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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23178/2021 del 20/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un socio accomandatario, di una cartella di pagamento relativa a maggiore IVA 1998, emessa in conseguenza di un avviso di accertamento notificato alla sola società di persone, poi modificata nella ragione sociale e succeduta da altra denominazione. La CTP aveva accolto il ricorso del socio; la CTR, richiamando Sez. U. n. 14815/2008, aveva confermato l'annullamento ritenendo che l'avviso dovesse essere notificato anche a tutti i soci o ex soci, quali litisconsorti necessari ex art. 14 d.lgs. 546/1992, e che la mancata notifica al socio avesse determinato la nullità dell'intera procedura di riscossione. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2304, 2313, 2315 e 2318 c.c., sostenendo che il socio di società di persone è solidalmente responsabile per i debiti sociali e che l'Amministrazione può iscrivere a ruolo e notificare la cartella al socio senza previa notifica dell'avviso di accertamento, per precostituire il titolo esecutivo; (2) falsa applicazione dell'art. 14 d.lgs. 546/1992, deducendo che nella materia IVA non opererebbe il litisconsorzio necessario tra società e soci, trattandosi di imposta gravante sulla società.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ritiene che la CTR non si sia attenuta al consolidato orientamento secondo cui, nelle società di persone, il socio risponde delle obbligazioni sociali anche tributarie in modo diretto e che, in materia di IVA, l'Amministrazione non ha l'obbligo di notificare al socio l'avviso di accertamento se questo è stato ritualmente notificato alla società. La nullità non può quindi essere fatta derivare dalla sola mancata notifica personale dell'avviso al socio. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2304 c.c.

    richiamato per sostenere la responsabilità del socio per le obbligazioni sociali e il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale

  • art. 2313 c.c.

    richiamato nel quadro della responsabilità dei soci di società in accomandita semplice per i debiti sociali

  • art. 2315 c.c.

    richiamato per la disciplina della società in accomandita semplice

  • art. 2318 c.c.

    richiamato per la responsabilità del socio accomandatario nelle società di persone

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale utilizzata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato dalla CTR per affermare il litisconsorzio necessario tra società e soci; la Corte esclude che la mancata notifica personale dell'avviso al socio comporti la nullità della riscossione nel caso concreto

  • art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato nella giurisprudenza citata per affermare che al socio può essere notificata la cartella o l'avviso di mora senza previa notifica dell'avviso di accertamento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalle Sezioni Unite citate per la ripartizione dell'onere della prova sulla capienza del patrimonio sociale nel caso di eccezione del beneficio di preventiva escussione

Massime di principio

  • Nelle società di persone il debito tributario della società si riflette direttamente sui soci illimitatamente responsabili, poiché le obbligazioni sociali comprendono anche quelle di fonte legale e fiscale.
  • In materia di IVA, se l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato alla società di persone, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a notificare anche al socio l'avviso di accertamento o rettifica; può limitarsi a notificare al socio la cartella di pagamento o l'avviso di mora.
  • Il socio destinatario della cartella può contestare anche l'esistenza e l'ammontare del debito d'imposta impugnando l'atto esecutivo, senza che ciò comporti automaticamente violazione del diritto di difesa.
  • Nel giudizio sull'eccezione di beneficio di preventiva escussione, la ripartizione dell'onere probatorio varia in base al tipo di società: per s.n.c., s.a.s. e s.p.a. spetta in linea di principio all'amministrazione provare l'insufficienza del patrimonio sociale; se la prova manca, opera la regola dell'art. 2697 c.c. secondo la distribuzione dell'onere tra le parti.
  • Non è corretto annullare la cartella di pagamento solo perché l'avviso di accertamento non è stato notificato personalmente al socio, quando risulti che l'atto è stato validamente notificato alla società e non sia controversa tale rituale notifica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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