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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23262/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era imputato del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) per avere, in realtà per conto di Ursino Giuseppe, intestato fittiziamente il capitale sociale della societa FEMS s.r.l. e attribuito a quella la disponibilita del bar Gritty (poi Obelíx), mentre la titolarita di fatto restava all'Ursino esercitata tramite il Muro. Il ricorso in Cassazione deduceva la violazione di legge e vizi di motivazione sul riconoscimento degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, la presunta esistenza di un vero contratto di affitto con patto di riscatto e la valutazione della prova (compresa l'ordinanza del GIP favorevole), nonche la sproporzione della pena rispetto ai minimi edittali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi del ricorrente chiedessero una rivalutazione del fatto e delle prove, materia non consentita in sede di legittimita, e abbia confermato la valutazione del giudice di merito circa la fittizieta dell'intestazione e la consapevolezza dolosa del Muro, valorizzando elementi come le numerose intercettazioni telefoniche, i contatti e i comportamenti economici riconducibili all'Ursino e la qualita della relazione tra i due. Ha inoltre confermato la legittima discrezionalita del giudice di merito nella determinazione della pena. Per effetto dell'inammissibilita, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma che punisce il trasferimento fraudolento di valori mediante l'attribuzione fittizia ad altri della titolarita o disponibilita di denaro, beni o altre utilita al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniali. La Corte ha ritenuto applicabile anche quando i beni non provengano da delitto, non essendo richiesta la prova dell'effettiva idoneita elusiva dell'operazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti e i parametri dei motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha applicato il principio per ritenere inammissibili censure che implichino una rivalutazione di fatto o una nuova comparazione delle prove.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilita del ricorso, utilizzata per irrogare al ricorrente le spese processuali e la somma da versare alla Cassa delle ammende.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi che regolano la determinazione della pena e il ruolo discrezionale del giudice di merito. La Corte ha ritenuto legittima la graduazione della pena operata in base alla gravità del fatto, al valore economico dell'impresa e alla valutazione della personalita e frequentazioni del condannato.

  • art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020

    Disposizione procedurale richiamata in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; utilizzata per indicare la modalita di trattazione del ricorso.

  • art. 12-quinques D.L. 306/1992 (richiamato)

    Richiamo storico-normativo: la norma ora codificata come art. 512-bis era precedentemente nota come art. 12-quinques del D.L. 306/1992. La Corte ha sottolineato la giurisprudenza consolidata che non richiede l'accertamento dell'effettiva capacita elusiva dell'intestazione fittizia.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non e possibile chiedere la riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione della prova: i motivi che richiedono una "rilettura" del compendio probatorio sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) non e necessario che i beni oggetto dell'intestazione fittizia provengano da reato: rileva l'attribuzione fittizia in vista di eludere misure di prevenzione, non la provenienza dei beni.
  • La mancanza di una scrittura privata o di una documentazione formale non esclude la fittizieta dell'operazione se sussistono elementi concreti convergenti (es. rapporti di dipendenza, numerosi contatti, comportamenti economici riconducibili al presunto mandante) che dimostrino la mera apparenza dell'intestazione.
  • L'elemento soggettivo (dolo specifico di eludere misure di prevenzione) puo essere desunto da circostanze fattuali come il rapporto strettissimo con il reale titolare, la consapevolezza del contesto (es. notorie infiltrazioni mafiose locali), le comunicazioni intercettate e la gestione concreta dell'attivita.
  • La determinazione della pena e rimessa alla valutazione del giudice di merito entro i parametri di legge: in Cassazione e inammissibile chiedere una nuova graduazione della pena se non sussistono profili di illogicita manifesta o arbitrarieta.
  • Chi ricorre in Cassazione deve concentrare i motivi su vizi di legittimita rilevabili dal diritto (mancanza, contraddittorieta o manifesta illogicita della motivazione) e non su semplici dissensi sulla valutazione probatoria.

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