Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 941/2026 - Roma, Sezione 3

per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/2025, redatta all’esito delle prove preselettive svolte il 28 maggio e il 30 luglio, pubblicata nell’area riservata del portale del Cineca il 10 settembre 2024, nella parte in cui la ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia presso uno dei seguenti atenei: Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli studi di Salerno, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi del Molise e Università degli Studi dell’Aquila; - dei successivi scorrimenti e aggiornamenti della graduatoria relativi all’ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/2025, nella parte in cui la ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia presso uno dei seguenti atenei: Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli studi di Salerno, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi del Molise e Università degli Studi dell’Aquila; - dei decreti, di numero e data sconosciuti, adottati dai Rettori dei predetti atenei di approvazione della graduatoria sub a) e dei successivi scorrimenti e aggiornamenti sub b); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 760 del 27 maggio 2024, recante lo “Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024, conseguendo un punteggio utile all’immatricolazione per l’a.a. 2024/2025 (articolo 18, comma 3-bis, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024)”; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 984 dell’8 luglio 2024, recante il “Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all’articolo 1 del D.M. n. 760/2024 - che non accedono alla riserva di cui allo stesso decreto - di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell’ambito di quelli residui all’esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024”; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1098 del 25 luglio 2024, recante il “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024”; - del Decreto ministeriale n. 1101 del 29 luglio 2024, recante la “Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e ai candidati dei Paesi non UE residenti all’estero”, nella parte in cui ha definito i posti riservati ai candidati (dei paesi UE, dei Paesi non UE residenti in Italia, e dei paesi non UE residenti all’estero) di cui all’art. 18, co. 3-bis del D.L. n. 19/2024, convertito nella L. n. 56/2024; - di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, presso uno degli Atenei prescelti; e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., delle Amministrazioni convenute all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa.

Giustizia amministrativa202412609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria nazionale e successivi scorrimenti relativi all'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2024/2025, nonché i decreti ministeriali presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la graduatoria nazionale, i successivi scorrimenti, gli atti di approvazione delle graduatorie adottati dagli atenei e alcuni decreti del Ministero dell'Università e della Ricerca relativi alla disciplina dei posti e delle modalità di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato per l'anno accademico 2024/2025. Deduceva l'illegittimità degli atti per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, contestando la propria mancata ammissione presso gli atenei indicati in ricorso. Domandava inoltre l'accertamento del diritto all'immatricolazione e la condanna delle amministrazioni all'ammissione in forma specifica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la ricorrente, con nota depositata il 12 gennaio 2026, aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione della parte circa il venir meno dell'interesse preclude la decisione nel merito e impone la declaratoria di improcedibilità. Pur non esaminando la fondatezza delle censure, il Tribunale ha ritenuto di dover provvedere sulle spese mediante una valutazione di soccombenza virtuale; considerata l'attività processuale svolta e la peculiarità della vicenda, le ha integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    il giudice dichiara improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione

    La sopravvenuta dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione impedisce l'esame del merito e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento insieme all'art. 35 c.p.a.; dal testo non emerge una specifica interpretazione ulteriore.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Indicato nell'epigrafe quale fondamento della domanda di condanna in forma specifica, non esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente dichiara nel corso del giudizio di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non esclude la necessità di provvedere sulle spese di lite; queste possono essere determinate secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante una sommaria valutazione dell'astratta fondatezza della domanda.
  • In caso di sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere integralmente compensate quando l'attività processuale svolta e la peculiarità della controversia giustifichino tale regolazione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.