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Sentenza

Sentenza n. 217/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento previa concessione di misure cautelari ai sensi degli artt. 55 e 56 cod. proc. amm., dell’illegittimità il silenzio inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza presentata dai ricorrenti in data 15 ottobre 2025, ai sensi del decreto legislativo. n. 142 del 2015, con conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere, nonché per la condanna dell’Amministrazione a disporre l’immediato ingresso dei ricorrenti nel sistema di accoglienza e a concludere il procedimento, entro un termine non superiore a trenta giorni, con un provvedimento espresso di applicazione immediata delle misure di accoglienza e per la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione;

Giustizia amministrativa202502322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza, successivamente seguito da un provvedimento espresso di diniego

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, cittadini extracomunitari entrati in Italia il 10 ottobre 2025 e appartenenti a un nucleo familiare con due figli minori, avevano presentato il 15 ottobre 2025 alla Questura competente una domanda di accesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. 142/2015. Decorso il termine di trenta giorni senza determinazione della Prefettura, hanno agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per ottenere l’ordine di immediato inserimento nel sistema di accoglienza, la conclusione del procedimento con provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. In via cautelare hanno chiesto l’inserimento provvisorio dell’intero nucleo familiare nelle strutture di accoglienza. Nel corso del giudizio il TAR, con decreto cautelare ex art. 56 c.p.a., ha ordinato alla Prefettura di provvedere entro quindici giorni. La Prefettura ha quindi adottato, il 19 dicembre 2025, un provvedimento espresso comunicando l’indisponibilità di posti per nuclei familiari e negando l’accesso alle misure di accoglienza, richiamando la priorità prevista dall’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015 per le persone giunte in Italia a seguito di operazioni di salvataggio in mare.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’adozione del provvedimento espresso ha fatto cessare lo stato di inerzia dell’Amministrazione, che costituisce una condizione dell’azione avverso il silenzio-inadempimento. Sebbene il provvedimento sopravvenuto non fosse satisfattivo, poiché aveva rigettato l’istanza invece di ammettere i ricorrenti all’accoglienza, l’interesse azionato si è trasformato nell’interesse all’annullamento del diniego, non deducibile nel giudizio sul silenzio e non proposto con il ricorso. Il TAR non ha quindi esaminato la legittimità del diniego né la richiesta di ingresso nel sistema di accoglienza. Nulla per le spese, considerata l’ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato; la liquidazione dei compensi del difensore è stata rimessa a separato provvedimento.

Norme richiamate

  • artt. 55 e 56 c.p.a.

    Disciplinano la tutela cautelare, compreso il potere presidenziale di adottare misure cautelari monocratiche inaudita altera parte; nel caso concreto il decreto cautelare ha ordinato alla Prefettura di provvedere sull’istanza.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti, quando ne ricorrono le condizioni; il TAR lo ha applicato nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Prevede la dichiarazione di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravviene una carenza di interesse; l’adozione di un provvedimento espresso ha fatto cessare l’inerzia e ha trasferito l’interesse dei ricorrenti sull’impugnazione del diniego.

  • d.lgs. 142/2015

    Costituisce la disciplina normativa richiamata per la domanda di accesso alle misure di accoglienza.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2 e 3, l’accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse.

    È stato richiamato dalla Prefettura quale fondamento del diniego, motivato dall’indisponibilità di posti per nuclei familiari e dalla priorità accordata alle persone giunte a seguito di operazioni di salvataggio in mare. Il TAR non ha esaminato la legittimità sostanziale di tale applicazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’adozione in corso di causa di un provvedimento espresso fa cessare lo stato di inerzia dell’amministrazione e determina, di regola, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando il provvedimento sia di rigetto e non soddisfi la pretesa sostanziale del ricorrente.
  • Quando l’amministrazione provvede espressamente durante il giudizio sul silenzio, l’interesse del ricorrente si trasferisce sull’impugnazione del provvedimento sopravvenuto; tale contestazione non può essere introdotta nel giudizio sul silenzio se l’atto non è stato impugnato con lo strumento processuale appropriato.
  • Il giudice del silenzio non può disporre direttamente la soddisfazione della pretesa sostanziale quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso: in tal caso, la legittimità del contenuto dell’atto deve essere fatta valere mediante autonoma impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

Testo integrale

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