Cassazione Penale, Sentenza n. 3094/2025 del 27/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di cassazione che aveva respinto la sua richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza del termine di fase ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.p., dopo che la stessa Corte, in sede di cognizione, aveva annullato con rinvio la sentenza di appello. Sosteneva che la Corte non avesse considerato correttamente il termine di cui all'art. 304, comma 6, c.p.p. (rilevante per il computo della durata della custodia per la parte del periodo già scontata nella fase precedente), richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 299/2005, e che tale omissione avrebbe cambiato l'esito della valutazione sulla perdita di efficacia della misura. Il difensore aveva poi presentato ricorso straordinario per correzione di errore materiale o di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: in primo luogo perché il ricorso era stato espressamente rinunciato dal difensore; in secondo luogo perché, ab origine, il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è applicabile solo al condannato a seguito di pronuncia irrevocabile e non può essere utilizzato per impugnare provvedimenti che non hanno come destinatario un condannato (come le decisioni cautelari o altre decisioni ante iudicatum). La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 13199/2016) e ha ritenuto il ricorso proposto per motivi non previsti, rendendolo quindi inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 311 cod. proc. pen.
Norma richiamata in riferimento all'impugnazione; contestualizzata nella descrizione del ricorso originario nei confronti della sentenza della Corte di cassazione
art. 303 cod. proc. pen. (commi 1, 2 e 4)
La Corte ha ritenuto che, in caso di annullamento con rinvio, si applichi il criterio del comma 2 che determina il termine di fase "di nuovo" a decorrere dalla sentenza di annullamento con rinvio; il comma 4 non è alternativo ma fissa il limite massimo assoluto della durata della misura basato sulla pena edittale
art. 304 cod. proc. pen. (comma 6)
Norma richiamata dal ricorrente come rilevante per il computo della durata della custodia relativa al periodo già scontato nella fase precedente; la Corte ha ritenuto che la valutazione di tale censura non poteva trovare rimedio tramite il ricorso ex art. 625-bis nelle specie
art. 625-bis cod. proc. pen. (comma 1)
La Corte ha ribadito che il rimedio per la correzione dell'errore materiale o di fatto è previsto solo in favore del condannato in presenza di pronuncia irrevocabile di condanna; pertanto il ricorso proposto per correggere un provvedimento cautelare o decisioni ante iudicatum è inammissibile
art. 606 cod. proc. pen. (comma 3)
Richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso proposto per motivi non previsti dalla norma applicabile
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte ha considerato la pena edittale dei reati contestati (commi 1 e 2 dell'art. 74) ai fini del calcolo del termine massimo inderogabile di durata della misura cautelare (sei anni), rilevando che tale termine non era ancora spirato
Sez. U., n. 13199 del 21/07/2016 (Nunziata)
Giurisprudenza richiamata per affermare che il rimedio ex art. 625-bis deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interviene a stabilizzare il giudicato; non è applicabile alle decisioni che non hanno come destinatario un condannato (es. provvedimenti cautelari, misure di prevenzione, decisioni ante iudicatum)
Corte costituzionale, sentenza n. 299 del 22/07/2005
Richiamata dal ricorrente come principio che incide sul computo della durata della custodia per la parte già scontata nella fase precedente; la Corte di cassazione non ha ritenuto però la via scelta (correzione ex art. 625-bis) idonea per ottenere la verifica chiesta
Massime di principio
- Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. per la correzione di errore materiale o di fatto è riservato al condannato dopo pronuncia irrevocabile: non è lo strumento adeguato per impugnare o per ottenere riesame di provvedimenti cautelari o di decisioni che non hanno come destinatario un condannato.
- In caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, il termine di fase, ai fini della durata della misura cautelare, ricomincia 'di nuovo' dalla data della sentenza di annullamento con rinvio ai sensi dell'art. 303, comma 2; il comma 4 fissa invece il limite massimo assoluto basato sulla pena edittale e non è alternativo ai termini di fase.
- Se si vuole contestare il computo della durata della custodia per il periodo già scontato (es. richiamando l'art. 304, comma 6, o la giurisprudenza costituzionale), occorre proporre il rimedio procedurale appropriato (es. istanza al giudice competente o impugnazioni previste) e non il ricorso per correzione dell'errore di fatto quando questo non è lo strumento previsto dalla legge.
- La rinuncia espressa all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso e può comportare conseguenze economiche (spese processuali e sanzioni come il versamento alla Cassa delle ammende).
- Nelle valutazioni sulla durata massima della custodia cautelare vanno distinti il termine di fase (dipendente dal grado di giudizio e dalle pronunce di annullamento/rinvio) e il termine massimo assoluto (determinato dalla pena edittale del reato oggetto di contestazione)
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