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Sentenza

Sentenza del 13/05/2016 n. 9850 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento per omessi versamenti IVA, IRPEF e IRAP relativi al 2001. Il contribuente sosteneva che la pretesa fosse illegittima perché aveva aderito al condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto tardiva la produzione, in appello, dell'avviso di ricevimento del diniego di condono, aveva escluso che il mancato pagamento delle rate successive alla prima comportasse la perdita dei benefici e aveva considerato la cartella carente di motivazione. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tali statuizioni.

La decisione

La Corte ha accolto integralmente il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello, compreso l'avviso di ricevimento del diniego di condono. Ha inoltre affermato che il condono ex art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute: il versamento della prima rata non è sufficiente se non seguono le rate successive. Quanto alla cartella, trattandosi di imposte dichiarate dallo stesso contribuente e non versate, non era necessaria una motivazione ulteriore. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Il ricorso incidentale di Equitalia è stato respinto quanto al difetto di legittimazione passiva e dichiarato assorbito nell'altro motivo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    condono cosiddetto clemenziale

    La definizione agevolata richiede l'integralità e la tempestività di tutti i versamenti previsti. Il pagamento della sola prima rata, seguito dall'omissione o dal ritardo delle rate successive, non perfeziona il condono e non impedisce la riscossione del debito tributario.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 57 e 58

    Nel processo tributario l'art. 58, comma 2, consente alle parti di produrre nuovi documenti in grado di appello anche oltre i limiti ordinariamente previsti dall'art. 345 c.p.c.; è quindi ammissibile la produzione in appello dell'avviso di ricevimento del diniego di condono.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12 e 25

    Per una cartella relativa a imposte risultanti dalla dichiarazione del contribuente e non versate, non è necessaria una motivazione analitica ulteriore sulle ragioni del recupero, poiché importi e inadempimento sono già conosciuti dal dichiarante.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 14

    La norma è stata richiamata in relazione agli effetti dell'omesso o tardivo pagamento delle somme dovute nell'ambito della definizione agevolata, ma la decisione si fonda principalmente sulla necessità del pagamento integrale e tempestivo previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Le disposizioni sull'obbligo di motivazione degli atti amministrativi e tributari non impongono, nel caso esaminato, una motivazione ulteriore nella cartella, poiché il debito derivava direttamente dalla dichiarazione del contribuente.

Massime di principio

  • I condoni fiscali sono misure eccezionali e devono essere interpretati restrittivamente: per ottenere il beneficio occorre rispettare esattamente tutte le condizioni e le scadenze previste.
  • Nel condono ex art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, il pagamento della prima rata non basta: l'omesso o tardivo pagamento anche di una rata successiva comporta il mancato perfezionamento della definizione agevolata.
  • Nel processo tributario è generalmente possibile produrre nuovi documenti in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, anche se non prodotti in primo grado.
  • Una cartella che recupera imposte dichiarate ma non versate può essere sufficientemente motivata mediante il richiamo agli importi dichiarati e all'omesso pagamento, senza una spiegazione dettagliata delle ragioni del debito.
  • L'agente della riscossione può restare legittimato passivamente quando viene contestato un vizio formale della cartella, come la carenza di motivazione, perché la redazione e la notificazione dell'atto rientrano nelle sue attribuzioni.

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