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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41387/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente e non manifestamente illogicamente individuato il ricorrente come autore del reato, sulla base di massime di comune esperienza e dell'immediato riconoscimento effettuato da due agenti di polizia. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari, contestando l'affermazione di responsabilità fondata sulla sua identificazione quale autore del fatto. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il tema del ricorso era la tenuta logica e probatoria del riconoscimento operato dalla corte territoriale. La Corte di cassazione ha però rilevato che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato l'identificazione dell'imputato, valorizzando il immediato riconoscimento da parte di due diversi agenti di polizia che lo conoscevano come pregiudicato e che lo avevano osservato da differenti angoli visuali. Il reato indicato nel provvedimento è quello di resistenza a pubblico ufficiale, di cui all'art. 337 c.p.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È il reato per il quale si procede; la Corte non affronta la tipicità in astratto, ma lo richiama come titolo di reato oggetto del giudizio.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la ricostruzione dell'identità dell'autore del reato compiuta dal giudice di merito è censurabile solo se affetta da manifesta illogicità o da carenze rilevanti della motivazione; non basta una diversa lettura delle risultanze probatorie.
  • L'immediato riconoscimento dell'imputato da parte di più operatori di polizia, specie se fondato su una pregressa conoscenza personale e su osservazioni effettuate da diversi angoli visuali, può costituire un valido supporto motivazionale all'affermazione di responsabilità.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi ostative non emergenti nel caso esaminato.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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