Sentenza del 02/12/2021 n. 37970 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva aderito ai rilievi contenuti in un verbale di constatazione (PVC) redatto dalla GdF per gli anni 2004-2007 ai sensi del D.Lgs. n. 218/1997, art. 5-bis; successivamente impugnava gli atti di definizione emessi dall'Ufficio sostenendo che contenevano errori derivanti dal PVC. L'Amministrazione aveva negato la possibilità di definizione agevolata ex D.L. n. 119/2018 sulle decisioni di definizione rese in base all'art. 5-bis, ritenendole atti di mera riscossione e quindi non definibili; il contribuente ha censurato tale diniego. La questione giuridica principale era se l'atto di definizione ex art. 5-bis D.Lgs. 218/1997 rientri nel perimetro oggettivo della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018 (art. 6) o sia, viceversa, atto di mera riscossione escluso dalla definizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente ammissibile il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata e ha deciso che l'atto di definizione ex art. 5-bis D.Lgs. 218/1997 non è atto di mera riscossione ma un atto valutativo che manifesta per la prima volta la pretesa tributaria dell'Agenzia; pertanto rientra nel perimetro della definizione agevolata di cui al D.L. n. 119/2018. I provvedimenti di diniego dell'Agenzia sono stati dichiarati illegittimi e annullati; la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha disposto la compensazione delle spese. Inoltre, il Collegio ha escluso l'applicabilità del cosiddetto raddoppio del contributo unificato nel caso di rinuncia/estinzione come quello in esame.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis
"1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ... 2. L'adesione ... deve intervenire entro i 30 giorni ... Entro i 60 giorni successivi ... l'Ufficio delle entrate notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale ... 3. In presenza dell'adesione ... la misura delle sanzioni ... è ridotta alla metà ..."
La Corte interpreta l'atto di definizione previsto dall'art. 5-bis come atto valutativo e di determinazione della pretesa tributaria (non mera presa d'atto/riscossione), suscettibile di definizione agevolata ove siano verificate le condizioni formali e sostanziali previste (oggetto: imposte sui redditi e IVA; adesione sull'integralità del PVC; possibilità di emettere accertamenti parziali).
D.L. n. 119 del 2018, art. 6 (conv. L. n. 135/2018)
La procedura di definizione agevolata può riguardare anche giudizi nati da atti che costituiscono il primo ed unico atto di comunicazione della pretesa fiscale al contribuente; la Corte estende l'ambito di applicazione alla situazione in cui l'atto che manifesta la pretesa sia l'atto di definizione ex art. 5-bis.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31 (e art. 41-bis citato)
Richiamato per affermare la competenza degli uffici fiscali ad accertare e riscuotere imposte e ad esercitare il potere impositivo; evidenzia la differenza tra il verbale istruttorio (GdF) e l'atto dell'Amministrazione fiscale che formalizza la pretesa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51
Come sopra, sottolinea le attribuzioni degli uffici fiscali e la funzione meramente istruttoria del PVC redatto dalla Guardia di Finanza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater (introdotto dalla L. n. 228/2012)
Richiamato in tema di contributo unificato: la Corte conferma che la maggiorazione prevista per il soccombente non si applica nei casi di rinuncia/estinzione del ricorso, essendo norma di stretta interpretazione.
Massime di principio
- L'atto di definizione ex art. 5-bis D.Lgs. 218/1997 è un atto amministrativo valutativo che manifesta la pretesa tributaria e non può essere considerato atto di mera riscossione; pertanto può rientrare nella definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018 quando ricorrano le condizioni richieste.
- Perché l'atto di definizione ex art. 5-bis sia definibile occorre verificare: (a) che il PVC riguardi imposte sui redditi e/o IVA; (b) che la domanda di adesione riguardi l'integralità del PVC (non sono ammesse adesioni parziali su singoli rilievi); (c) che l'ipotesi consenta l'emissione di accertamenti parziali.
- Il PVC redatto da Guardia di Finanza ha natura istruttoria: la concreta pretesa tributaria è manifestata dall'Ufficio delle Entrate con l'atto di definizione; quindi la possibilità di definizione agevolata deve essere valutata in relazione a quest'ultimo atto e non al solo PVC.
- Se l'Amministrazione nega la definizione agevolata senza verificare i presupposti di legge, il diniego è illegittimo e può essere annullato con conseguente estinzione del giudizio in sede giudiziale.
- In sede contenziosa, la qualificazione dell'atto come primo e unico atto che comunica la pretesa fiscale (condizione per l'applicabilità della definizione agevolata) va attentamente valutata: se sussiste tale carattere, la causa è potenzialmente definibile ai sensi del D.L. n. 119/2018.
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