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Sentenza

Sentenza n. 349/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per gli Affari generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio di Sovrintendenti, Assistenti e Agenti Divisione 1°, Sezione Disciplina n. -OMISSIS- con cui è stata inflitta, al ricorrente, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi sei (ric. n.-OMISSIS-); - della comunicazione di avvio del procedimento n. -OMISSIS-con cui è stata proposta l’espulsione dal Corso per allievi Agenti di Polizia (ric. n.-OMISSIS-); - del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per gli Affari generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio di Sovrintendenti, Assistenti e Agenti Divisione 1°, Sezione Progressione di carriera n. -OMISSIS- recante espulsione dal 221° corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato (ric. n. -OMISSIS-), e per (entrambi i ricorsi) il risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202500360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi e decreto di espulsione dal 221° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, con cessazione dal servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato due provvedimenti adottati all'esito della rinnovazione parziale di procedimenti già avviati durante il suo periodo di applicazione pratica: la sospensione dal servizio per sei mesi, inflitta ai sensi degli artt. 4, comma 2, n. 18, e 6, comma 3, n. 1, del d.P.R. n. 737/1981, e la conseguente espulsione dal corso ai sensi dell'art. 6-ter, comma 3, del d.P.R. n. 335/1982. La vicenda disciplinare riguardava, da un lato, un incontro privato con una donna conosciuta su Internet e, dall'altro, l'esistenza di un profilo pubblico su un sito di annunci per servizi sessuali, recante fotografie, numero di telefono e offerte di prestazioni, ritenuto riconducibile al ricorrente. Il ricorrente ha dedotto: l'inapplicabilità della sospensione agli agenti in prova; l'insussistenza della particolare gravità della condotta; la mancata prova dell'attivazione o dell'utilizzo personale dell'account; l'assenza di riferimenti alla Polizia di Stato e di lesioni all'immagine dell'amministrazione; l'irrogazione di precedenti sanzioni per i medesimi fatti; l'omessa valutazione delle circostanze favorevoli, dell'impegno e dei risultati conseguiti nel corso; la sproporzione della sanzione e la disparità rispetto a casi analoghi. Quanto all'espulsione, ha contestato la legittimità di una seconda ripetizione del periodo di applicazione pratica, sostenendo che avrebbe dovuto conseguire automaticamente la nomina in ruolo alla conclusione del corso e che, una volta concluso il corso, la sospensione non avrebbe più potuto giustificare l'espulsione. Sono state inoltre dedotte violazione di legge, difetto di motivazione, eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà e violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e buon andamento. Sono state altresì proposte domande risarcitorie.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e ha dichiarato di non poter considerare le memorie depositate tardivamente, pur rilevando che il loro contenuto era stato illustrato oralmente. Nel merito ha respinto entrambe le impugnative. Ha ritenuto che i procedimenti non fossero nuovi, ma costituissero la rinnovazione parziale di procedimenti già avviati quando il ricorrente era agente in prova, soggetti alle regole conformative stabilite dal precedente giudicato. L'agente in prova non consegue automaticamente la nomina in ruolo alla fine del periodo applicativo, essendo necessarie una valutazione favorevole dell'amministrazione e l'assenza di ragioni ostative; pertanto, la successiva riammissione in servizio e il decorso del corso non rendevano irrilevante la sanzione disciplinare né impedivano la conclusione del procedimento ex art. 6-ter, comma 3, del d.P.R. n. 335/1982. Quanto alla sospensione, il Collegio ha ritenuto correttamente sussunta la condotta nell'art. 4, comma 2, n. 18, del d.P.R. n. 737/1981, poiché il profilo Internet era pubblico, riconducibile al ricorrente, conteneva dati personali e immagini identificative e offriva prestazioni sessuali. La particolare gravità ex art. 6, comma 3, n. 1, è stata ritenuta adeguatamente motivata, soprattutto in ragione del mantenimento della visibilità del profilo dopo la contestazione disciplinare, fino al 4 dicembre 2024, e delle numerose visite ricevute. Il giudice ha precisato di poter esercitare soltanto un sindacato estrinseco sulle valutazioni discrezionali dell'amministrazione, limitato a errori, irrazionalità o travisamenti macroscopici, senza sostituire il proprio giudizio di merito a quello disciplinare. La mancata prova incontestabile dell'intenzione di conservare l'account dopo l'ingresso in Polizia non ha escluso la gravità della condotta, adeguatamente argomentata dall'amministrazione. Il raffronto con precedenti giurisprudenziali è stato ritenuto non decisivo, poiché la vicenda differiva per la natura pubblica del profilo, la pubblicazione del nome e del recapito, la riconducibilità certa al ricorrente e l'elevato numero di accessi. L'espulsione è stata ritenuta legittima perché disposta dopo l'accertamento, in contraddittorio, di mancanze commesse durante il corso e punibili con sanzioni più gravi della deplorazione; il procedimento disciplinare costituiva il presupposto necessario della successiva valutazione ex art. 6-ter, comma 3. La tardività dell'espulsione rispetto alla conclusione formale del corso è stata giudicata fisiologica, in ragione dei tempi necessari a garantire il contraddittorio e a definire il contenzioso precedente. L'infondatezza delle azioni di annullamento ha escluso il risarcimento del danno. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    ...ingiustificatamente irrispettose dei termini ex art. 73, comma 1, del c.p.a.

    Le memorie depositate oltre i termini processuali non sono state considerate dal Collegio, fermo restando che il loro contenuto poteva essere illustrato oralmente in udienza.

  • art. 4, comma 2, n. 18, d.P.R. n. 737/1981

    qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

    La disposizione è stata ritenuta applicabile alla disponibilità pubblica di un profilo Internet riconducibile all'agente, contenente immagini, numero di telefono e offerte di servizi sessuali.

  • art. 6, comma 3, n. 1, d.P.R. n. 737/1981

    mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità …

    La particolare gravità può giustificare la sospensione dal servizio quando la condotta, valutata nel suo complesso e anche per la sua protrazione dopo la contestazione, supera la soglia della mera violazione punibile con pena pecuniaria.

  • art. 6-ter, comma 3, d.P.R. n. 335/1982

    La disposizione consente l'espulsione dal corso e la cessazione dal servizio dell'agente in prova dopo l'accertamento disciplinare di mancanze incompatibili con la prosecuzione del percorso formativo.

  • art. 6-bis, commi 5 e 6, d.P.R. n. 335/1982

    La ripetizione del periodo di applicazione pratica non comporta l'automatica immissione in ruolo alla sua conclusione, che resta subordinata al giudizio favorevole dell'amministrazione e all'assenza di ragioni ostative.

  • art. 13 d.P.R. n. 737/1981

    La norma è stata invocata dal ricorrente, ma il testo non espone una specifica interpretazione autonoma del Collegio.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il Collegio ha ritenuto congrua la motivazione dell'amministrazione sulla riconducibilità, indecorosità e gravità della condotta.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    La norma è stata richiamata tra le disposizioni asseritamente violate, senza una distinta applicazione motivazionale.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di ragionevolezza è stato richiamato dal ricorrente, ma non è stata ravvisata una sua violazione.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento è stato richiamato dal ricorrente, ma non è stata ravvisata una sua violazione.

Massime di principio

  • La rinnovazione parziale di un procedimento amministrativo già avviato, disposta in esecuzione di un giudicato di annullamento, non equivale all'avvio di un procedimento nuovo: l'amministrazione deve rispettare le regole conformative stabilite dalla precedente decisione e può proseguire il procedimento dal segmento non colpito dall'annullamento.
  • L'agente in prova della Polizia di Stato non consegue automaticamente la nomina in ruolo alla conclusione del periodo di applicazione pratica; l'immissione in ruolo resta subordinata alla valutazione favorevole dell'amministrazione e all'assenza di ragioni ostative, sicché la conclusione materiale del corso non impedisce la definizione di procedimenti disciplinari relativi a condotte commesse durante il periodo di prova.
  • La disponibilità pubblica di un profilo Internet riconducibile a un agente di Polizia, contenente immagini identificative, numero di telefono e offerte di prestazioni sessuali, può integrare un comportamento non conforme al decoro delle funzioni ai sensi dell'art. 4, comma 2, n. 18, del d.P.R. n. 737/1981, anche se il profilo non reca riferimenti espliciti all'amministrazione e non sia provato l'utilizzo attivo dell'account da parte dell'interessato.
  • La particolare gravità della condotta disciplinare può essere desunta anche dal mantenimento della pubblicità e accessibilità del profilo dopo la contestazione degli addebiti, nonché dalla sua ampia diffusione, purché l'amministrazione esponga in modo congruo le ragioni della valutazione.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni disciplinari discrezionali è estrinseco e non consente la sostituzione del giudizio giudiziale a quello dell'amministrazione; sono rilevanti soltanto errori, irrazionalità, travisamenti o altri vizi macroscopici dell'iter logico, non la mera diversa valutazione della maggiore o minore indecorosità della condotta.
  • Quando l'espulsione dal corso dipende dall'esito di un procedimento disciplinare relativo a mancanze commesse durante il periodo di prova, l'amministrazione può definire prima il procedimento disciplinare e poi quello relativo alla permanenza nel corso; il ritardo dell'espulsione rispetto alla conclusione formale del corso è fisiologico se derivante dai tempi necessari a garantire il contraddittorio e la tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereDecadenza e tardività

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