Cassazione Penale, Sentenza n. 448/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Frontino impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibili le sue istanze di misure alternative: affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.), affidamento in casi particolari (art. 94 d.p.r. 309/1990, c.d. affidamento terapeutico) e detenzione domiciliare. Il Tribunale aveva ritenuto che il residuo pena fosse superiore ai limiti di legge per l'affidamento e la detenzione domiciliare e, con riferimento all'affidamento in casi particolari, che il titolo esecutivo includesse un reato di cui all'art. 4‑bis ord. pen., fissando il limite massimo applicabile a quattro anni, limite superato. Frontino deduceva che la pena relativa al reato 4‑bis (sent. n. 143/2019) era già stata interamente espiata e, richiamando il principio di scindibilità del cumulo, sosteneva che l'impedimento doveva ritenersi venuto meno; lamentava altresì carenza di motivazione e violazione dell'art. 94 d.p.r. 309/1990.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha confermato l'interpretazione restrittiva e letterale dell'art. 94 d.p.r. 309/1990: per l'affidamento in prova in casi particolari (affidamento terapeutico) rileva la mera inclusione nel titolo esecutivo di reati di cui all'art. 4‑bis, con conseguente esclusione del beneficio quando il titolo comprende tali reati e il residuo supera il limite di quattro anni. La Corte ha affermato che il principio di scindibilità del cumulo non si applica in questo caso, in continuità con precedente giurisprudenza di legittimità. Inoltre è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94
"l'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni"
Lettera della norma preclude l'accesso all'affidamento in casi particolari quando il titolo esecutivo comprende reati di cui all'art. 4‑bis; conta l'inclusione nel titolo, non lo stato di espiazione della parte relativa a tali reati.
art. 4‑bis ord. pen. (richiamato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354)
Norma indicante reati ostativi ai benefici penitenziari; la sua mera presenza nel titolo esecutivo produce, ai fini dell'art. 94 d.p.r. 309/1990, l'applicazione del limite dei quattro anni per l'affidamento terapeutico.
art. 47 ord. pen.
Disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale; il Tribunale ha ritenuto che il residuo pena fosse superiore ai limiti previsti per la concessione della misura.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per l'affidamento in prova "in casi particolari" (affidamento terapeutico) l'art. 94 d.p.r. 309/1990 è applicato in senso letterale: la mera inclusione di reati di cui all'art. 4‑bis nel titolo esecutivo impedisce l'accesso al beneficio se il residuo supera il limite di quattro anni, anche se la parte di pena relativa ai reati 4‑bis è stata già espiata in altro titolo.
- Il principio di scindibilità del cumulo (escludere dal calcolo della pena i titoli che ostano ai benefici se già espiati) non trova applicazione per l'affidamento terapeutico secondo la giurisprudenza consolidata; per altri benefici penitenziari la scindibilità può invece essere valutata favorevolmente.
- In azioni difensive è fondamentale distinguere quale misura alternativa si richiede: le regole e i limiti di accesso (e la possibilità di invocare la scindibilità) variano significativamente fra affidamento terapeutico, affidamento al servizio sociale e detenzione domiciliare.
- Se si contesta il rifiuto del beneficio a causa di un titolo esecutivo contenente reati 4‑bis, bisogna valutare l'opportunità di chiedere misure diverse dall'affidamento terapeutico o predisporre difese che incidano sul calcolo complessivo del residuo pena, consapevoli però che la giurisprudenza di legittimità ha dichiarato ragionevole la scelta legislativa di escludere lo scindibilità per l'affidamento terapeutico.
- Gli argomenti costituzionali o di eccessiva severità della normativa sono stati già esaminati dalla giurisprudenza e, salvo cambiamenti normativi o interventi della Corte costituzionale, l'orientamento della Cassazione è consolidato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 393/2024 del 05/01/2024
- Sentenza penale · 5 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 394/2024 del 05/01/2024
- Sentenza penale · 5 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 396/2024 del 05/01/2024
- Sentenza penale · 5 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 397/2024 del 05/01/2024
- Sentenza penale · 5 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 398/2024 del 05/01/2024
- Sentenza penale · 5 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 399/2024 del 05/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →