Sentenza n. 3398/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Milano in data 14/05/2025, notificato al ricorrente in proprie mani in data 19/07/2025, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE, n. -OMISSIS-, rilasciato in data 15.04.2013;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e rigetto dell'istanza di aggiornamento
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano fondato sulla ritenuta pericolosità sociale, desunta principalmente dalla condanna alla pena di quattro anni e tre mesi di reclusione, con pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Ha dedotto la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, il difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando che l'amministrazione avesse considerato esclusivamente una condanna risalente senza svolgere una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale. Ha inoltre dedotto la violazione del principio di proporzionalità e di corretto bilanciamento degli interessi, nonché dell'art. 8 CEDU, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del minore. In particolare, ha sostenuto che non fossero stati adeguatamente valutati la lunga permanenza in Italia dal 2003, l'inserimento sociale, familiare e lavorativo e i sopravvenuti provvedimenti del Tribunale di Milano che avevano riconosciuto il ruolo positivo svolto dal ricorrente nella vita del figlio minore, disponendone il collocamento presso il padre.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha rilevato che, ai sensi degli artt. 9, commi 4 e 7, del d.lgs. 286/1998, la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo presuppone un giudizio concreto e attuale di pericolosità sociale, nel quale la condanna penale costituisce un elemento da valutare insieme alla durata del soggiorno e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo, senza automatismi. Nel caso esaminato, la Questura si era limitata a richiamare la condanna, senza considerare la presenza del ricorrente in Italia dal 2003, la complessa situazione familiare e le memorie difensive presentate. In particolare, non aveva valutato i successivi provvedimenti del Tribunale di Milano che avevano disposto il collocamento del figlio minore presso il padre e disciplinato i rapporti con gli altri figli, né la successiva conferma di tali decisioni. Il giudice ha quindi ravvisato la violazione dell'obbligo di istruttoria e motivazione e ha fatto salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, imponendo una nuova valutazione della situazione familiare, dell'inserimento sociale e della pericolosità attuale e concreta, senza automatismi. Le spese sono state integralmente compensate, salvo il rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La valutazione della posizione dello straniero deve considerare gli elementi rilevanti della sua situazione personale e familiare, secondo quanto dedotto nel ricorso e valutato dal giudice.
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
Il diniego e, secondo il richiamo del comma 7, la revoca del permesso richiedono un giudizio concreto e complessivo di pericolosità sociale. La condanna penale è un elemento da ponderare insieme alla durata del soggiorno e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo, senza automatismi.
art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998
il permesso è revocato, tra l'altro, quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4
La revoca è legittima solo se viene accertato che siano venute meno le condizioni previste per il rilascio, attraverso una valutazione effettiva della pericolosità sociale.
art. 572 c.p.
maltrattamenti contro familiari e conviventi
La condanna per tale reato può essere rilevante nella valutazione della pericolosità sociale, ma non determina automaticamente la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
art. 8 CEDU
È stato invocato dal ricorrente nell'ambito della censura relativa alla proporzionalità e al bilanciamento con la vita familiare; la decisione valorizza la necessità di considerare concretamente la situazione familiare.
art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del minore
È stato invocato con riferimento all'interesse superiore del minore e alla necessità di considerare i rapporti familiari e le decisioni giudiziarie riguardanti il figlio minore.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondata sul venir meno delle condizioni previste per il rilascio, richiede un giudizio concreto, attuale e complessivo di pericolosità sociale dello straniero; la mera esistenza di una condanna penale non consente automatismi revocatori.
- Nel valutare la pericolosità sociale ai fini della revoca del permesso UE di lungo periodo, l'amministrazione deve ponderare la condanna penale insieme alla durata del soggiorno e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato.
- L'amministrazione deve esaminare gli elementi sopravvenuti e le memorie difensive rilevanti, comprese le successive decisioni dell'autorità giudiziaria minorile o familiare che incidano concretamente sui rapporti tra lo straniero e i figli.
- Un provvedimento di revoca è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando si limita a richiamare una condanna penale e formula considerazioni astratte sui legami familiari, senza valutare la concreta e complessa situazione familiare dell'interessato.
- A seguito dell'annullamento della revoca, l'amministrazione conserva il potere di adottare ulteriori provvedimenti, ma deve rinnovare la valutazione considerando la situazione familiare, l'inserimento sociale e la pericolosità attuale e concreta, senza automatismi.
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