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Sentenza

Sentenza n. 2198/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202404604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione relativa a un soppalco interno, a un manufatto chiuso sul terrazzo e ad altre opere edilizie realizzate senza titolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione n. 151/A del 24 marzo 2021. Con il primo motivo ha dedotto violazione del principio della domanda, ultrapetizione, violazione del contraddittorio e del giusto processo, sostenendo che il Comune avesse contestato soltanto la realizzazione di un solaio intermedio e che il TAR avesse illegittimamente qualificato l’opera come soppalco destinato a incrementare la superficie abitativa, sostituendosi all’amministrazione nella motivazione dell’atto. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione del solaio interno come intervento soggetto a permesso di costruire, sostenendo che l’opera non avesse determinato aumento di volume o di superficie utile e deducendo violazione degli artt. 3, 31 e 34 d.P.R. 380/2001, carenza dei presupposti, travisamento e difetto di istruttoria. Con il terzo motivo ha contestato la qualificazione del manufatto a forma di “L”, realizzato sul terrazzo, come nuova superficie e volumetria soggetta a permesso di costruire, sostenendo che fosse destinato a sala svago e locale di servizio e non fosse abitabile. Con il quarto motivo ha dedotto erronea applicazione della disciplina paesaggistica e urbanistica, sostenendo che l’area non fosse interessata dai vincoli rilevati dal TAR e richiamando il d.P.R. 31/2017. Con il quinto motivo ha censurato l’omessa pronuncia sulle opere indicate ai punti 2, 3, 5 e 6 dell’ordinanza, contestando l’assorbimento delle relative doglianze e chiedendo anche una verificazione o una CTU.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure concernenti il soppalco, rilevando che la descrizione di un solaio intermedio esteso all’intera superficie dell’unità immobiliare, posto a circa 2,70 metri dal calpestio e a circa 2,10 metri dalla copertura, tecnicamente identifica un soppalco. Un soppalco non richiede il permesso di costruire soltanto quando abbia dimensioni modeste, non incrementi la superficie dell’immobile e realizzi uno spazio non fruibile dalle persone, come un vano chiuso privo di finestre o luci e con altezza interna modesta. Nel caso concreto, l’opera occupava l’intera superficie dell’appartamento, era accessibile mediante scala e aveva altezza utile di circa 2,10 metri, risultando quindi idonea alla presenza umana e comportando incremento di superficie e carico urbanistico. Essa non poteva essere qualificata come edilizia libera né come manutenzione straordinaria e, non essendo stata presentata neppure una DIA o SCIA, risultava realizzata sine titulo. È stata respinta anche la censura relativa al manufatto sul terrazzo: un’opera di circa 80-85 mq, superiore alla superficie dell’appartamento, chiusa stabilmente sui quattro lati e dotata di copertura, destinata a sala svago e lavanderia, costituisce nuova superficie e volumetria e non può essere considerata pertinenza urbanistica. Il Collegio ha inoltre confermato che l’area era gravata da vincolo paesaggistico, da prescrizioni del PAI e da elevato rischio idraulico, circostanze sufficienti e assorbenti a giustificare la demolizione, poiché in tali zone la realizzazione di nuovi volumi e superfici è preclusa o rigorosamente vincolata. Quanto alle opere minori, il Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola ragione giustificativa. Una volta accertata l’abusività delle opere principali, l’eventuale fondatezza delle censure relative agli interventi minori non avrebbe eliminato l’obbligo di demolizione e ripristino dell’intero immobile. È stata quindi respinta anche la richiesta di verificazione o CTU. L’appellante è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    La realizzazione del soppalco e del manufatto chiuso sul terrazzo è stata considerata intervento di trasformazione edilizia idoneo a creare nuova superficie e volumetria, non riconducibile a mera attività manutentiva.

  • art. 6-bis, comma 2, d.P.R. 380/2001

    L’eventuale esonero da pratiche strutturali o antisismiche non rende il soppalco intervento di edilizia libera.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Il soppalco, anche se destinato a uso accessorio, non è stato qualificato come manutenzione straordinaria, né leggera né pesante, ma come intervento innovativo.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’accertata realizzazione senza titolo di opere soggette a permesso di costruire legittima l’ordine di demolizione.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La disciplina sanzionatoria edilizia è stata richiamata in relazione alle opere abusive oggetto dell’ordinanza di demolizione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    La disposizione è stata invocata dall’appellante in relazione ai limiti della decisione giudiziale e al principio della domanda, ma la censura è stata respinta.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata dall’appellante contro la ritenuta surrogazione giudiziale della motivazione dell’atto, senza che la censura fosse accolta.

  • art. 112 c.p.c.

    Il Consiglio di Stato ha escluso l’omessa pronuncia, ritenendo legittimo l’assorbimento delle doglianze relative alle opere minori in ragione dell’autonoma sufficienza delle opere principali a sorreggere la demolizione.

  • d.P.R. 31/2017

    La disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche è stata invocata dall’appellante, ma non è stata ritenuta idonea a superare i vincoli paesaggistici e idraulici gravanti sull’area.

  • d.lgs. 42/2004

    Il vincolo di notevole interesse pubblico gravante sull’area è stato considerato elemento ostativo o fortemente limitativo della realizzazione di nuovi volumi e superfici.

  • d.m. 20 maggio 1967

    Il decreto è stato indicato quale fonte del vincolo di notevole interesse pubblico gravante sull’area.

  • Piano di assetto idrogeologico 2002

    Le prescrizioni relative alla suscettibilità di allagamento e al rischio idraulico hanno contribuito a ritenere legittima la demolizione delle nuove opere.

  • D.G.R. n. 466/2015

    L’atto regionale è stato richiamato quale fonte del Piano stralcio di assetto idrogeologico, che classificava l’area come caratterizzata da elevato rischio idraulico.

Massime di principio

  • La qualificazione urbanistico-edilizia di un soppalco deve essere effettuata in concreto, considerando dimensioni, accessibilità, altezza e idoneità alla presenza umana. Il permesso di costruire è necessario quando il soppalco non abbia dimensioni modeste, incrementi la superficie dell’immobile e sia astrattamente idoneo a determinare ulteriore carico urbanistico.
  • Un solaio intermedio esteso all’intera superficie di un’unità immobiliare, accessibile mediante scala e con altezza utile compatibile con la presenza umana, costituisce tecnicamente un soppalco e non può essere qualificato come opera di edilizia libera o come manutenzione straordinaria, anche se destinato in parte a uso accessorio.
  • Un manufatto di rilevanti dimensioni, stabilmente chiuso sui quattro lati e dotato di copertura, destinato a sala svago o a locali di servizio, costituisce nuova superficie e volumetria e non può essere considerato pertinenza urbanistica per il solo fatto di non essere destinato a uso abitativo in senso stretto.
  • La presenza di vincoli paesaggistici e di rilevanti limitazioni derivanti dal rischio idraulico può costituire ragione sufficiente e assorbente per confermare la demolizione di opere edilizie abusive che comportino nuovi volumi o superfici.
  • Quando un’ordinanza di demolizione è sorretta da una pluralità di ragioni autonome, la legittimità anche di una sola di esse è sufficiente a mantenere fermo il provvedimento; le eventuali censure relative alle altre opere possono essere assorbite se il loro eventuale accoglimento non eliminerebbe l’obbligo di demolizione e ripristino.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiVincoli e piani paesaggisticiDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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