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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21400/2020 del 06/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società aveva presentato tre istanze di autotutela avverso avvisi di accertamento (IRPEG, IRAP e IVA) relativi ai periodi d'imposta 1999-2001 e, trovando silenzio-rifiuto, aveva impugnato tale diniego davanti alla CTP. Il primo grado dichiarò inammissibile il ricorso ritenendo non ricorribile il diniego di autotutela; la CTR confermò il rigetto. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nullità/violazione di norme processuali per aver la CTR ritenuto la materia fuori dalla giurisdizione tributaria e al contempo deciso la causa; travisamento di fatto e omissione della motivazione per aver la CTR invocato un giudicato esterno (sentenza CTP di Como) mentre la controversia verteva sull'impugnabilità del diniego di autotutela; e contrasto motivazionale relativo alla natura discrezionale dell'autotutela e ai limiti del divieto di arbitrio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo rilevando che la CTR aveva in realtà esaminato la questione di inammissibilità dell'impugnazione del diniego di autotutela e non un difetto di giurisdizione. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché la sentenza d'appello esponeva due ratio decidendi (giudicato esterno e non impugnabilità del diniego) e la censura riguardava solo una di esse. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile come censura motivazionale alla luce della modifica dell'art. 360 c.p.c. (n.5) applicabile alle sentenze depositate dopo il 11/9/2012. Sono state compensate le spese a carico della soccombente, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito; la sentenza ha dato atto altresì della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento a vizio di ultrapetizione e nullità; la Corte ha valutato che talune censure erano in realtà deduzioni sulla motivazione e non fondate su nullità formali ai sensi dell'art. 112

  • art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per denunciare nullità della sentenza per violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto il motivo infondato in quanto il giudice d'appello aveva effettivamente esaminato la questione di inammissibilità

  • art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.

    Applicato nella versione riformata dal Decreto Sviluppo (DL 22/6/2012 n.83, convertito L.7/8/2012 n.134): limita i motivi di cassazione per carenza di motivazione alle sole ipotesi di "omesso esame di fatto decisivo" oggetto di discussione tra le parti; per questo motivo molte censure motivazionali formulate con riferimento al previgente testo sono state dichiarate inammissibili

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato come norma che consente la produzione di memoria integrativa; menzionato in relazione all'atto introduttivo del ricorso

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    Riferito dalla ricorrente in relazione al principio della motivazione nelle sentenze tributarie; la Corte ha ritenuto la censura sul punto come una generica critica motivazionale non ammissibile alla cassazione nella forma proposta

  • Decreto-Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 134

    Modifica l'art. 360 c.p.c. (n.5) restringendo i vizi deducibili in cassazione per carenza di motivazione; la Corte l'ha applicata poiché la sentenza impugnata è successiva all'entrata in vigore della modifica

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002

    Citato nella parte finale: la Corte ha accertato l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, ai sensi della norma che disciplina il contributo per atti giudiziari

Massime di principio

  • Il diniego di autotutela dell'Amministrazione finanziaria difficilmente è impugnabile di per sé davanti alla giurisdizione tributaria: i giudici tendono a dichiarare inammissibile l'impugnazione se essa mira solo a contestare l'esercizio (o il rifiuto) di poteri di autotutela, salvo che non sussistano atti o effetti specifici impugnabili.
  • Se l'appello/decisione di merito si fonda su più ratio decidendi, il ricorrente deve censurare specificamente tutte le ragioni della decisione; censurare solo una delle ratio può rendere inammissibile il ricorso per cassazione rispetto alle altre argomentazioni che restano operative.
  • Dalla modifica dell'art. 360 c.p.c. (n.5) è derivata una significativa limitazione dei profili di motivazione deducibili in cassazione: le doglianze generiche sulla motivazione sono oggi in gran parte inammissibili, salvo l'omesso esame di un fatto decisivo dibattuto tra le parti.
  • In situazioni simili conviene impugnare tempestivamente gli atti di accertamento sostanziali (anziché limitarsi a istanze di autotutela), o comunque assicurarsi che le istanze e eventuali rifiuti producano atti impugnabili o elementi concreti che consentano la giurisdizione, pena l'inammissibilità della controversia.
  • La qualificazione terminologica operata dal giudice (p.es. parlare di "giurisdizione" vs "inammissibilità") può essere rilevante ma non decisiva: conta l'effettivo contenuto della decisione e le ragioni effettivamente adottate dal giudice nella motivazione.

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