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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29191/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e in appello per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Messina. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della disciplina sulle pene sostitutive di pene detentive brevi, lamentando che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria fosse stata rigettata solo in ragione delle precarie condizioni economiche dell'imputato, desunte dalla sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse negato l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità limitandosi a valorizzare il numero dei capi di abbigliamento ricettati, senza una concreta quantificazione del danno alle persone offese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erroneo il diniego della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria fondato esclusivamente sulle condizioni economiche dell'imputato. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle pene sostitutive, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio sul punto. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per aspecificità, rilevando che la motivazione della Corte territoriale aveva valorizzato anche il profilo del lucro non tenue, non efficacemente censurato dal ricorrente. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale.

Norme richiamate

  • artt. 648 e 474 c.p.

    Individuano i reati oggetto di condanna confermata nel merito, rispetto ai quali la responsabilità è divenuta irrevocabile per la parte non attinta dall'annullamento.

  • artt. 53 ss. l. 689/1981

    La richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria non può essere respinta solo per le disagiate condizioni economiche dell'imputato; tale prognosi di inadempimento è ostativa alle sole pene sostitutive accompagnate da prescrizioni.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    "l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità"

    Per i delitti determinati da motivi di lucro, l'attenuante richiede la speciale tenuità sia del danno sia del lucro; se anche uno solo dei due profili non è tenue, il beneficio non spetta.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Consente la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

  • artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, c.p.p.

    Il procedimento è stato trattato nelle forme del contraddittorio scritto, senza presenza delle parti, in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini.

Massime di principio

  • In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può negare la sostituzione con pena pecuniaria fondandosi esclusivamente sull'incapienza economica del condannato; la prognosi negativa di adempimento rileva solo per le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni.
  • Quando una questione interpretativa è stata rimessa alle Sezioni Unite e queste hanno fornito risposta sfavorevole all'orientamento ostativo, il giudice di legittimità deve uniformarsi al principio così affermato anche in mancanza, al momento, delle motivazioni depositate.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., nei reati determinati da motivi di lucro, presuppone che sia tenue sia il danno sia il lucro; la censura è inammissibile se si confronta solo con uno dei due parametri e non con la motivazione complessiva.
  • È aspecifico il motivo di ricorso che non si confronta con una delle autonome rationes decidendi poste a base del diniego di un'attenuante o di altro beneficio.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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