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Sentenza

Sentenza n. 16410/2026 - Roma, Sezione 1T

per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente con assicurata password n. 055991342252 spedita in data 28.09.2024 (pratica 25rm045857) con conseguente ordine alla questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza.

Giustizia amministrativa202606932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio-rifiuto sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, spedita il 28 settembre 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (pratica 25rm045857), presentata mediante assicurata spedita il 28 settembre 2024, e l'ordine alla Questura competente di provvedere con un atto espresso. Prima dell'udienza, la Questura ha riferito che il procedimento si era concluso con il rilascio del titolo, consegnabile all'interessato dopo circa 40 giorni. Il ricorrente aveva inoltre chiesto la liquidazione dei compensi per il difensore, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

Preso atto del rilascio del permesso richiesto e del conseguimento del bene della vita perseguito, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha compensato le spese di lite, tenuto conto delle circostanze rappresentate circa il carico di istanze gravante sul Ministero. Ha liquidato al difensore, a carico dell'erario, € 903,25, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA: importo ottenuto applicando i valori minimi per la causa di valore indeterminabile e bassa complessità, riducendo il compenso del 50% per la definizione con pronuncia di rito e applicando l'ulteriore riduzione del 50% prevista per il patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 4 d.m. 55/2014

    ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto”, tra l’altro, oltre che di “importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare”, anche di “caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata”, nonché di “risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”.

    La liquidazione dei compensi deve considerare, tra gli altri elementi, valore e difficoltà dell'affare, caratteristiche dell'attività svolta e risultati conseguiti; nel caso concreto il Collegio ha applicato i valori minimi, in ragione del valore indeterminabile e della bassa complessità.

  • art. 4, comma 9, d.m. 55/2014

    Poiché il procedimento viene definito con una pronuncia di rito, ai sensi dell’art. 4, comma 9, del D.M. n. 55/2014, il compenso può essere ridotto del 50%, e quindi determinato in € 1.806,50.

    Quando il procedimento si conclude con una pronuncia di rito, il compenso può essere ridotto del 50%; il TAR ha applicato tale riduzione al compenso calcolato secondo i valori minimi.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Trattandosi però di soggetto ammesso al gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 130 del DPR n. 115/2002 l’importo del compenso tabellare va ridotto del 50% e, quindi, ulteriormente rideterminato in misura pari a € 903,25.

    Per il difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso tabellare è ridotto della metà; nel caso concreto la riduzione è stata applicata dopo quella prevista per la definizione con pronuncia di rito.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio contro il silenzio sull'istanza di rilascio o rinnovo di un titolo, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto e il ricorrente consegue il bene della vita perseguito, il giudizio va definito dichiarando cessata la materia del contendere.
  • Nella liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice può applicare i valori minimi in relazione al valore e alla complessità della causa e, per la definizione con pronuncia di rito, la riduzione prevista dall'art. 4, comma 9, del d.m. 55/2014, oltre alla riduzione prevista dall'art. 130 del d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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