Cassazione Penale, Sentenza n. 42968/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La VEGA ha impugnato la decisione della Corte d'Appello per violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in particolare la mancata applicazione dei criteri indicati dalla sentenza di cassazione rescindente (interpretazione e applicazione dell'art. 111 d.lgs. n. 81/2008 e ricostruzione del nesso causale) e la violazione delle norme processuali (art. 627 c.p.p.) in ordine all'estensione degli effetti dell'annullamento ai coimputati non ricorrenti. La società contestava altresì la valorizzazione, da parte del giudice di rinvio, di argomenti già censurati dalla Cassazione in relazione alla scelta del sistema di protezione (collettivo vs individuale) e alla qualificazione del "primo titolo autonomo" fondante la responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della VEGA e ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che il giudice di rinvio non si fosse uniformato ai principi di diritto e allo schema valutativo indicati nella sentenza rescindente (in particolare riguardo all'art. 111 d.lgs. n. 81/2008). Ha altresì rilevato la violazione dell'art. 627 c.p.p. per non aver citato i coimputati non ricorrenti (DI CRESCENZO e MARINANGELI) ai quali l'annullamento poteva comunque giovare, e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna per un nuovo esame, previa valutazione sull'integrazione del contraddittorio nei confronti dei coimputati non richiamati. Non è stato disposto alcun provvedimento nei confronti di POLINI, la cui irreversibile incapacità era stata già accertata dal giudice di rinvio; la questione relativa al coinvolgimento del POLINI potrà essere ripresa solo se venissero meno le condizioni poste dall'art. 72-bis c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 81 del 2008, art. 111
i dispositivi di sicurezza collettiva costituivano lo strumento di maggior tutela, e dovevano pertanto essere ritenuti prioritari, tra i criteri da seguire nella scelta delle attrezzature di lavoro, rispetto a quelli di protezione individuale
la Corte ha richiamato il principio che la scelta del sistema di protezione deve privilegiare le misure collettive; il giudice deve prima individuare quale sistema è stato scelto, valutarne la congruità e poi verificare la fornitura degli strumenti idonei e il nesso causale
d.lgs. n. 81 del 2008, art. 115, comma 3
richiamato in rapporto agli obblighi di predisporre elementi di fissaggio e funi di trattenuta per i lavoratori in quota (protezione individuale)
d.lgs. n. 81 del 2008, art. 97, comma 1
utilizzato per contestare omissioni di verifica e controllo dei dispositivi di sicurezza sul cantiere
d.lgs. n. 231 del 2001, artt. 5 e 6 e art. 25-septies, comma 2
"eseguire i lavori in modo più rapido e meno costoso"
la responsabilità amministrativa dell'ente è stata contestata per aver omesso misure preventive nell'interesse o a vantaggio dell'ente; tuttavia l'accertamento subisce l'influenza della ricostruzione del reato presupposto
cod. proc. pen., art. 627, commi 3 e 5
norme processuali sull'effetto estensivo dell'annullamento con rinvio: il motivo che beneficia anche i non ricorrenti impone la loro citazione nel giudizio di rinvio; la mancata integrazione del contraddittorio costituisce vizio procedurale
cod. proc. pen., art. 72-bis
la sopravvenuta incapacità irreversibile dell'imputato (POLINI) determina la declaratoria di non doversi procedere e la caducazione delle statuizioni di primo grado relative all'imputato; tale situazione è stata ritenuta già accertata e non contestata
cod. proc. pen., art. 587
principio secondo cui il motivo che ha determinato l'annullamento non può essere considerato esclusivamente personale se incide sulle posizioni altrui; richiamato per sostenere l'obbligo di estensione dell'effetto dell'annullamento
cod. proc. pen., art. 129
menzionato come norma evocata dal difensore di POLINI per chiedere il proscioglimento del proprio assistito (richiesta non accolta in questa sede)
cod. proc. pen., art. 345
richiamato in motivazione giurisprudenziale collegata all'effetto della declaratoria di impraticabilità per incapacità irreversibile
Massime di principio
- In caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto e allo schema valutativo indicati: deve applicare i criteri stabiliti dalla Cassazione e motivare seguendo la progressione richiesta.
- Se il motivo di annullamento può giovare anche a coimputati che non hanno impugnato, il giudice di rinvio deve integrarli nel contraddittorio ai sensi dell'art. 627 c.p.p.; la mancata citazione configura vizio procedurale che può portare a nuovo annullamento.
- Nella valutazione delle misure di prevenzione per i lavori in quota va data priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali: il giudice deve prima individuare quale sistema è stato concretamente prescelto e verificarne la congruità prima di valutare la carenza di dispositivi individuali.
- La responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001 può essere autonoma rispetto alla responsabilità penale individuale, ma l'accertamento dell'illecito amministrativo dipende dai fatti del reato presupposto: una riesamina del reato presupposto può incidere sull'esito della responsabilità dell'ente.
- Le statuizioni nei confronti di un imputato dichiarato irreversibilmente incapace (art. 72-bis c.p.p.) restano definite e la loro riproposizione è condizionata; la declaratoria comporta effetti processuali rilevanti sulla riproposizione dell'azione penale.
- Non è corretto fondare la responsabilità dell'ente su argomentazioni o accertamenti di merito già annullati dalla Cassazione; il giudice di rinvio non può riutilizzare motivazioni espressamente censurate dalla sentenza rescindente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42949/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42950/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42954/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42955/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42956/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42958/2024 del 26/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →