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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19626/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore del Curatolo ha impugnato le ordinanze del Tribunale di Caltanissetta, Sezione per il riesame, del 05/01/2023, con cui era stato sostituito l'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia giudiziaria con gli arresti domiciliari per plurimi delitti di cessione di sostanze stupefacenti (capi 42-48) e rigettato l'appello dell'indagato volto alla revoca della misura. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di norme procedurali (artt. 192, 273, 274, 275, 292 c.p.p.) e vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., sostenendo in particolare insufficiente prova della gravità indiziaria (quantitativi indicati come imprecisi, acquirenti ignoti) e carenza di elementi a fondamento del pericolo di reiterazione, considerato il lasso di tempo superiore a un anno e mezzo tra le condotte contestate e l'adozione della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi per i capi 42, 44, 45, 46 e 47, sulla base di riprese video che documentavano scambi riconducibili a cessioni di stupefacente, e avesse correttamente valutato, in termini non atomistici e di contesto, la qualificazione delle condotte contestate ai capi 43 e 48 (riqualificazione ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 1). Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivate le esigenze cautelari — concrete e attuali — desunte dai plurimi e recenti precedenti penali e dagli attuali carichi pendenti dell'indagato. Le censure del ricorrente sono state valutate come generiche e volte a una rivalutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila in via equitativa.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73 (comma 1 e comma 5)

    Il Tribunale del riesame ha valutato le singole cessioni nel loro contesto e ha applicato la riqualificazione ai sensi del comma 1 per alcuni capi, escludendo la riqualificazione più gravosa prospettata dal giudice di prime cure ai sensi del comma 5; la Corte ha ritenuto congrua tale valutazione non atomistica delle condotte.

  • codice di procedura penale, artt. 192, 273, 274, 275, 292

    Le norme richiamate attengono agli obblighi di motivazione e agli atti processuali; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione di tali disposizioni e che la motivazione del Tribunale fosse sufficiente e non viziata.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1

    Fondamento delle doglianze in cassazione relativo a presunte violazioni di legge e vizi di motivazione; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure mosse ai sensi di tale disposizione.

  • disposizioni attuative cod. proc. pen., art. 173

    Utilizzato per la sintesi del ricorso in sede di impugnazione; richiamato nell'iter procedurale del ricorso.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che dispone l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte nella condanna alle spese.

  • decreto-legge n. 137/2020, art. 23 commi 8 e 9 (e successive proroghe)

    Richiamato per indicare che il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le modalità previste dalle norme emergenziali e dalle successive proroghe.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata con riferimento al potere del giudice di disporre il versamento alla Cassa delle ammende e alla valutazione dell'assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità (Corte di Cassazione) non è consentita una rivalutazione di merito dei fatti: le doglianze generiche che chiedono una diversa valutazione probatoria sono normalmente inammissibili.
  • Per le misure cautelari, il giudice può desumere la gravità indiziaria anche da elementi come riprese video e modalità ripetute dell'attività di spaccio; tali elementi, se adeguatamente motivati, sono idonei a sostenere un aumento della misura.
  • La riqualificazione giuridica delle condotte (ad es. ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990) può giustificarsi con una valutazione d'insieme non atomistica delle singole cessioni, tenendo conto mezzi, modalità e contesto.
  • Le esigenze cautelari legate al pericolo di reiterazione possono essere ritenute concrete e attuali anche se le condotte contestate risalgono nel tempo, quando sussistono precedenti penali recenti e carichi pendenti rilevanti.
  • Le impugnazioni devono contestare con precisione i profili di illegittimità o di insufficiente motivazione: censure generiche o indeterminate rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • Le controversie sulla motivazione devono mostrare specifici elementi di illogicità, contraddittorietà o omissione; la mera richiesta di una diversa valutazione probatoria non è sufficiente.

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