Cassazione Penale, Sentenza n. 17028/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo d'appello, deducendo che la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello non era valida perché era stata omessa o deviazione rispetto all'elezione di domicilio da lui effettuata alla scarcerazione (31/08/2018). Sosteneva che all'atto di appello non fosse stata prodotta una nuova nomina o elezione di domicilio sottoscritta e che quindi dovesse considerarsi come ultima elezione di domicilio quella fatta al momento della scarcerazione, con conseguente nullità della notifica e del procedimento d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e aspecifici e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente rilevato la presenza in atti di procura speciale e di esplicita elezione di domicilio presso il difensore di fiducia (con sottoscrizione e autenticazione), la notifica del decreto presso lo studio del difensore e l'effettivo svolgimento della difesa in appello. È stato richiamato il principio secondo cui la mancata conoscenza del processo assume rilievo solo se incolpevole; nel caso concreto il ricorrente non ha allegato fatti che dimostrassero l'impossibilità di tenere contatti con il difensore. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Disciplina il rimedio della rescissione del giudicato per mancato svolgimento del processo in presenza dell'imputato; la Corte interpreta che la mancata conoscenza della celebrazione rileva solo se sia incolpevole, ossia non dipendente da omissione o trascuratezza dell'imputato nel mantenere contatti con il difensore nominato.
art. 616 cod. proc. pen.
Utilizzato dalla Corte per imporre la condanna accessoria alla Cassa delle ammende; qui applicato per quantificare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per il ricorso inammissibile.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U. e Sezioni varie: Lovric, Z., ecc.)
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric); Sez. 5, n. 15124 del 28/03/2024 (Z.); Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022 (G.); Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017 (Xhami); Sez. U De Felice, n. 13808 del 24/10/2024
Costante giurisprudenza secondo cui la nomina di un difensore di fiducia costituisce indice di conoscenza del processo e legittima la celebrazione in assenza, salvo che il condannato provi circostanze concrete che rendano l'ignoranza non imputabile a colpa (ossia impossibilità effettiva di contatto).
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia e la formale elezione di domicilio presso il suo studio legale producono di norma la presunzione di conoscenza del processo: le notifiche a quel domicilio sono valide.
- Il rimedio di rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo è esperibile solo se l'ignoranza è incolpevole; grava sull'imputato/ricorrente l'onere di allegare fatti che dimostrino l'impossibilità di mantenere contatti con il difensore.
- La mera indicazione di un domicilio anteriore non prevale sulla successiva elezione di domicilio formalmente indicata e documentata nell'atto difensivo; conta l'ultima elezione valida e documentata.
- Le contestazioni generiche e prive di specifiche allegazioni di fatto sono destinate all'inammissibilità in cassazione: il motivo deve essere concreto, specifico e confrontarsi con le argomentazioni della Corte di merito.
- La regolarità della notifica al difensore e l'effettivo svolgimento dell'attività difensiva in appello (es. presentazione di conclusioni) sono elementi decisivi a carico del ricorrente.
- In situazioni analoghe, chi intende impugnare una sentenza per presunta mancata conoscenza deve produrre prove o circostanze che escludano la colpa (ad es. documentare impossibilità di comunicazione con il difensore, assenza di procura, o notifica irregolare chiaramente provata).
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