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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09998/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR della Campania che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento relativo all'anno 2014. Il ricorso per cassazione è stato articolato in un unico motivo, dedotto come violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, in tema di contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti cd. a tavolino. Il ricorrente ha sostenuto che la CTR aveva errato nel ritenere non necessario il contraddittorio preventivo, poiché l'accertamento riguardava anche l'IVA, tributo armonizzato. Ha inoltre dedotto di avere già allegato nei gradi di merito, e di poter ancora far valere, specifiche ragioni difensive idonee a incidere sull'esito del procedimento, richiamando il terzo motivo dei ricorsi di primo e secondo grado e la documentazione sui costi d'impresa asseritamente maggiori di quelli riconosciuti in via forfettaria.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata ritenuta erronea perché aveva escluso in modo assoluto l'obbligo del contraddittorio preventivo facendo riferimento alla natura analitico-induttiva dell'accertamento, senza considerare che la lite coinvolgeva anche l'IVA, tributo armonizzato, rispetto al quale il contraddittorio endoprocedimentale è imposto, purché il contribuente assolva l'onere di allegare le ragioni difensive concretamente spendibili in sede amministrativa e la loro potenziale incidenza sull'esito del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    violazione di legge dedotta dal ricorrente

    è il parametro di impugnazione utilizzato per censurare l'erronea applicazione della disciplina sul contraddittorio preventivo

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    contraddittorio preventivo negli accertamenti cd. a tavolino

    le garanzie previste dalla norma si applicano solo agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, non agli accertamenti a tavolino

  • art. 6-bis L. 212/2000

    inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 219 del 2023

    introduce un adeguamento legislativo del contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria, con efficacia dal 18/01/2024

  • art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 219 del 2023

    ha inserito l'art. 6-bis nella legge n. 212/2000 con decorrenza differita

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale richiamata per il vizio denunciato

  • principi di diritto unionale sul contraddittorio

    per i tributi armonizzati la violazione del diritto di essere sentiti comporta l'annullamento dell'atto solo se il procedimento, in assenza della violazione, avrebbe potuto avere esito diverso

  • Corte cost. n. 47 del 2023

    ha confermato l'assetto interpretativo esistente e rimesso al legislatore l'adeguamento della disciplina del contraddittorio endoprocedimentale

Massime di principio

  • In materia tributaria, l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale non opera in modo uniforme per tutti i tributi: per i tributi armonizzati la sua violazione può determinare invalidità dell'atto, mentre per i tributi non armonizzati la garanzia sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • Negli accertamenti relativi a tributi armonizzati, l'omessa attivazione del contraddittorio non comporta automaticamente la nullità dell'atto: il contribuente deve allegare in giudizio le difese concrete che avrebbe potuto svolgere e dimostrare che non siano meramente pretestuose e che avrebbero potuto condurre a un esito diverso.
  • L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera esclusivamente per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente, e non per gli accertamenti cd. a tavolino.
  • Nel valutare la dedotta violazione del contraddittorio, il giudice di merito deve considerare sia la natura del procedimento accertativo sia l'oggetto dell'imposizione, poiché la presenza anche di IVA impone la verifica della disciplina euro-unitaria sul diritto di difesa preventivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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