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Sentenza

Sentenza n. 1588/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso n. 1995 del 2025: della deliberazione ARERA 8 aprile 2025, n. 153/2025/E/eel, di decisione del reclamo presentato da Emix s.r.l. nei confronti di E-distribuzione s.p.a., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 312000375; di ogni altro atto e provvedimento prodromico, presupposto, conseguente, collegato o, comunque, connesso; quanto al ricorso n. 2215 del 2025: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 8 aprile 2025, 153/2025/E/eel recante la "Decisione del reclamo presentato da Emix S.r.l. nei confronti di E-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 312000375 " in parte qua” e della relativa nota di trasmissione, notificate a mezzo pec in data 10 aprile 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa: la nota del 17 giugno 2024 (prot. 42805); la nota del 24 giugno 2024 (prot. 44342), con la quale l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo; i verbali delle audizioni convocate dall'ARERA il 13 novembre 2024 e il 27 febbraio 2025; il parere tecnico della Direzione Mercati Energia, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com, trasmesso in data 25 marzo 2025; - di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202502215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA 8 aprile 2025, n. 153/2025/E/EEL, che aveva accolto parzialmente il reclamo di un produttore e prescritto al gestore l'erogazione di un indennizzo automatico per il ritardo nella realizzazione delle opere di connessione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore di rete)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Sono stati riuniti, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., due ricorsi connessi contro la medesima deliberazione ARERA. E-Distribuzione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 188/2012/E/com, sostenendo che la decisione finale sul reclamo fosse stata adottata oltre il termine di sei mesi. Con ulteriori censure ha contestato la valutazione di ARERA secondo cui le proprie comunicazioni non avrebbero impedito il decorso del termine di 90 giorni per l’ultimazione dei lavori di connessione, nonché l’applicazione dell’art. 14 del TICA a una condotta ritenuta non riconducibile a un mero ritardo da inerzia. Emix, con il ricorso n. 1995/2025, aveva invece contestato la valutazione di ARERA sulla legittimità della sospensione dei lavori determinata dalla posizione della cabina di consegna e la quantificazione dei giorni di ritardo imputabili al gestore, sostenendo che il ritardo fosse superiore a 90 giorni e che spettasse anche la maggiorazione dell’indennizzo. E-Distribuzione aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso di Emix per il tentativo di rimettere in discussione il titolo autorizzatorio, per la deduzione di situazioni asseritamente analoghe e per la proposizione di domande estranee alla funzione giustiziale di ARERA e alla giurisdizione amministrativa. Tali eccezioni sono state ritenute non decisive ai fini della definizione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso di E-Distribuzione, ritenendo fondata la censura relativa al superamento del termine per la decisione finale sul reclamo. Ha qualificato il procedimento di reclamo volto alla condanna del gestore al pagamento di un indennizzo come procedimento di natura sanzionatoria e, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha ritenuto perentorio il termine di sei mesi previsto dall’art. 2.3 dell’Allegato A alla deliberazione n. 188/2012/E/com, anche in assenza di un’espressa qualificazione normativa. Nel caso concreto il reclamo, presentato contestualmente ad ARERA e al gestore il 31 maggio 2024 ai sensi dell’art. 3.5, faceva decorrere il termine finale dal 15 luglio 2024, cioè dalla scadenza dei 45 giorni concessi al gestore per rispondere; la decisione avrebbe dovuto essere adottata entro il 15 gennaio 2025, mentre è stata adottata l’8 aprile 2025. Il TAR ha escluso che il termine finale potesse decorrere dalla presentazione del reclamo o dalla successiva integrazione documentale, poiché il differimento previsto dall’art. 6 riguarda soltanto il termine interno della fase istruttoria. Ha inoltre escluso che le sospensioni concordate dalle parti durante le audizioni potessero incidere sul termine per l’adozione della decisione finale: la disciplina applicabile non attribuiva ad ARERA, né alle parti mediante accordo, il potere di sospendere tale termine; le sole proroghe ammesse riguardavano la fase istruttoria e dipendevano da richieste di informazioni o motivate esigenze istruttorie. Per tale ragione ha accolto il ricorso di E-Distribuzione e annullato la deliberazione ARERA. Il ricorso di Emix è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’atto impugnato era stato eliminato dall’ordinamento e un eventuale accoglimento non avrebbe procurato alcuna utilità concreta. Il TAR ha precisato che Emix potrà eventualmente ripresentare il reclamo, ricorrendone i presupposti, secondo la disciplina applicabile. Le spese sono state compensate per entrambi i giudizi.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione di ricorsi connessi oggettivamente e soggettivamente; il TAR ha riunito i due giudizi aventi a oggetto la medesima deliberazione ARERA.

  • art. 44, comma 1, d.lgs. n. 93/2011

    decide sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale

    Attribuisce ad ARERA il potere di decidere i reclami contro i gestori dei sistemi energetici relativamente agli obblighi loro imposti dalla disciplina europea e nazionale.

  • art. 14, comma 2, lett. f-ter), d.lgs. n. 387/2003

    Prevede che le direttive dell’Autorità disciplinino anche le procedure di risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete, con decisioni finali vincolanti tra le parti.

  • art. 2, comma 3, Allegato A alla deliberazione ARERA n. 188/2012/E/com

    Stabilisce il termine di sei mesi per l’adozione della decisione finale sul reclamo; secondo il TAR, tale termine è perentorio e la sua violazione determina l’illegittimità della decisione tardiva.

  • art. 3, comma 5, Allegato A alla deliberazione ARERA n. 188/2012/E/com

    Se il reclamo si riferisce a situazioni che, nelle more della trattazione, possano cagionare danni gravi e irreparabili, il reclamante può presentarlo contestualmente al gestore e all’Autorità

    Per il reclamo presentato contestualmente al gestore e ad ARERA, il termine per la decisione finale decorre dalla scadenza del termine di 45 giorni assegnato al gestore per rispondere.

  • art. 6, Allegato A alla deliberazione ARERA n. 188/2012/E/com

    Disciplina il termine interno della fase istruttoria e ammette raddoppi o proroghe per richieste di informazioni o motivate esigenze istruttorie, senza consentire la proroga del termine complessivo per la decisione finale.

  • art. 14, commi 14.2 e 40.5, TICA

    Costituiscono la base normativa dell’indennizzo automatico per il ritardo nell’ultimazione dei lavori di connessione, la cui applicazione era stata disposta dalla deliberazione ARERA annullata.

Massime di principio

  • Il termine previsto dalla disciplina regolatoria per la conclusione del procedimento di reclamo davanti ad ARERA, quando la decisione impone al gestore il pagamento di un indennizzo, ha natura perentoria in quanto il procedimento presenta natura sanzionatoria, anche se la disciplina non qualifica espressamente il termine come perentorio.
  • Nel reclamo presentato contestualmente al gestore e ad ARERA per situazioni suscettibili di cagionare danni gravi e irreparabili, il termine per la decisione finale decorre dalla scadenza dei 45 giorni assegnati al gestore per rispondere, non dalla data di presentazione del reclamo né dalla successiva integrazione documentale.
  • Il differimento del dies a quo previsto per la regolarizzazione o integrazione degli atti riguarda il termine interno della fase istruttoria e non può essere esteso, in assenza di una specifica previsione, al termine complessivo per l’adozione della decisione finale.
  • Le sospensioni del procedimento concordate tra le parti non possono sospendere o prorogare il termine perentorio per la decisione finale di ARERA quando la disciplina regolatoria non attribuisce tale potere né all’Autorità né alle parti. Le sole proroghe ammesse sono quelle espressamente previste per la fase istruttoria e giustificate da richieste di informazioni o motivate esigenze istruttorie.
  • L’annullamento dell’atto impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso proposto da un’altra parte contro il medesimo atto, quando l’eventuale accoglimento non potrebbe procurarle alcuna utilità concreta.

Come è indicizzato

MaterieReti e impianti energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Decisione e riti speciali
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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