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Parere

Parere n. 362/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dalla società “Bar Han Rui sas di Gao Lili” contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’annullamento del provvedimento prot.n.11908 del 29 agosto 2025 di cancellazione dall’elenco di cui all’art.1, comma 533, della legge n.266 del 2005, come sostituito dall’art.1, comma 82, della legge n.220 del 2010.

Giustizia amministrativa202501046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento di cancellazione dall’elenco RIES degli esercenti abilitati alle attività connesse con apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che ne aveva disposto la cancellazione dall’elenco RIES, a seguito della trasformazione della precedente ditta individuale in società di persone e della dichiarazione di irricevibilità, da parte del Comune, della prima SCIA presentata per comunicare la variazione societaria. Il ricorso, privo di specifica rubricazione dei motivi, deduceva: il mancato esercizio dei controlli nei termini dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 e il conseguente perfezionamento del silenzio-assenso; l’omessa ponderazione degli interessi ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990; l’avvenuta regolarizzazione mediante presentazione di una seconda SCIA; la continuità dei requisiti e delle autorizzazioni già posseduti dalla ditta individuale; e la riconducibilità dell’irricevibilità della prima SCIA a un mero errore formale nella comunicazione di variazione. Era stata inoltre proposta istanza di sospensione cautelare.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi dedotti. Dalla relazione istruttoria del Ministero dell’economia e delle finanze, fondata sulla dichiarazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è emerso che la società ricorrente risultava ormai regolarmente iscritta all’elenco RIES per la raccolta del gioco pubblico mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS. La società aveva quindi conseguito il bene della vita perseguito con il ricorso, rendendo inutile un’eventuale decisione di accoglimento. L’istanza di sospensione è stata assorbita.

Osservazioni

Sopravvenuta iscrizione nell’elenco RIES

La regolare iscrizione della società ricorrente nell’elenco RIES, intervenuta nelle more del procedimento, ha determinato il conseguimento del bene della vita perseguito e la conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.

Motivi dedotti nel ricorso

Le censure relative all’art. 19, agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, alla regolarizzazione mediante seconda SCIA e alla continuità dei requisiti della precedente ditta individuale non sono state esaminate per l’improcedibilità del ricorso.

Istanza di sospensione

L’istanza cautelare è stata assorbita in conseguenza della definizione del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 1, comma 533, legge n. 266/2005, come sostituito dall’art. 1, comma 82, legge n. 220/2010

    La disciplina individua l’elenco degli esercenti abilitati alle attività connesse con gli apparecchi da intrattenimento.

  • art. 19, legge n. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente con riferimento ai termini dei controlli sulla SCIA e al presunto perfezionamento del silenzio-assenso; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 21-quinquies, legge n. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente in relazione al bilanciamento degli interessi e all’esercizio dell’autotutela; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 21-nonies, legge n. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente in relazione al bilanciamento degli interessi e all’esercizio dell’autotutela; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 86 TULPS

    licenza per la somministrazione di alimenti e bevande

    È richiamato quale requisito autorizzatorio rilevante ai fini dell’iscrizione nell’elenco RIES; l’Agenzia aveva avviato il procedimento di cancellazione ritenendo che la nuova società non ne fosse in possesso al momento della richiesta.

  • art. 110, comma 6, lettera a), TULPS

    Individua gli apparecchi mediante i quali la società risultava abilitata alla raccolta del gioco pubblico secondo la relazione istruttoria.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, la sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando una modificazione della situazione di fatto o di diritto rende inutile, per il ricorrente, l’eventuale accoglimento del ricorso e non residua un interesse concreto, strumentale o morale alla decisione.
  • L’adozione, nelle more del ricorso, di un provvedimento amministrativo che attribuisca al ricorrente il bene della vita perseguito determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le questioni di merito dedotte dal ricorrente restano assorbite e l’eventuale istanza cautelare non richiede autonoma decisione.

Cancellazione e successiva reiscrizione nell’elenco RIES

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società di persone contro il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che ne aveva disposto la cancellazione dall’elenco RIES, relativo agli esercenti abilitati alle attività connesse con apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro.

Premesse e vicenda amministrativa

La precedente titolare gestiva un bar nel quale erano installati apparecchi da intrattenimento. Nel gennaio 2025 la ditta individuale è stata conferita in una società di persone, che ha proseguito l’attività succedendo nei rapporti giuridici attivi e passivi.

La nuova società ha comunicato al SUAP comunale la modifica della natura giuridica dell’impresa e ha chiesto l’iscrizione nell’elenco RIES, dichiarando di essere in possesso della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande. Il Comune ha tuttavia dichiarato irricevibile la SCIA, ritenendo necessario presentare una SCIA di subingresso o di inizio attività, anziché una semplice comunicazione di variazione societaria.

Sulla base di tale comunicazione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha avviato il procedimento di cancellazione della società dall’elenco RIES, ritenendo che, al momento della richiesta di iscrizione, essa non risultasse in possesso della licenza richiesta dall’art. 86 TULPS. Dopo una sospensione cautelare, la società ha trasmesso una seconda SCIA al Comune; ciò nonostante, l’Agenzia ha adottato il provvedimento di cancellazione impugnato.

Motivi del ricorso

La società ha dedotto, in sintesi:

  • il mancato esercizio dei controlli nei termini previsti dall’art. 19 della legge n. 241 del 1990, con conseguente formazione del silenzio-assenso;
  • l’omessa ponderazione degli interessi contrapposti ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990;
  • l’avvenuta regolarizzazione della posizione mediante la seconda SCIA;
  • la permanenza, in capo alla precedente ditta individuale, di tutti i requisiti necessari per l’iscrizione al RIES e la conseguente continuità delle autorizzazioni dopo il conferimento dell’azienda;
  • la natura meramente formale dell’errore commesso nella prima comunicazione al SUAP.

Sopravvenuta iscrizione al RIES

Nel corso del procedimento consultivo, il Ministero dell’economia e delle finanze ha riferito che la società risultava regolarmente iscritta all’elenco RIES ai fini della raccolta del gioco pubblico mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), TULPS.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto decisiva tale circostanza, perché la società aveva così conseguito il bene della vita perseguito con il ricorso straordinario.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha richiamato il principio, definito ius receptum e già affermato, tra l’altro, nei pareri del Consiglio di Stato, Sez. I, 15 ottobre 2024, n. 1266, e Sez. V, 8 luglio 2014, n. 1663, secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse si verifica quando una modificazione della situazione di fatto o di diritto rende inutile l’eventuale decisione favorevole e non residua un interesse, anche strumentale o morale, alla decisione.

Nel caso concreto, la regolare reiscrizione nell’elenco RIES rendeva priva di utilità una pronuncia sull’illegittimità della precedente cancellazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato improcedibile senza esame dei motivi di merito.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’istanza di sospensione è stata assorbita.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieSCIA e liberalizzazioniRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoria

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