Cassazione Civile, Ordinanza n. 07556/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione e la decorrenza temporale dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il richiedente aveva presentato una prima istanza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e, dopo il rigetto o l'inammissibilità in quella sede, aveva riproposto l'istanza al magistrato competente ex art. 126 d.P.R. n. 115/2002. Il Tribunale di Ancona aveva ritenuto che gli effetti dell'ammissione al beneficio dovessero decorrere dalla data della seconda istanza/provvedimento del giudice, negando la retroazione alla domanda originaria. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 109, 126 e 136 d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che il beneficio dovesse decorrere dalla prima presentazione dell'istanza e che la parte non potesse subire pregiudizio per il tempo occorso al procedimento, anche perché il rigetto del COA non era assistito da un rimedio autonomo effettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Ancona in diversa composizione. Ha affermato che gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data di presentazione dell'istanza (o, nei casi previsti, dal primo atto in cui interviene il difensore), e non dalla data del provvedimento di ammissione del giudice. Il giudice del rinvio dovrà uniformarsi a tale principio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma utilizzata come parametro del vizio denunciato, per dedurre violazione di legge nella determinazione della decorrenza del beneficio
art. 109 d.P.R. n. 115/2002
gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data di presentazione dell'istanza o dal primo atto in cui interviene il difensore, quando ricorrono le condizioni previste
art. 126 d.P.R. n. 115/2002
disciplina l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio da parte del consiglio dell'ordine o, in caso di rigetto/inammissibilità, la riproposizione al magistrato competente, con decisione con decreto
art. 136 d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre norme del testo unico spese di giustizia
art. 170 d.P.R. n. 115/2005
richiamato nel provvedimento di opposizione, quale base dell'opposizione avverso la liquidazione/ammissione al patrocinio
art. 15 d.l. n. 150/2011
richiamato nel provvedimento di opposizione, quale disciplina del rito applicabile
art. 6 CEDU
invocato dal ricorrente a sostegno della tutela effettiva del diritto di difesa e del beneficio del patrocinio
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la decorrenza degli effetti dell'ammissione va ancorata al momento della presentazione dell'istanza, non al momento del provvedimento che la accoglie, quando la disciplina lo prevede espressamente.
- Non è legittimo far ricadere sul richiedente le conseguenze del tempo occorrente alla definizione del procedimento di ammissione, ove ciò comporti una compressione ingiustificata del diritto al beneficio per cause non imputabili alla parte.
- La domanda riproposta al magistrato dopo il diniego o l'inammissibilità dinanzi al consiglio dell'ordine non esclude la retroazione degli effetti al primo atto utile indicato dalla legge, se il sistema normativo contempla tale effetto retroattivo.
- L'interpretazione delle norme sul patrocinio deve essere orientata a evitare soluzioni formalistiche che svuotino la tutela del diritto di difesa e del gratuito accesso alla giustizia.
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