Ordinanza n. 3748/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento dell'Ambasciata d’Italia Dhaka datato 07/12/2025 e notificato in data 08/12/2025, con il quale è stata respinta la domanda presentata dal ricorrente volta ad ottenere il visto di ingresso per l'Italia per motivo di lavoro autonomo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per l'Italia per motivo di lavoro autonomo, adottato dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Dhaka che ha respinto la domanda di visto d'ingresso per l'Italia per lavoro autonomo, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti con il ricorso, né gli argomenti posti a fondamento della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ritenuta sede più idonea per l'approfondimento delle questioni proposte. Non è stata quindi disposta una misura cautelare sostanziale sul diniego di visto; ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., è stata fissata l'udienza pubblica del 15 dicembre 2026 per la trattazione del merito. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente al giudice, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio nel merito, di fissare l'udienza di merito senza adottare una misura cautelare sostanziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando direttamente l'udienza di merito senza concedere una misura cautelare sostanziale.
- La decisione sulle spese della fase cautelare può essere rinviata alla pronuncia definitiva quando il giudice non ravvisa, allo stato, ragioni per regolarle separatamente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 296/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 297/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →