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Ordinanza

Ordinanza n. 1656/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sezione prima, n. -OMISSIS-2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Basilicata che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un atto dell’amministrazione militare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Basilicata, deducendo, per quanto emerge dal testo, l’illegittimità dell’azione dell’amministrazione militare e chiedendo la riforma della decisione cautelare di primo grado. Il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente il fumus boni iuris, verificando l’eventuale presenza di violazioni sostanziali o procedimentali, travisamento dei fatti, illogicità o abnormità nell’esercizio della discrezionalità tecnica militare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR Basilicata. In sede di sommaria delibazione, il Collegio ha ritenuto insussistenti sufficienti elementi di fumus boni iuris: non sono emerse violazioni sostanziali o procedimentali, palesi travisamenti dei fatti, illogicità o abnormità nell’esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione militare. La motivazione dell’amministrazione è stata ritenuta prima facie congrua. Le spese del grado cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità, anche fattuale, della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamati come presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte privata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte privata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la riforma dell’ordinanza di primo grado presuppone la presenza di sufficienti elementi di fumus boni iuris, valutati sulla base di una cognizione necessariamente sommaria.
  • In materia di discrezionalità tecnica dell’amministrazione militare, il sindacato cautelare non conduce alla sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa e può giustificare l’intervento solo in presenza di palesi travisamenti dei fatti, illogicità o abnormità.
  • La motivazione dell’amministrazione militare può ritenersi sufficiente, nella fase cautelare, quando appaia prima facie congrua e non risultino violazioni sostanziali o procedimentali manifeste.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelareAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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