipazione concreta all'episodio che ha portato all'arresto del corriere COLONNA (la MAESTRI aveva il compito di avvisare dell'arrivo); la conversazione dalla quale emergeva la sua consapevolezza (rimozione di un bilancino); e l'arresto in flagranza con possesso di 160 grammi di cocaina pochi giorni dopo eventi collegati. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sull'omessa motivazione del capo 51) perché il provvedimento impugnato e l'ordinanza applicativa, letti congiuntamente, individuavano chiaramente l'episodio riferito al capo 51). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che hanno posto in evidenza la funzione svolta dalla MAESTRI, la caratura degli interlocutori e la contiguità al circuito criminale, richiamando la giurisprudenza che ammette la valutazione della pericolosità anche indipendentemente dalla data degli eventi. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; non è stata disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento per il riesame richiesto al Tribunale (procedura di riesame della misura cautelare)
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma relativa ai reati di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti; il capo 51) contestato riguarda reati di tale specie come 'reato fine'
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha applicato la giurisprudenza che consente di valutare la prognosi di pericolosità anche in relazione alla 'professionalità' e al grado di inserimento nel circuito criminale
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente per la 'doppia presunzione' di attualità delle esigenze cautelari nei reati di stupefacenti, che può essere superata solo con elementi idonei
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti comunicativi in caso di mancata rimessione in libertà della detenuta
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari è limitato al controllo della correttezza giuridica e della logicità della motivazione: non consente la revisione del giudizio sugli elementi di fatto o sulla forza degli indizi.
- Intercettazioni telefoniche che mostrino un ruolo continuativo di raccordo nelle comunicazioni tra membri di un gruppo criminale possono costituire elemento concreto di gravità indiziaria e di contributo associativo, anche se in alcune occasioni le parti si accordino direttamente.
- Un arresto in flagranza e il successivo rinvenimento di sostanza stupefacente nelle immediate vicinanze temporali di attività associative rappresentano elementi molto rilevanti per la conferma di esigenze cautelari.
- Il fatto che un episodio precedente sia stato definito con patteggiamento o risalga nel tempo non esclude automaticamente la rilevanza ai fini cautelari; occorre dimostrare in modo convincente la cessazione del rischio di reiterazione o l'irrilevanza rispetto al circuito criminale.
- Per superare la presunzione di attualità delle esigenze cautelari nei delitti di stupefacenti (c.d. 'doppia presunzione') è necessario fornire elementi concreti, specifici e logici che dimostrino l'assenza di rischio di reiterazione; mere deduzioni generiche non sono sufficienti.
- L'assenza di indagini nei confronti di terzi menzionati nelle conversazioni non rende automaticamente irrilevanti le intercettazioni implicanti la posizione dell'imputato; rileva la funzione concreta svolta dalla persona nell'ambito delle comunicazioni e dei fatti accertati.
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