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Sentenza

Sentenza del 24/02/2020 n. 2634 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Massima n. 70/2020 - ACCERTAMENTO - Iva - Operazioni soggettivamente inesistenti - Fittizietà del fornitore - Buona fede del contribuente - Onere della prova - Spettanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IVA (anno 2014) per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e fatture passive emesse da società ritenute "cartiere" (Service Trading srl e altra XXX srl), con contestazione della consapevolezza della ricorrente di partecipare a una frode carosello; eccezione dell'Amministrazione sulla forma di notifica del ricorso (cartacea anziché telematica).

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso: ha respinto l'eccezione di inammissibilità per notifica cartacea (richiamando giurisprudenza sulla natura meramente irregolare della violazione e applicando l'art.156, terzo c., c.p.c. per sanatoria), ma soprattutto ha annullato l'avviso di accertamento perché l'Amministrazione non ha provato adeguatamente la consapevolezza del contribuente circa l'inesistenza soggettiva dei fornitori. In particolare l'ufficio non ha fornito elementi concreti o indizi specifici (es. analisi comparativa dei prezzi o altri riscontri oggettivi) tali da dimostrare che la ricorrente "non poteva non sapere" della frode. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza su onere della prova in materia IVA

    Cass. civ., sez. trib., 27/06/2019, n.17259; Cass., Sez. trib., 5/04/2019, n.9588; Cass. civ., sez. trib., 20/04/2018, n.9851

    Principio secondo cui l'Amministrazione che contesti operazioni soggettivamente inesistenti deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del destinatario; la prova della consapevolezza può essere anche presuntiva ma deve fondarsi su elementi oggettivi e specifici; ove ciò sia dimostrato, grava sul contribuente provare di aver adottato la diligenza massima esigibile.

  • Art. 156, terzo comma, c.p.c.

    art.156, terzo comma, c.p.c.

    Principio di sanatoria per l'atto processuale: la tempestiva costituzione della parte intimata può sanare l'irregolarità della notifica, risultando avvenuto lo scopo dell'atto.

  • Giurisprudenza sul processo telematico

    Cass. civ., sez. VI, 23/01/2019, n.1717; Consiglio di Stato, sez. IV, 04/04/2017, n.1541; Consiglio di Stato, sez. V, 27/06/2018, n.3953

    Violazioni formali relative alla disciplina del processo telematico costituiscono, di regola, irregolarità sanabili e non comportano automaticamente l'inammissibilità dell'atto.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria, quando contesta operazioni come soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà oggettiva del fornitore ma anche, con elementi oggettivi e specifici (anche indiziari), la consapevolezza o l'obbligo di conoscenza del destinatario circa la frode IVA.
  • La prova della consapevolezza può fondarsi su indizi, ma tali indizi devono essere concreti: es. confronti con i prezzi di mercato, accertamenti sulle reali capacità tecnico-organizzative del fornitore, evidenze di collegamenti societari o comportamenti anomali.
  • Se l'Amministrazione soddisfa il proprio onere probatorio, il contribuente deve dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile (operatore accorto), con misure ragionevoli e proporzionate alle circostanze per non essere coinvolto in una frode; la mera regolarità della contabilità o l'assenza di vantaggi economici non sono di per sé decisive.
  • In pratica, per ridurre il rischio di contestazioni, il contribuente dovrebbe documentare le verifiche svolte sui fornitori (visure, controlli sulla sede e capacità operativa, contratti, prove di consegna, confronti di prezzo, comunicazioni inerenti la verifica dello status IVA) e adottare procedure di due diligence rapportate al rischio.
  • Le irregolarità formali nella notifica del ricorso (es. invio cartaceo) sono spesso sanabili se la parte intimata si è costituita tempestivamente; dunque tale eccezione non garantisce automaticamente il successo dell'atto impugnatorio dell'Amministrazione.

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