Cassazione Penale, Sentenza n. 24015/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Siddi ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione per la custodia cautelare subita dal 16/09/2015 al 07/10/2015 (21 giorni) in relazione a ipotesi di rapina e lesioni aggravate, per i quali fu assolto con sentenza definitiva del 06/07/2021. La Corte d'appello di Cagliari ha rigettato la domanda ritenendo che il periodo di custodia cautelare fosse computabile ai fini della determinazione della pena da eseguire, e quindi escluso dal diritto alla riparazione ai sensi dell'art.314, comma 4, c.p.p., in quanto il ricorrente al momento della domanda risultava già condannato in altro giudizio (sentenza del 11/07/2019 a 10 anni e 6 mesi) per un fatto commesso il 13/02/2018, per il quale il periodo di detenzione avrebbe dovuto essere scomputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, ritenendo che la Corte territoriale abbia erroneamente applicato i principi di cui all'art.314 c.p.p. e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite. La Cassazione ha osservato che la computabilità del periodo di custodia cautelare nella pena da eseguire è ammessa solo per i periodi di detenzione subiti dopo la commissione del reato per il quale la pena va determinata; nel caso di specie la custodia oggetto della richiesta di riparazione è anteriore al fatto commesso il 13/02/2018, quindi non può essere computata nella pena di quel titolo. Perciò l'ordinanza della Corte d'appello è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Cagliari per un nuovo giudizio sulla sussistenza del diritto all'indennizzo e sulla relativa quantificazione; alla Corte territoriale è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art.314 cod.proc.pen.
«il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo»
La norma esclude il diritto alla riparazione per la parte di custodia cautelare che venga scomputata dalla pena da eseguire; tuttavia, secondo la Corte, tale esclusione opera solo quando il periodo di custodia sia computabile nella pena riguardante un reato commesso anteriormente o almeno non anteriormente? (la giurisprudenza interpreta il criterio temporale: si scomputano solo i periodi di custodia subiti dopo la commissione del reato per il quale si determina la pena).
art.657, comma 1, cod.proc.pen.
«il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso»
Stabilisce il principio generale del computo da parte del PM dei periodi di custodia anche se riferiti ad altro reato; va però letto insieme all'art.657, comma 4 e all'art.314 c.p.p., che pongono il limite temporale della commissione del reato.
art.657, comma 4, cod.proc.pen.
«in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire»
Pone il limite temporale: ai fini del computo nella pena da eseguire rilevano solo i periodi di detenzione sopportati dopo la commissione del reato per cui si determina la pena; è il criterio decisivo per escludere la computabilità di periodi anteriori e, conseguentemente, per consentire il riconoscimento dell'indennizzo.
Sezioni Unite, sent. n. 31416/2008 (Cascio)
Ha chiarito che il periodo di custodia cautelare può essere computato nella pena da eseguire anche se relativo ad altri fatti, e che il diritto alla riparazione è escluso quando tale periodo è effettivamente computato; tuttavia ha precisato il limite: non si possono computare nella pena periodi di custodia subiti prima della commissione del reato per il quale la pena viene determinata; ha altresì autorizzato la sospensione del procedimento di riparazione se esiste una condanna non definitiva dalla quale potrebbe essere scomputato il periodo, e ha contemplato l'azione di recupero dello Stato se l'indennizzo è già stato liquidato.
Sez. 4, n. 33671/2016 (Cavallaro)
Conferma l'orientamento delle Sezioni Unite sul divieto di duplicazione del beneficio e sulla possibilità per lo Stato di agire per il recupero mediante l'azione di ingiustificato arricchimento qualora l'indennizzo sia già stato corrisposto.
art.2041 cod.civ.
Norma richiamata dalle Sezioni Unite come base per l'azione di recupero da parte dello Stato (azione di ingiustificato arricchimento) nel caso in cui l'indennizzo sia già stato liquidato e successivamente emerga che quel periodo poteva essere scomputato dalla pena.
Massime di principio
- Il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione è escluso solo per la parte di custodia cautelare che sia effettivamente computata nella pena da eseguire; tuttavia il computo opera soltanto per i periodi di custodia subiti dopo la commissione del reato per il quale si determina la pena.
- Se la detenzione ingiusta è anteriore alla commissione del reato oggetto di una successiva condanna, quella detenzione non può essere scomputata dalla pena e, quindi, il richiedente conserva il diritto all'indennizzo.
- Il giudice adito per la riparazione può sospendere il procedimento se risulta l'esistenza di una condanna non definitiva dalla quale il periodo di custodia potrebbe essere scomputato; questa sospensione evita decisioni incongrue e duplicazioni di vantaggio.
- Se l'indennizzo è già stato liquidato e successivamente emerge che lo stesso periodo poteva essere scomputato da una pena definitiva, lo Stato può esperire l'azione di ingiustificato arricchimento per recuperare quanto corrisposto indebitamente.
- In valutazioni analoghe è essenziale verificare la cronologia: data di inizio e fine della custodia cautelare, data di commissione del reato per il quale si chiede il scomputo e data della sentenza di condanna; la relazione temporale determina se opera l'esclusione del diritto alla riparazione.
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