Cassazione Civile, Ordinanza n. 07178/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato, che nel giudizio presupposto aveva assistito la parte privata quale difensore antistatario, ha chiesto l’equa riparazione ex L. n. 89/2001 deducendo l’irragionevole durata del procedimento volto a ottenere la distrazione delle spese e, successivamente, del giudizio di ottemperanza promosso per eseguire quel capo di condanna. Ha sostenuto che la domanda di distrazione costituiva un autonomo procedimento nel quale egli era parte in proprio; che la fase di cognizione e quella esecutiva andavano considerate unitariamente; che la durata complessiva eccedeva il termine ragionevole; e che la Corte d’appello aveva omesso di applicare i principi affermati dalle Sezioni Unite sulla ragionevole durata quando il processo presupposto è a sua volta un procedimento Pinto. I Ministeri hanno resistito sostenendo l’inammissibilità della domanda per la fase di cognizione, perché il difensore non era parte di quel giudizio, e l’infondatezza della domanda per la fase esecutiva, ritenuta entro i limiti di ragionevole durata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l’istanza di distrazione delle spese introduca un autonomo giudizio in cui il difensore antistatario diviene parte, chiarendo che tale istanza è meramente accessoria e non attribuisce al difensore la qualità di parte del giudizio di cognizione. Ha inoltre escluso che i principi sulla saldatura tra fase cognitiva ed esecutiva elaborati in tema di equa riparazione per il ritardo nell’indennizzo Pinto siano applicabili alla diversa fattispecie del credito per spese di lite distratte. Ha rilevato, altresì, che il ricorrente non aveva allegato elementi idonei a dimostrare l’incapienza del cliente né aveva specificamente censurato l’accertamento della Corte d’appello secondo cui il giudizio di ottemperanza era durato complessivamente un anno e otto mesi, quindi entro il termine ragionevole. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
richiamato per evidenziare che il difensore può stare in giudizio personalmente, ma ciò non trasforma l’istanza di distrazione in un autonomo giudizio di cui egli sia parte
art. 93 c.p.c.
l’istanza di distrazione delle spese è considerata un incidente accessorio del giudizio, non una nuova domanda autonoma né un procedimento separato
artt. 93 - 100 c.p.c.
invocati dal ricorrente per sostenere vizi di omessa pronuncia e violazione del thema decidendum, ma ritenuti non fondati
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione all’asserita omessa decisione sulla domanda proposta in proprio
art. 1 bis L. n. 89/2001
richiamato nel motivo di ricorso; la Corte esclude l’applicabilità dei principi invocati alla fattispecie concreta
art. 3, comma 1, L. n. 89/2001
richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ritiene infondate le censure sull’irragionevole durata
art. 6, par. 1 CEDU
il diritto al processo in tempi ragionevoli tutela il proprio processo della persona che sia parte in senso stretto, non un procedimento altrui cui si sia interessati solo indirettamente
L. n. 89/2001
la tutela Pinto non spetta al difensore per la sola durata del giudizio in cui abbia chiesto la distrazione delle spese, salvo che egli sia parte del processo presupposto in senso proprio
Cass., Sez. Un., n. 31033/2019
richiamata per affermare la natura autonoma ma accessoria del provvedimento sulla distrazione delle spese
Cass., Sez. Un., n. 8562/2021
richiamata per ribadire che il difensore che chiede la distrazione fa valere un diritto proprio e autonomo nel rapporto con il cliente, ma non diviene parte del giudizio principale
Cass., Sez. Un., n. 16037/2010
in caso di omessa pronuncia sulla distrazione, il rimedio è la correzione dell’errore materiale e non l’impugnazione ordinaria
Cass., Sez. Un., n. 19883/2019
i principi sulla considerazione unitaria di fase cognitiva ed esecutiva valgono per il procedimento Pinto e la sua esecuzione, non per il credito da spese di lite distratte
Cass., Sez. 2, ord. n. 18577/2022
conferma che la saldatura tra fase cognitiva ed esecutiva opera solo quando il procedimento d’equa riparazione è esso stesso il giudizio presupposto di un’ulteriore domanda Pinto
Massime di principio
- L’istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. ha natura accessoria e incidentale: non introduce un autonomo giudizio e non attribuisce al difensore antistatario la qualità di parte del processo di cognizione.
- Il difensore che abbia ottenuto la distrazione delle spese non può, per ciò solo, domandare l’equa riparazione per la durata del giudizio in cui la distrazione è stata richiesta, poiché il diritto alla ragionevole durata tutela il processo della parte in senso stretto, non la posizione del terzo interessato in via riflessa.
- I principi che considerano unitarie la fase cognitiva e la fase esecutiva ai fini della L. n. 89/2001 si applicano alla peculiare ipotesi dell’esecuzione del credito indennitario Pinto, non automaticamente a crediti diversi, come quello per spese di lite distratte.
- Quando il difensore agisce per far valere il pagamento del proprio compenso o delle spese distratte, la doglianza sul ritardo nella soddisfazione del credito richiede allegazioni specifiche sull’incapienza del cliente o sull’impossibilità di ottenere il pagamento direttamente dal rappresentato.
- In sede di legittimità è decisivo censurare specificamente l’accertamento di merito sulla durata della fase esecutiva: la mera prospettazione astratta di un unico procedimento non basta se il giudice di merito ha accertato che la fase considerata non ha superato la durata ragionevole.
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