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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11981/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p.: la difesa ha sostenuto che il provvedimento questorile del 29/06/2020 (obbligo di dimora con permanenza notturna dalle ore 22:00 alle ore 6:00) era stato adottato prima dell'entrata in vigore del d.l. n.130/2020 che ha trasformato l'illecito amministrativo derivante dalla violazione delle prescrizioni in reato penale; perciò la conversione del regime sanzionatorio avrebbe richiesto la rinnovazione o nuova notifica del provvedimento da parte del Questore (o atto equipollente sottoscritto dallo stesso), mentre la comunicazione informativa del nuovo regime sanzionatorio inviata in data 06/11/2020 da altro funzionario non sarebbe sufficiente a fondare la responsabilità penale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il provvedimento del Questore del 29/06/2020 fosse pienamente efficace (convalidato e notificato il 10/09/2020) e costituisse il presupposto fattuale del reato. La novella legislativa (d.l. n.130/2020) che ha reso penalmente rilevanti le violazioni non richiedeva la novazione del provvedimento questorile né la riedizione dello stesso per applicare la sanzione penale, salvo che tale novella avesse espressa limitazione. Poiché al ricorrente era stata effettivamente notificata una comunicazione ufficiale del nuovo regime sanzionatorio (06/11/2020), al momento della violazione (30/01/2021) egli era a conoscenza della punibilità penale; pertanto la condotta è stata ritenuta integrata e il ricorso è respinto. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • decreto-legge n. 14 del 2017, art. 13 comma 6

    Il provvedimento questorile ex art.13 d.l. 14/2017 costituisce il presupposto fattuale delle prescrizioni la cui violazione integra la condotta sanzionata; la norma originariamente prevedeva sanzione amministrativa, poi resa rilevante penalmente dalla novella

  • decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020, art. 11 (novella)

    Ha modificato il regime sanzionatorio rendendo penalmente rilevante la violazione delle prescrizioni e dei divieti imposti dal Questore; la Corte ha ritenuto che la novella si applica ai provvedimenti antecedenti senza necessità di riedizione dell'atto, purché il destinatario sia stato adeguatamente informato

  • art. 606, lett. b) c.p.p.

    Norma procedurale che consente il ricorso per violazione di legge; il motivo dedotto è stato ritenuto infondato dalla Corte

  • artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.

    Richiamati nella discussione per analogia con i provvedimenti che impongono divieti; la Corte ha però distinto il caso, rilevando che il presupposto qui è un provvedimento amministrativo questorile e non un provvedimento interdittivo giudiziario

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo adottato prima della conversione in fattispecie penale non perde efficacia per il solo fatto di essere anteriore alla novella normativa: la nuova sanzione penale può trovare applicazione se la legge non limita la sua efficacia ai soli provvedimenti successivi
  • La conoscenza della nuova rilevanza penale da parte del destinatario è fondamentale: se al destinatario è stata comunicata ufficialmente la trasformazione sanzionatoria, la violazione successiva può costituire reato
  • Non è necessario che la rinnovazione o la riedizione del provvedimento sia firmata dallo stesso organo che lo ha emanato, purché esista una comunicazione ufficiale idonea a rendere conoscibile il mutamento del regime sanzionatorio
  • In assenza di prova di una comunicazione che renda noto il nuovo regime penale, può essere esperibile il motivo di impugnazione fondato sulla mancanza di conoscenza e sulla tutela del principio di non retroattività della legge penale più gravosa
  • È utile distinguere tra provvedimenti amministrativi (questorili) e provvedimenti giudiziari inderogabili: il diverso regime giuridico implica argomentazioni difensive differenti (es. contestare la validità/efficacia del provvedimento amministrativo oppure l'assenza di legittima conoscenza della punibilità penale)

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