Sentenza n. 200/2026 - Bari, Sezione 3
per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi a causa della omessa pubblicazione del Bando di Concessione, a conclusione del procedimento, relativamente alla “PROPOSTA DI REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE E GESTIONE DI UN TEMPLIO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE di TRINITAPOLI (BT), MEDIANTE LA PROCEDURA DI FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 15, DEL DLGS N. 50 DEL 18/04/2016 e s.m.i..".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza volta alla pubblicazione del bando di concessione per la realizzazione e gestione di un tempio crematorio mediante finanza di progetto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, individuata come promotore di una proposta di project financing già dichiarata di pubblico interesse e inserita nella programmazione triennale delle opere pubbliche, ha chiesto la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza di pubblicazione del bando di gara. Ha dedotto la violazione dell'art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016, oggi art. 193 d.lgs. 36/2023, sostenendo che l'approvazione del progetto di fattibilità e la dichiarazione di pubblico interesse imponessero all'amministrazione di indire la gara; la violazione dell'art. 2 l. 241/1990 per il protrarsi dell'inerzia dal 2019, nonostante i solleciti; nonché la violazione delle garanzie partecipative, per l'omessa comunicazione di eventuali procedimenti di revoca o di ostacoli all'attivazione della procedura. Il Comune ha sostenuto che non sussistesse alcun obbligo di indire la gara, trattandosi di una scelta discrezionale, e ha richiamato criticità urbanistiche e programmatorie, tra cui l'incompatibilità dell'area con la zona agricola E4 e la mancata verifica del fabbisogno sovracomunale da parte della Provincia BAT.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha distinto il procedimento conclusosi con la dichiarazione di pubblico interesse della proposta e l'individuazione del promotore dal successivo procedimento, autonomo, relativo all'indizione della gara per l'affidamento della concessione. La dichiarazione di pubblico interesse e l'inserimento dell'opera nella programmazione pubblica non attribuiscono al promotore un interesse legittimo pretensivo all'indizione della gara, poiché l'amministrazione conserva un'ampia discrezionalità nel valutare la convenienza di bandire la procedura e di realizzare l'opera. In assenza di un dovere giuridico di avviare il secondo procedimento, l'inerzia non costituisce silenzio-inadempimento azionabile ai sensi dell'art. 31 c.p.a. Le criticità urbanistiche e programmatorie indicate dal Comune sono state qualificate come esplicitazione delle ragioni dell'omessa attivazione del potere discrezionale, non come motivazione postuma di un provvedimento. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda procedimentale e delle difese svolte.
Norme richiamate
art. 193 d.lgs. 36/2023
È richiamato quale disposizione oggi corrispondente all'art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016 in materia di project financing; la dichiarazione di pubblico interesse e l'individuazione del promotore non rendono coercibile l'indizione della successiva gara.
art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016
La disposizione è invocata dalla ricorrente, ma il giudice esclude che l'approvazione del progetto di fattibilità e la dichiarazione di pubblico interesse facciano sorgere un obbligo dell'amministrazione di procedere alla gara.
art. 2 l. 241/1990
La violazione dei termini di conclusione del procedimento non può essere configurata in relazione all'omessa indizione della gara, poiché l'amministrazione non era giuridicamente obbligata ad avviare il relativo procedimento.
art. 31 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio è infondata quando manca, in capo all'amministrazione, un obbligo giuridico di provvedere sulla specifica pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel project financing, la dichiarazione di pubblico interesse della proposta e l'individuazione del promotore appartengono a un procedimento distinto dalla successiva indizione della gara per l'affidamento della concessione.
- La dichiarazione di pubblico interesse e l'inserimento dell'opera nella programmazione delle opere pubbliche non attribuiscono al promotore un interesse legittimo pretensivo all'indizione della gara.
- La scelta dell'amministrazione di procedere o meno alla gara e di realizzare l'opera costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, non coercibile mediante l'azione avverso il silenzio quando manca uno specifico obbligo giuridico di provvedere.
- Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza diretta a ottenere l'indizione della gara di project financing non integra silenzio-inadempimento azionabile ai sensi dell'art. 31 c.p.a. se l'amministrazione conserva la facoltà discrezionale di non avviare il procedimento di gara.
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