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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32463/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal protesto di un assegno bancario tratto sul conto corrente del ricorrente e recante la dicitura di firma apocrifa e denuncia di smarrimento. Il correntista ha chiesto il risarcimento dei danni all'immagine, all'attività commerciale e alla reputazione assumendo che il protesto fosse illegittimo. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 45 del RD n. 1736/1933 e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che il protesto non avrebbe potuto essere levato a suo carico perché l'assegno non sarebbe stato riferibile nominalmente a lui e la firma sarebbe stata chiaramente non sua; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e ultrapetizione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulle doglianze effettivamente formulate; 3) violazione degli artt. 1223, 2059 e 2697 c.c. e 115, 116 c.p.c., in relazione al danno risarcibile; 4) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e omesso esame della prova testimoniale sul danno non patrimoniale; 5) violazione dei parametri del D.M. 140/2012 nella liquidazione delle spese di primo grado e omessa pronuncia sulla censura svolta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il principio applicato dalla Corte d'appello secondo cui, in caso di semplice contraffazione della firma del titolare del conto, il protesto deve essere levato a nome del correntista, mentre solo quando la sottoscrizione reca un nome chiaramente e totalmente diverso da quello del titolare il protesto va levato a carico del soggetto apparente firmatario. Nel caso concreto la motivazione del protesto indicava espressamente la firma apocrifa e la riferibilità al correntista, sicché le censure del ricorrente sulla non riferibilità nominativa della firma erano in parte infondate e in parte inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione di merito. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità, per difetto di pertinenza rispetto alla sentenza impugnata o per difetto di autosufficienza. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 45 RD n. 1736/1933

    La norma è richiamata dal ricorrente in tema di protesto dell'assegno; la Corte ne conferma l'applicazione secondo cui, in caso di firma apocrifa del titolare del conto, il protesto va levato a suo carico.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È invocato per le doglianze di nullità della sentenza e ultrapetizione; la Corte le reputa inammissibili o non pertinenti rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude che le censure integrino un vizio scrutinabile, perché tendono a una rivalutazione del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per asserita omessa pronuncia/ultrapetizione; la Corte ritiene il motivo inammissibile per genericità.

  • art. 1223 c.c.

    È richiamato in relazione alla domanda risarcitoria, ma la Corte non entra nel merito del danno perché ritiene assorbita la questione.

  • art. 2059 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per il danno non patrimoniale; la Corte ne dichiara l'inammissibilità in quanto la questione era assorbita.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in relazione alla prova del danno; la Corte non lo applica al merito della domanda, che reputa non esaminabile per assorbimento.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente sul tema della valutazione delle prove; il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente sul tema della valutazione delle prove; il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    È richiamato per dedotta motivazione apparente; la Corte non accoglie la censura perché il motivo è inammissibile.

  • D.M. n. 140/2012

    È invocato per la liquidazione delle spese di primo grado; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È menzionato per il deposito di memoria nel giudizio di legittimità.

  • circolare 838/c del 3 maggio 1955 del Ministero dell'industria e del commercio

    È richiamata come criterio amministrativo coerente con la disciplina del protesto: nominativo del firmatario diverso dal correntista, protesto a carico dell'emittente apparente; firma apocrifa o illeggibile, protesto a carico del correntista.

  • L. 12 febbraio 1955, n. 77

    È richiamata nel contesto della circolare sui protesti cambiari.

Massime di principio

  • In materia di assegno bancario, se la sottoscrizione è una semplice contraffazione della firma del titolare del conto, il protesto deve essere levato a carico del correntista; solo se l'assegno reca un nome chiaramente e totalmente diverso da quello del titolare il protesto va levato a nome del soggetto apparente firmatario.
  • La denuncia di smarrimento o sottrazione del titolo non esclude di per sé la levata del protesto, poiché il titolo mantiene efficacia e la mera denuncia non elimina l'esigenza di tutela dei diritti di regresso dei giranti.
  • Le censure che mirano a contestare l'identificazione della firma o la riferibilità del titolo al correntista, se sprovviste di specifica allegazione e dirette a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, sono inammissibili in cassazione perché attengono al merito.
  • Le doglianze di omessa pronuncia, ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. devono essere formulate in modo specifico e intelligibile; la genericità del motivo comporta l'inammissibilità.
  • Le questioni risarcitorie assorbite dalla statuizione che esclude il presupposto dell'illegittimità della condotta non possono essere riesaminate in cassazione se non colpite da un autonomo vizio della decisione impugnata.
  • Il motivo di ricorso che contesti la liquidazione delle spese deve rispettare il requisito di autosufficienza, indicando compiutamente il contenuto della censura proposta nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitoli di creditoSpese di lite
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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