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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34401/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa a un fondo assegnato dall'Ente di riforma agraria (E.R.S.A.C.). Umberto Lettieri aveva citato in giudizio il germano Rosario chiedendo il pagamento di € 130.522,93 a titolo di indennità per migliorie apportate al fondo (in subordine dichiarazione della proprietà, in ulteriore subordine imputazione della passività ereditaria e azione di arricchimento senza causa). In primo grado il Tribunale di Salerno condannò Rosario per una somma inferiore; la Corte d'appello rigettò il reclamo di Rosario e l'incidentale di Umberto. Rosario ha impugnato in Cassazione lamentando, tra l'altro, che la Corte d'appello avrebbe mal applicato l'art. 2041 c.c. (arricchimento senza causa) e le norme sulle terre di riforma, che le opere sarebbero abusive e che non sussisterebbe interesse o prova per la domanda di arricchimento; l'incidentale di Umberto, invece, insisteva sul riconoscimento della qualità di possessore (art.1150 c.c.) e del diritto di ritenzione (art.1152 c.c.) per le migliorie da lui affermate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da Rosario Lettieri (con dichiarazione di inammissibilità di parte delle censure ritenute riepilogative o nuove) e ha assorbito/discusso l'incidentale non subordinato dichiarando alcuni motivi infondati e altri inammissibili. Il Collegio ha confermato il principio secondo cui l'assegnatario di terre di riforma e i suoi successori hanno una detenzione qualificata e non la qualità di possessore ai fini dell'applicazione delle azioni possessorie (art. 1150 c.c.) o del diritto di ritenzione (art.1152 c.c.). Ha altresì ritenuto corretta l'applicazione dell'azione di arricchimento senza causa (art.2041 c.c.) nel caso in cui l'immesso contra legem abbia beneficiato senza sostenere oneri e quando il danneggiato non abbia altra azione tipica da esperire; ha rilevato che il ricorrente non ha adeguatamente provato l'abusività delle opere né gli altri profili di fatto necessari a riformare la decisione di merito. Per effetto del rigetto reciproco la Corte ha disposto la compensazione delle spese di cassazione e ha richiamato l'eventuale contributo unificato supplementare ai sensi dell'art.13 DPR n.115/02.

Norme richiamate

  • legge n. 379/1967, art. 7

    Nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto del fondo, subentrano nell'assegnazione i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230... I coeredi esclusi dall'assegnazione ... hanno credito verso l'assegnatario del fondo, nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualità versate dal loro dante causa, aumentato dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.

    La Corte ha interpretato l'art.7 nel senso che il rapporto dell'assegnatario (e dell'aspirante subentrante) con il fondo è una detenzione qualificata legata alla posizione giuridica speciale prevista dalla legge di riforma agraria; la norma regola l'ordine di subentro e i crediti ereditari, ma non attribuisce ai coeredi la qualità di possessore che consentirebbe l'uso delle azioni possessorie ordinarie.

  • legge n. 230/1950, art. 18 (richiamato)

    Richiamata nella parte che, in combinato con le norme sulla riforma agraria, fa emergere il carattere particolare della destinazione dei terreni e l'impossibilità di sottrarli alla finalità pubblica se non nei modi di legge; questo sostiene la tesi della detenzione qualificata e dell'impossibilità di acquisto per usucapione.

  • legge n. 386/1976, art. 10

    Citata nella ricostruzione degli atti di riscatto e trasferimento: la Corte ne tiene conto nella valutazione che il terreno sia poi passato in piena titolarità del ricorrente erede in seguito alla rimozione della riserva di dominio.

  • codice civile, art. 2041

    La Corte riconferma che l'azione di arricchimento senza causa è esperibile da chi è stato immesso 'contra legem' nella disponibilità del fondo quando il danneggiato non abbia altra azione tipica: va provato l'aumento patrimoniale dell'arricchito e la corrispondente diminuzione patrimoniale dell'agente; nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto soddisfatti tali presupposti.

  • codice civile, artt. 828-830

    Richiamati in relazione al regime dei beni pubblici/destinati alla riforma agraria: sono norme che ostano all'acquisto tramite usucapione e sottolineano la natura pubblicistica della destinazione del fondo, ma non impediscono l'azione di arricchimento se sussistono i suoi presupposti.

  • codice civile, art. 1150

    La Corte ha affermato che l'art.1150 (migliorie del possessore) non si applica all'assegnatario/detentore qualificato o al coerede aspirante, poiché manca la qualità di possessore; quindi non è ammessa la corrispondente tutela possessoria nel caso di terre di riforma.

  • codice civile, art. 1152

    Il diritto di ritenzione (art.1152) non trova applicazione rispetto al detentore qualificato derivante da assegnazione di terre di riforma: la Corte ha ribadito la natura eccezionale dell'autotutela e la non estensibilità a situazioni diverse da quelle previste dalla legge.

  • codice civile, art. 2697

    La Corte richiama il principio secondo cui l'onere della prova è regolato dall'art.2697 c.c.; non è ammessa in Cassazione una rinnovata valutazione probatoria quando il fatto non è stato provato in sede di merito.

  • codice civile, art. 2935

    Richiamato nelle censure sulla prescrizione e sulla rilevanza temporale delle pretese, ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze in merito all'applicazione di tale norma nel concreto.

  • codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato dalle parti per lamentare omessa considerazione di argomenti: la Corte ha ritenuto che non si configurasse omessa pronuncia bensì una decisione criticabile solamente sul merito, quindi non rilevante in Cassazione ove priva dei presupposti di legge.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha ricordato la possibilità di un contributo unificato supplementare per i ricorrenti, applicabile ratione temporis al presente ricorso.

Massime di principio

  • In materia di terre assegnate dagli enti di riforma agraria l'assegnatario e i suoi successori hanno una detenzione qualificata: ciò esclude la qualità di possessore ai fini delle azioni possessorie ordinarie (art.1150 c.c.) e del diritto di ritenzione (art.1152 c.c.).
  • L'azione di arricchimento senza causa (art.2041 c.c.) è proponibile anche nei rapporti relativi a beni di riforma agraria quando il danneggiato è stato immesso 'contra legem' e non disponga di un'altra azione tipica: occorre provare l'incremento patrimoniale dell'arricchito e la corrispondente diminuzione patrimoniale dell'agente.
  • La qualificazione giuridica del rapporto con il bene (possesso vs. detenzione qualificata) è decisiva per individuare le azioni esperibili; le norme speciali sulla riforma agraria prevalgono nell'interpretazione della posizione del coltivatore/assegnatario.
  • Le doglianze circa l'abusività delle opere o la mancata valutazione probatoria richiedono prova in sede di merito: la Corte di legittimità non sostituisce il giudice di merito nel riesame delle valutazioni probatorie né ammette nuovi argomenti non proposti in reclamo.
  • Quando il titolo di proprietà passa successivamente (es. rimozione della riserva di dominio e riscatto), il fatto che il proprietario abbia beneficiato di opere eseguite da terzi senza sopportarne gli oneri può giustificare una domanda di indennizzo ex art.2041 c.c., salvo che non sia provata l'illegittimità delle opere o l'assenza del presupposto dell'arricchimento.
  • Se si è parte in una controversia su terreni di riforma agraria, è essenziale raccogliere e introdurre in giudizio prove chiare sulle opere eseguite (data, natura, autorizzazioni/abusive) e sulle spese effettivamente sostenute per poter far valere crediti da miglioramenti o eccepire l'arricchimento altrui.
  • Le questioni processuali quali l'ammissibilità di motivi nuovi o la mancata estensione del contraddittorio sono rilevanti e possono comportare l'inammissibilità di censure in Cassazione se non dedotte nei termini e nelle sedi competenti.

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