Cassazione Penale, Ordinanza n. 39098/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la responsabilità per danneggiamento aggravato, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, sostenendo che la porta d'ingresso di un'abitazione non integrerebbe il requisito richiesto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) mancata determinazione della pena nel minimo edittale. La Corte di cassazione rileva che i primi due motivi sono manifestamente infondati e che il terzo e il quarto sono parimenti infondati perché dal provvedimento impugnato risulta la concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione di una pena base di quattro mesi di reclusione, coincidente con il minimo edittale, poi ridotta per effetto delle attenuanti.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sul piano motivazionale, conferma che la porta d'ingresso di un'abitazione può essere considerata bene esposto alla pubblica fede, con conseguente applicazione dell'aggravante; ritiene inoltre corretta la negazione della particolare tenuità del fatto, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito sorretta da congrua motivazione; infine osserva che le attenuanti generiche erano già state riconosciute e che la pena base era stata fissata nel minimo edittale.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito, parametrata ai criteri di cui all'art. 133 c.p., e non è sindacabile in cassazione se non per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
art. 133 c.p.
È il parametro di riferimento per il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- In tema di danneggiamento, la porta d'ingresso di un'abitazione può integrare un bene esposto alla pubblica fede, con conseguente configurabilità della relativa aggravante, quando la motivazione del giudice di merito spieghi in modo coerente le ragioni di tale qualificazione.
- Il giudizio sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è riservato al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo nei limiti della mancanza assoluta o della manifesta illogicità della motivazione.
- Se il provvedimento impugnato dà conto del riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'applicazione della pena base nel minimo edittale, sono infondati i motivi che lamentano il loro omesso riconoscimento o la mancata determinazione della pena al minimo.
- La riproposizione in cassazione di censure già formulate in appello e già specificamente esaminate dalla corte territoriale non supera, di regola, il vaglio di ammissibilità quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e lineare.
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