Ordinanza n. 401/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento - della deliberazione della Giunta del Comune di -OMISSIS- del 24 aprile 2025, -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo integrativo delle linee guida già precedentemente indicate con DGC -OMISSIS- del -OMISSIS- 2024 per l'avvio delle procedure di gara per le aree con concessioni demaniali in scadenza”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, tra cui espressamente la Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale di -OMISSIS- il -OMISSIS- 2025 e trasmessa all'Autorità in pari data, recante “Terzo atto di indirizzo integrativo delle linee guida già precedentemente adottate con la D.G.C. -OMISSIS-/2024 e -OMISSIS-/2025 per l'avvio delle procedure di gara per le aree con concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale del 24 aprile 2025 e ulteriori atti di indirizzo integrativi relativi all’avvio delle gare per le concessioni demaniali marittime, inclusa la proroga delle concessioni fino al 30 settembre 2027
Esito
La controversia
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha proposto ricorso per l’annullamento della deliberazione comunale avente a oggetto indirizzi integrativi per l’avvio delle procedure di gara relative alle aree con concessioni demaniali marittime in scadenza, nonché degli atti connessi e conseguenti. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la deliberazione impugnata disponeva, tra l’altro, la proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive attive nel territorio comunale fino al 30 settembre 2027. Il giudizio vedeva la costituzione del Comune e l’intervento ad opponendum di alcuni titolari di concessioni. Il Tribunale ha rilevato che l’eventuale annullamento dell’atto inciderebbe direttamente sulla posizione di tutti i titolari delle concessioni attualmente efficaci nel territorio comunale, i quali sono controinteressati in senso stretto perché portatori di un interesse alla conservazione dell’atto, contrapposto a quello dell’Autorità ricorrente, e perché immediatamente individuabili nell’atto stesso. Poiché il ricorso era stato notificato soltanto ad alcuni concessionari, il contraddittorio risultava incompleto nei confronti degli altri titolari delle concessioni attive.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ha ordinato alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti titolari di concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo e sportivo ancora attive alla data della deliberazione impugnata nel territorio comunale. Considerato l’elevato numero dei destinatari, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet del Comune del ricorso introduttivo e della presente ordinanza, aventi a oggetto tutti i titolari delle concessioni individuate. La pubblicazione dovrà essere effettuata entro dieci giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell’ordinanza, e gli atti dovranno rimanere pubblicati per quindici giorni. Entro ulteriori dieci giorni dal completamento della pubblicazione, la ricorrente dovrà depositare la documentazione attestante l’adempimento. Il giudizio è stato rinviato alla trattazione del merito all’udienza pubblica del 6 ottobre 2026. La decisione si fonda sull’art. 49, comma 1, c.p.a., che impone l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso sia stato notificato soltanto ad alcuni dei controinteressati.
Norme richiamate
art. 49, comma 1, c.p.a.
quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
Quando l’atto impugnato incide direttamente sulla posizione di una pluralità di controinteressati individuabili e il ricorso è stato notificato soltanto ad alcuni di essi, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
D.L. 131/2024 convertito nella L. 166/2024
La deliberazione impugnata richiamava tale disciplina quale base delle modalità di proroga delle concessioni demaniali marittime; l’ordinanza non ne esamina nel merito la legittimità o l’interpretazione.
Massime di principio
- Sono controinteressati in senso stretto tutti i soggetti titolari di concessioni amministrative attive direttamente incise dall’eventuale annullamento dell’atto che ne dispone o consente la proroga, quando tali soggetti abbiano un interesse alla conservazione dell’atto contrapposto a quello del ricorrente e siano immediatamente individuabili nell’atto stesso.
- Se il ricorso è notificato soltanto ad alcuni dei controinteressati necessari, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, c.p.a.
- Quando il numero dei controinteressati rende particolarmente gravosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti processuali sul sito istituzionale dell’amministrazione, fissando termini per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova.
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