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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27537/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale eseguita nei confronti di un agente di commercio per più annualità, culminata in un avviso di accertamento relativo all’anno 2009 con recupero di Irpef, Iva e Irap, oltre accessori e contributi previdenziali, sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta dalla Guardia di Finanza e di versamenti e fatture riferiti a una società con sede a San Marino. Il contribuente aveva impugnato l’atto dinanzi alla CTP, che aveva accolto il ricorso; in appello la CTR ha invece ritenuto legittimo l’accertamento. In cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e vizio della motivazione/uso di presunzioni non gravi, precise e concordanti, contestando anche il calcolo del maggior reddito; (2) violazione dell’art. 9 del d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2969 c.c., assumendo che l’attività fosse connessa a scambi internazionali e quindi non imponibile Iva; (3) violazione in tema di Irap, sostenendo l’assenza di autonoma organizzazione della propria attività professionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito sull’apprezzamento delle prove e sulla quantificazione delle provvigioni, giudizio già motivato in modo completo e intellegibile dalla CTR; il secondo motivo perché censurava come violazione di legge un accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla territorialità dell’operazione e perché il contribuente non aveva adeguatamente contrastato la ratio decidendi né assolto all’onere di provare i presupposti della deroga al regime ordinario dell’Iva; il terzo motivo perché anche la questione Irap era stata decisa dalla CTR con motivazione sufficiente, valorizzando il valore dei beni strumentali quale indice di autonoma organizzazione, e il ricorrente non si era confrontato con tale argomentazione. Non è stata liquidata alcuna spesa per mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo ex n. 5 non può essere usato per ottenere un nuovo esame del merito, se la decisione di appello contiene una motivazione completa e intellegibile sul fatto decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a contestare un accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 9 del d.P.R. n. 633 del 1972

    La parte che invoca la deroga al regime ordinario di imponibilità Iva deve allegare e provare i presupposti della non imponibilità o della diversa territorialità.

  • art. 2969 c.c.

    È richiamato dal ricorrente quale norma che, secondo la sua prospettazione, escluderebbe l’assoggettamento all’imposta; la Corte però non ne fa applicazione favorevole, ritenendo non provato il presupposto invocato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione non è ammissibile quando, sotto la veste di vizio motivazionale o di violazione di legge, mira a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e del merito dell’accertamento tributario.
  • In tema di Iva, chi invoca una deroga al regime ordinario di territorialità o imponibilità deve provare i presupposti di fatto che la giustificano; in difetto, la censura è inammissibile se pretende di ribaltare un accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito.
  • La contestazione dell’Irap per difetto di autonoma organizzazione richiede un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente una generica allegazione di scarsa struttura organizzativa se il giudice di merito ha valorizzato elementi oggettivi, come il valore dei beni strumentali, quali indici di organizzazione autonoma.
  • Quando la CTR ha reso una motivazione specifica e comprensibile sulla attendibilità dell’accertamento fiscale e sulla rilevanza degli elementi indiziari o documentali, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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