Sentenza n. 10497/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione cautelare, del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame, comunicato via email in data 27 aprile 2026 e acquisito al protocollo -OMISSIS- del 21 aprile 2026 e di Ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale e di formazione della graduatoria finale che non contempli la ricorrente tra i candidati utilmente collocati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di riesame dell’esclusione dalla procedura di reclutamento VFI per non conformità della percentuale di massa grassa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante alla procedura di reclutamento di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale nella Marina Militare, è stata esclusa a seguito dell’accertamento del 10 aprile 2026, che aveva rilevato una percentuale di massa grassa del 40,4%, superiore al limite del 30%, elevabile sino al 33% ai sensi della disciplina applicabile. Ha dedotto: violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. e dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, favor partecipationis ed effettività della tutela procedimentale; eccesso di potere per rigidità, formalismo, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e sviamento; inattendibilità o variabilità dell’accertamento sanitario concorsuale; violazione del principio tempus regit actum; illegittimità costituzionale, o disapplicazione, dell’art. 10, comma 12, del bando; obbligo di valutare certificazioni sanitarie successive attestanti il possesso del requisito. A sostegno ha prodotto una certificazione privata del 20 aprile 2026, che rilevava una massa grassa del 38%, e un referto di struttura sanitaria pubblica del 29 aprile 2026, che indicava una massa grassa del 29,3%.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui le misurazioni di peso e massa grassa, essendo parametri variabili nel tempo, non sono di regola replicabili fuori dal contesto concorsuale. Ha tuttavia considerato il più recente orientamento, secondo cui, ove il candidato contesti in modo serio e specifico l’accertamento sanitario, il giudice deve disporre gli accertamenti istruttori necessari per verificare l’esattezza dei dati rilevati e l’adeguatezza delle metodologie utilizzate. Tale verifica non ha per oggetto l’idoneità attuale del candidato, ma la correttezza dell’accertamento concorsuale. Nel caso concreto, la certificazione privata, con massa grassa del 38%, era prossima temporalmente alla visita concorsuale e confermava sostanzialmente il dato del 40,4%, restando comunque ampiamente oltre il limite. Il successivo dato del 29,3%, rilevato circa venti giorni dopo, era invece fortemente discrepante sia dal dato concorsuale sia da quello privato, e non forniva elementi obiettivi idonei a dimostrare errori di misurazione, malfunzionamento degli strumenti o scorretto impiego delle metodologie. Un approfondimento istruttorio sarebbe stato quindi privo di significatività rispetto alla correttezza delle operazioni concorsuali. Il giudice ha sottolineato che il giudizio riguarda la legittimità degli accertamenti svolti nella procedura e non la verifica delle condizioni fisiche attuali della candidata. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 587, comma 1, lett. a), d.P.R. 90/2010
limite del 30% di massa grassa per le candidate di sesso femminile
Il parametro previsto dalla disposizione costituisce il limite di riferimento per la valutazione dell’idoneità fisica nella procedura concorsuale.
art. 587, comma 2, d.P.R. 90/2010
adeguamento fino a un massimo del 10%
L’adeguamento previsto dalla norma conduce, nel caso considerato, a un limite massimo del 33%, comunque superato dal dato concorsuale e da quello della certificazione privata.
art. 10, comma 12, del bando di reclutamento VFI 2026 – 1° Blocco
La clausola è stata contestata dalla ricorrente, ma il TAR non ha ravvisato ragioni per disapplicarla o dubitare della sua legittimità.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
artt. 3, 24 e 97 Cost.
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione a ragionevolezza, proporzionalità, diritto di difesa e buon andamento; il ricorso è stato tuttavia respinto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l’oscuramento in caso di diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali per l’arruolamento, la verifica giudiziale di accertamenti sanitari relativi a parametri variabili nel tempo deve riguardare la correttezza delle operazioni concorsuali e l’attendibilità dei dati rilevati in quella sede, non la sussistenza dell’idoneità fisica attuale del candidato.
- Il principio di irripetibilità degli accertamenti su parametri fisici variabili non impedisce al giudice di disporre istruttoria quando il candidato deduca elementi obiettivi, seri e specifici, idonei a mettere in dubbio l’esattezza della misurazione o l’adeguatezza delle metodologie e degli strumenti impiegati.
- Una certificazione successiva può giustificare un approfondimento istruttorio soltanto se offre elementi concretamente comparabili e idonei a dimostrare un errore nell’accertamento concorsuale; un dato successivo, temporalmente distante e fortemente discrepante rispetto a misurazioni ravvicinate, non è di per sé sufficiente.
- Una misurazione effettuata da un professionista privato a breve distanza dall’accertamento concorsuale, quando risulti sostanzialmente conforme a quest’ultimo e comunque oltre il limite normativo, costituisce elemento di conferma dell’attendibilità dell’esclusione.
- Il giudice amministrativo non deve sostituire la valutazione concorsuale con una nuova verifica delle condizioni fisiche del candidato al momento del processo, dovendo invece accertare se il giudizio di non idoneità fosse corretto sulla base dei dati e delle metodologie utilizzati nella procedura.
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