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Sentenza

Sentenza n. 57/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 935/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.07.2024.

Giustizia amministrativa202501188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 935/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante il decorso del termine, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inadempienza, ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi entro i successivi novanta giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'amministrazione ai fini dell'esecuzione, non sia stata attuata dall'amministrazione nel termine dilatorio previsto.
  • In presenza di perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, fissandone il termine per l'adempimento sostitutivo.
  • La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell'amministrazione inadempiente alle spese di lite e alla restituzione del contributo unificato, se versato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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