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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10017/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 05/11/2024 che ha respinto l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena ex art. 147 cod. pen. deducendo: 1) nullità processuale per violazione degli artt. 666, comma 8, e 166 c.p.p. in quanto il ricorrente è sottoposto a interdizione giudiziale (art. 414 c.c.) e non sarebbe stata effettuata la notifica degli atti all'amministratore di sostegno e al tutore; 2) violazione dell'art. 111 Cost. e mancata valutazione della documentazione medica depositata dalla difesa, nonché mancata consentita partecipazione del detenuto all'udienza (neppure da remoto), nonostante richiesta.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato: ha constatato che il ricorrente è in stato di interdizione giudiziale (art. 414 c.c.) e che, per la sua posizione soggettiva, era necessaria la notifica degli atti anche al tutore e, in relazione alla cura e salute, all'amministratore di sostegno. Alla luce della giurisprudenza e dell'orientamento della Corte costituzionale, la mancata effettuazione di tali notifiche integra nullità assoluta. Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Milano per un nuovo esame. La questione relativa alla mancata valutazione della documentazione medica e alla partecipazione del detenuto è stata ritenuta assorbita dalla nullità accertata.

Norme richiamate

  • art. 147 cod. pen.

    Norma che disciplina il differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute, costituisce il titolo dell'istanza originaria ma non è stata ritenuta decisiva senza un corretto svolgimento del contraddittorio

  • art. 666, comma 8, cod. proc. pen.

    Regole sulla fissazione dell'udienza e sulla notifica dell'avviso di fissazione; la mancata notifica al tutore/amministratore di sostegno quando dovuta integra nullità assoluta

  • art. 166 cod. proc. pen.

    Disciplina delle notificazioni speciali per imputati inabilitati o con limitazioni; va applicata per valutare l'obbligo di notificare anche al curatore/tutore quando lo stato mentale impedisce la partecipazione consapevole

  • art. 414 cod. civ.

    Prevede l'interdizione giudiziale per infermità di mente; l'esistenza dell'interdizione modifica la posizione soggettiva processuale del ricorrente e impone specifiche cautele nelle notifiche

  • art. 71 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo sullo stato mentale dell'imputato; la sua applicazione (mediante giurisprudenza e Corte costituzionale) serve a valutare se il soggetto può partecipare consapevolmente al processo e quindi se occorrono notifiche integrative

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo; evocato dalla difesa per contestare la mancata considerazione della documentazione medica e la mancata effettiva partecipazione del detenuto, ma nel caso è stato assorbito dalla nullità procedurale accertata

  • Ordinanza Corte Costituzionale n. 1446 del 2009

    Chiarisce che l'art. 166 c.p.p. può essere riferito anche a situazioni analoghe (inabilitato/amministrazione di sostegno) quando lo stato mentale comprometta la partecipazione al processo; principio utilizzato dalla Corte per orientare il giudice di rinvio

Massime di principio

  • Se il soggetto è sottoposto a interdizione giudiziale (art. 414 c.c.) o vi sono figure di tutela/amministrazione di sostegno nominate per questioni di cura e salute, le notifiche degli atti processuali devono essere effettuate anche al tutore o all'amministratore di sostegno quando lo stato mentale impedisce la partecipazione consapevole: la violazione comporta nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado.
  • La verifica sulla necessità di notificare all'amministratore di sostegno deve considerare l'effettivo contenuto del decreto di nomina (se riguarda cura e salute) e l'effettiva incapacità del soggetto a partecipare al procedimento in modo consapevole.
  • La mancata osservanza delle regole di notifica previste per persone tutelate assorbe altre questioni relative al merito (es. valutazione documentazione medica), dato che il difetto procedurale comporta l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Il giudice nel riesame dovrà procedere liberamente sul merito, valutando sia la documentazione clinica sia l'interesse di sicurezza pubblica, ma dopo aver prima assicurato il corretto contraddittorio e le notifiche previste.
  • Quando il detenuto richiede partecipazione all'udienza (anche da remoto) e vi sono problemi di salute documentati, il giudice dovrebbe valutare e motivare espressamente la possibilità di consentire la partecipazione o spiegare perché non è necessaria; tuttavia, tale valutazione deve seguire un procedimento valido dal punto di vista delle notifiche e del contraddittorio.

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