Sentenza n. 2459/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - della nota di rigetto prot. 44911 dell'8 novembre 2024 del Ministero dell'Istruzione, emessa dal “Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione” recante il sostanziale diniego dell''''istanza di riconoscimento del “Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo” dispensato dall''''Università Cardenal Herrera CEU (Documento 1) quale specializzazione al sostegno conseguita in Spagna; - parere non favorevole al riconoscimento, da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, non conosciuto direttamente da parte del ricorrente; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso conseguente e/o pertinente, nonché successivi occorrenti, e comunque lesivi dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente; e per la condanna dell'Amministrazione Resistente, per quanto di sua competenza, all''''obbligo di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo formativo spagnolo in materia di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale dell'istanza di riconoscimento, ai sensi del d.lgs. 206/2007 e della direttiva 2005/36/CE, del titolo denominato “Curso de especialización en Atención a las necesidades específicas de apoyo”, conseguito presso un'università spagnola. Il Ministero aveva ritenuto ostativo il fatto che il titolo fosse un “titolo proprio” dell'università e non un titolo ufficiale dell'ordinamento scolastico spagnolo, non abilitante e non spendibile negli altri Stati, e aveva inoltre ravvisato una sostanziale e incolmabile differenza tra il percorso formativo spagnolo e quello italiano per la specializzazione sul sostegno. Il ricorso deduceva plurime censure concernenti la violazione della disciplina procedimentale, l'eccesso di potere e il contrasto con la normativa nazionale ed europea, contestando in particolare l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, nonché il mancato esame concreto dell'insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite e della possibilità di colmare eventuali differenze mediante misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. Richiamando le sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022, ha affermato che l'Amministrazione non può respingere la domanda sulla sola base della distinzione tra titolo ufficiale e “titolo proprio”, ma deve valutare in concreto l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, confrontandolo con la formazione richiesta in Italia e considerando, ove necessario, misure compensative proporzionate, previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca. Il Collegio ha ritenuto carente la motivazione del provvedimento, poiché il giudizio di radicale e incolmabile diversità tra i percorsi era apodittico e non spiegava perché ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio non potessero colmare le eventuali lacune, tenuto conto che il percorso estero risultava comunque incentrato sugli alunni con speciali bisogni educativi. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui, anche fuori dall'ambito direttivo, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, le autorità devono procedere a una valutazione comparativa dell'insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente; pur non essendo obbligate a riconoscere un titolo non rilasciato o riconosciuto dallo Stato d'origine, possono tenerne conto nella valutazione comparativa. Le spese sono state compensate per la presenza di contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
d.lgs. 206/2007
Disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2005/36/CE, posta a fondamento dell'istanza di riconoscimento del titolo professionale o formativo conseguito all'estero.
direttiva 2005/36/CE
Impone la valutazione dell'equipollenza della formazione estera considerando l'insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite e consente l'adozione di misure compensative proporzionate.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Costituisce la base per l'adozione di misure compensative, quali ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, quando emergano differenze tra la formazione estera e quella nazionale.
art. 45 TFUE
Tutela la libera circolazione dei lavoratori e, fuori dall'ambito della direttiva 2005/36/CE, richiede la valutazione comparativa dei titoli e dell'esperienza pertinenti ai fini dell'accesso alla professione.
art. 49 TFUE
Tutela la libertà di stabilimento e concorre a fondare l'obbligo di valutazione comparativa delle qualifiche professionali estere.
l. 517/1977
Richiamata per individuare la funzione dell'insegnante di sostegno e le competenze didattiche e psico-pedagogiche che caratterizzano tale professionalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento in Italia di una formazione estera relativa all'insegnamento di sostegno, l'Amministrazione deve valutare concretamente l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, raffrontandolo con le conoscenze e qualifiche richieste dall'ordinamento nazionale.
- La qualificazione del titolo estero come “titolo proprio” dell'università e la sua mancata natura abilitante nell'ordinamento d'origine non consentono, da sole, di rigettare la domanda di riconoscimento: il titolo deve essere considerato nell'ambito della valutazione comparativa, salva la verifica concreta della formazione posseduta.
- Quando emergano differenze tra il percorso formativo estero e quello nazionale, l'Amministrazione deve valutare adeguatamente la possibilità di adottare misure compensative proporzionate, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, e motivare specificamente le ragioni per cui tali misure non sarebbero idonee a colmare le lacune.
- È illegittimo il diniego fondato su una generica o apodittica affermazione di radicale e incolmabile diversità tra percorsi formativi, se il provvedimento non individua con adeguata istruttoria e motivazione le concrete carenze della formazione estera e non spiega perché non siano superabili mediante misure compensative.
- Anche quando la situazione non rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono alle autorità dello Stato ospitante di prendere in considerazione l'insieme dei titoli e dell'esperienza pertinente mediante una valutazione comparativa; non impongono però di riconoscere automaticamente un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato d'origine.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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