Cassazione Penale, Sentenza n. 36425/2024 del 30/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., sull'erronea applicazione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 601 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), con riguardo al termine a comparire in appello — il ricorrente contestava che la Corte d'appello avesse applicato il precedente termine di 20 giorni invece del "nuovo" termine di 40 giorni; 2) censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non manifestamente infondato, atteso il contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni unite (udienza del 27/06/2024) nel senso che il nuovo termine di 40 giorni è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a decorrere dal 10/07/2024. L'ammissibilità del ricorso ha prodotto la formazione di un valido rapporto d'impugnazione e ha consentito di rilevare la prescrizione sopravvenuta del reato. La ricettazione è stata accertata il 26/09/2013; il termine massimo decennale di prescrizione sarebbe maturato il 26/09/2023, ma tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione dal 12/04/2017 al 22/11/2017 (224 giorni) per l'astensione degli avvocati, la prescrizione è effettivamente maturata il 07/05/2024. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p., la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per delimitare i motivi di ricorso (lett. c) e lett. e)) e valutare la censura sull'applicazione delle regole processuali e sulla motivazione relativa a cause di non punibilità
art. 601, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.
Oggetto del contrasto interpretativo: la modifica operata dal d.lgs. n. 150/2022 ha introdotto un "nuovo" termine di 40 giorni; le Sezioni unite hanno chiarito la decorrenza temporale di applicazione (per atti d'impugnazione dal 10/07/2024)
art. 34, comma 1, lett. g), n. 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma che ha modificato l'art. 601 c.p.p.; la sua interpretazione temporale era controversa e risolta dalle Sezioni unite
art. 131-bis cod. pen.
Richiamato dal ricorrente quale causa di non punibilità; la Corte di cassazione ha rilevato la mancanza di motivazione sulla sua applicazione ma, accertata la prescrizione sopravvenuta, ha deciso l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Norma sul termine ordinario di prescrizione (applicata per calcolare il termine decennale massimo per il reato commesso il 26/09/2013)
art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando il reato è estinto per prescrizione; norma applicata per dichiarare l'archiviazione del procedimento in cassazione
Massime di principio
- Se sussiste un contrasto giurisprudenziale su una norma processuale modificata, la questione può non essere valutata come manifestamente infondata e può rendere ammissibile il ricorso in Cassazione fino alla decisione delle Sezioni unite.
- L'ammissibilità del ricorso in Cassazione può consentire alla Corte di valutare eventi sopravvenuti (es. maturazione della prescrizione) e, se il reato si è estinto, di annullare la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Nel calcolo della prescrizione va considerata qualsiasi sospensione legittima (ad es. per adesione del difensore ad astensioni sindacali), che può prolungare la decorrenza e modificare la data effettiva di estinzione del reato.
- La mancata o contraddittoria motivazione sulla non punibilità ex art. 131-bis può costituire motivo di censura per vizio motivazionale, ma l'esito sostanziale del ricorso può essere influenzato dalla sopravvenuta estinzione del reato.
- Le modifiche normative processuali (come il mutamento dei termini d'impugnazione) possono avere effetti retroattivi soltanto nei limiti stabiliti dalla legge o dalle pronunce delle Sezioni unite; è importante verificare la data di entrata in vigore e la decorrenza applicativa stabilita dalla giurisprudenza
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