Sentenza n. 641/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - Del provvedimento di non ammissione alla classe successiva dello studente -OMISSIS- nato a Roma il 25 settembre 2010 iscritto alla classe I^ sez. E dell'Istituto -OMISSIS- di cui al Verbale prot. -OMISSIS- di “Scrutinio finale” del Consiglio di Classe datato24 luglio 2025 successivamente conosciuto - dello stesso Verbale con cui l'Istituto chiamato in causa ha ritenuto di non promuovere l'alunno alla classe successiva, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi i Verbali di scrutinio delle singole prove d'esame sostenute nelle materie Matematica, Inglese e Chimica, di estremi sconosciuti, nella parte in cui abbiano fondato la determinazione di non promuovere lo studente; - dei verbali e provvedimenti di estremi sconosciuti che abbiano determinato gli errati criteri che hanno condizionato questo esito, nella parte in cui si presentano immotivati incoerenti, contraddittori e illegittimi, rispetto alla necessità di bisogni educativi dello studente, invalido ex legge n. 104/1992, e rispetto all'impianto normativo che regola la materia, nonché nella parte in cui si presentano incoerenti con la necessità di specifica attività di recupero; - di tutti i verbali e delibere di sospensione del giudizio nelle materie Inglese, Matematica e chimica, nella parte in cui siano stati incoerenti rispetto ad una valutazione che debba tener conto delle esigenze specifiche dello studente per come indicate nel Piano educativo personalizzato, in particolar modo anche dei verbali e provvedimenti che abbiano individuato e calendarizzato le date di recupero e di esame relativamente al pochissimo tempo concesso per il recupero stesso e la preparazione necessaria per affrontare i tre esami; - di tutti i verbali e delibere di determinazione dei criteri di valutazione, ammissione e non ammissione e di adozione delle Linee Generali del PTOF della scuola, e Regolamento di Istituto e di valutazione degli alunni, deliberate dai Collegi dei docenti di estremi sconosciuti, nonchè dal Consiglio di Istituto; - di tutti i provvedimenti e i singoli atti di non promozione e di attribuzione dei voti e di fissazione dei criteri relativi alle valutazioni e scrutini, anche con particolare riferimento alla determinazione di non adottare un P.e.i., ma soltanto un Piano didattico personalizzato e alla mancata applicazione delle misure adeguate compensative e dispensative di cui lo studente avrebbe dovuto godere, per l'annullamento dello stesso Piano adottato. - Di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se al momento non conosciuti, in particolare, ove occorre delle pagelle scolastiche dell'allievo, relative all'anno scolastico 2024/25 tutti nella parte in cui siano carenti di motivazione, nella parte in cui non prendono in considerazione e/o non danno applicazione all'impianto normativo relativo agli studenti certificati ex legge n. 104/92 e nella presente vicenda indicati dal Piano educativo Personalizzato, peraltro inadeguato, e nella parte in cui non abbiano preso atto delle particolari esigenze educative dell'alunno e nella parte in cui sono carenti di motivazione e contraddittorie, nonché gli atti e provvedimenti e verbali che hanno predisposto i criteri e la programmazione e lo svolgimento delle attività scolastica e anche di recupero, insufficiente e incoerente con i bisogni specifici dell'alunno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione dello studente alla classe successiva, unitamente agli atti di scrutinio, valutazione, recupero e pianificazione didattica presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore dello studente)
Prevale il privato
La controversia
Lo studente, portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, aveva frequentato la prima classe e, all'esito dello scrutinio finale, aveva visto sospendere il giudizio in Inglese, Matematica e Chimica. Dopo attività di recupero svolte tra il 30 giugno e il 4 luglio e prove sostenute il 7, 8 e 10 luglio, il Consiglio di classe ne aveva disposto la non ammissione alla classe successiva. Il ricorso deduceva la violazione della disciplina sull'inclusione scolastica, sui bisogni educativi speciali e sui disturbi specifici dell'apprendimento, nonché della legge n. 104/1992, della legge n. 170/2010, del d.P.R. n. 275/1999, del d.P.R. n. 122/2009, della legge n. 241/1990 e dell'art. 314 del d.lgs. n. 297/1994. In particolare, il ricorrente contestava l'adozione tardiva, il 6 marzo 2025, di un mero Piano Didattico Personalizzato invece del Piano Educativo Individualizzato previsto per lo studente con disabilità certificata; l'assenza di un adeguato confronto multidisciplinare tra scuola, famiglia ed esperti e di evidenze sull'attivazione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione; la mancata predisposizione e concreta applicazione di misure didattiche e di supporto adeguate; l'insufficienza delle attività di recupero; nonché il difetto, la genericità e la contraddittorietà della motivazione del giudizio di non ammissione, che avrebbe considerato le criticità scolastiche e il mancato effetto degli strumenti compensativi e dispensativi senza valutare la situazione di disabilità dell'alunno, il percorso individualizzato e gli interventi concretamente assicurati dall'istituzione scolastica. Erano inoltre dedotti disparità di trattamento, ingiustizia manifesta ed eccesso di potere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo alla violazione degli obblighi di inclusione e al difetto di motivazione. La normativa impone alla scuola di valorizzare le diversità, promuovere le potenzialità dell'alunno e predisporre percorsi individualizzati e personalizzati. Nonostante la disabilità certificata, l'istituto non aveva predisposto alcun Piano Educativo Individualizzato, ma soltanto un Piano Didattico Personalizzato, adottato tardivamente e ritenuto strumento destinato agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. Non risultava inoltre documentato il necessario lavoro multidisciplinare né l'attivazione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione. Il giudizio di non ammissione è stato ritenuto generico e incongruo perché non esplicitava l'iter logico seguito, non considerava complessivamente la situazione psicofisica dello studente e non indicava la predisposizione e l'effettiva attuazione di adeguati interventi didattici, limitandosi a rilevare l'inefficacia degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. Le ulteriori censure sono state assorbite. Gli atti impugnati sono stati annullati; l'istituto è stato onerato di reinvestire il competente Consiglio di classe della valutazione sull'ammissione dello studente alla classe successiva, anche alla luce della precedente ordinanza cautelare. L'amministrazione resistente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre oneri di legge e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, l. 5 febbraio 1992, n. 104
La certificazione di handicap costituisce il presupposto per l'applicazione delle garanzie e degli strumenti di inclusione scolastica propri della disabilità.
art. 15, comma 10, l. 5 febbraio 1992, n. 104
La disposizione è richiamata quale base del necessario percorso di elaborazione del Piano Educativo Individualizzato mediante confronto multidisciplinare tra scuola, famiglia ed esperti.
art. 314 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
È richiamato quale fondamento degli interventi di integrazione e sostegno scolastico spettanti all'alunno con disabilità.
art. 4 d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
Le scuole concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
L'autonomia scolastica deve essere esercitata mediante percorsi formativi individualizzati e iniziative idonee a garantire il diritto all'apprendimento e il successo formativo di ciascun alunno.
art. 4, comma 6, d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122
È richiamato come fondamento della possibilità di recupero mediante programmi integrativi nell'ambito della rivalutazione della posizione dello studente.
l. 8 ottobre 2010, n. 170
La disciplina sui disturbi specifici dell'apprendimento è richiamata per distinguere gli strumenti propri degli studenti con DSA da quelli necessari per gli alunni con disabilità certificata.
art. 7, comma 2, l. 8 ottobre 2010, n. 170
È richiamato quale base delle misure educative e didattiche di supporto per sostenere il processo di insegnamento-apprendimento.
art. 1, comma 7, l. 13 luglio 2015, n. 107
È richiamato nel quadro normativo relativo alla personalizzazione e all'inclusione dei percorsi scolastici.
l. 7 agosto 1990, n. 241
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alla trasparenza, alla correttezza amministrativa e alla motivazione dell'azione scolastica.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), e art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati esclusivamente per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento della protezione dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando uno studente è portatore di disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, l'istituzione scolastica deve predisporre il Piano Educativo Individualizzato secondo un percorso di confronto multidisciplinare tra scuola, famiglia ed esperti; non è sufficiente adottare un mero Piano Didattico Personalizzato destinato a fattispecie diverse, come quelle degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.
- La mancata predisposizione del Piano Educativo Individualizzato e l'assenza di documentazione sull'attivazione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione integrano una carenza dell'attività di presa in carico e di personalizzazione del percorso scolastico dello studente con disabilità.
- Il giudizio di non ammissione alla classe successiva di uno studente con disabilità deve esporre in modo congruo e completo l'iter logico seguito, dando conto della situazione psicofisica dell'alunno, del percorso individualizzato, degli interventi di sostegno e delle misure didattiche concretamente predisposte e attuate; è insufficiente una motivazione limitata alla rilevata inefficacia degli strumenti compensativi e dispensativi.
- Nella valutazione finale dello studente con disabilità il Consiglio di classe deve considerare globalmente la situazione dell'alunno e gli elementi valutativi imposti dalla disciplina sull'inclusione scolastica, mediante un'apprezzabile valutazione autonoma e comparativa, non potendo fondare la non ammissione soltanto sui risultati delle prove o sulle difficoltà riscontrate.
- L'annullamento del giudizio di non ammissione per mancata predisposizione del Piano Educativo Individualizzato e per difetto di motivazione comporta la riedizione della valutazione da parte del competente Consiglio di classe, anche mediante programmi integrativi di recupero ove necessari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 56/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 57/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 58/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 59/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 77/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 78/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →