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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36425/2024 del 30/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., sull'erronea applicazione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 601 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), con riguardo al termine a comparire in appello — il ricorrente contestava che la Corte d'appello avesse applicato il precedente termine di 20 giorni invece del "nuovo" termine di 40 giorni; 2) censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non manifestamente infondato, atteso il contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni unite (udienza del 27/06/2024) nel senso che il nuovo termine di 40 giorni è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a decorrere dal 10/07/2024. L'ammissibilità del ricorso ha prodotto la formazione di un valido rapporto d'impugnazione e ha consentito di rilevare la prescrizione sopravvenuta del reato. La ricettazione è stata accertata il 26/09/2013; il termine massimo decennale di prescrizione sarebbe maturato il 26/09/2023, ma tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione dal 12/04/2017 al 22/11/2017 (224 giorni) per l'astensione degli avvocati, la prescrizione è effettivamente maturata il 07/05/2024. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p., la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per delimitare i motivi di ricorso (lett. c) e lett. e)) e valutare la censura sull'applicazione delle regole processuali e sulla motivazione relativa a cause di non punibilità

  • art. 601, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.

    Oggetto del contrasto interpretativo: la modifica operata dal d.lgs. n. 150/2022 ha introdotto un "nuovo" termine di 40 giorni; le Sezioni unite hanno chiarito la decorrenza temporale di applicazione (per atti d'impugnazione dal 10/07/2024)

  • art. 34, comma 1, lett. g), n. 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma che ha modificato l'art. 601 c.p.p.; la sua interpretazione temporale era controversa e risolta dalle Sezioni unite

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale causa di non punibilità; la Corte di cassazione ha rilevato la mancanza di motivazione sulla sua applicazione ma, accertata la prescrizione sopravvenuta, ha deciso l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato

  • art. 161, secondo comma, cod. pen.

    Norma sul termine ordinario di prescrizione (applicata per calcolare il termine decennale massimo per il reato commesso il 26/09/2013)

  • art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando il reato è estinto per prescrizione; norma applicata per dichiarare l'archiviazione del procedimento in cassazione

Massime di principio

  • Se sussiste un contrasto giurisprudenziale su una norma processuale modificata, la questione può non essere valutata come manifestamente infondata e può rendere ammissibile il ricorso in Cassazione fino alla decisione delle Sezioni unite.
  • L'ammissibilità del ricorso in Cassazione può consentire alla Corte di valutare eventi sopravvenuti (es. maturazione della prescrizione) e, se il reato si è estinto, di annullare la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
  • Nel calcolo della prescrizione va considerata qualsiasi sospensione legittima (ad es. per adesione del difensore ad astensioni sindacali), che può prolungare la decorrenza e modificare la data effettiva di estinzione del reato.
  • La mancata o contraddittoria motivazione sulla non punibilità ex art. 131-bis può costituire motivo di censura per vizio motivazionale, ma l'esito sostanziale del ricorso può essere influenzato dalla sopravvenuta estinzione del reato.
  • Le modifiche normative processuali (come il mutamento dei termini d'impugnazione) possono avere effetti retroattivi soltanto nei limiti stabiliti dalla legge o dalle pronunce delle Sezioni unite; è importante verificare la data di entrata in vigore e la decorrenza applicativa stabilita dalla giurisprudenza

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