Cassazione Civile, Ordinanza n. 30244/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a un ex lettore di lingua straniera assunto poi come collaboratore esperto linguistico presso un'università. Il giudice di merito aveva accertato l'unicità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal primo inquadramento fino alle dimissioni, riconoscendo solo differenze retributive parziali, e aveva escluso sia la nullità dei contratti CEL sia il demansionamento, rigettando inoltre la domanda di equiparazione retributiva a quella del professore associato o del ricercatore a tempo pieno per difetto di prova delle mansioni superiori e dell'orario. Il ricorrente ha denunciato: omessa pronuncia sulla nullità/inefficacia dei contratti CEL; violazione delle norme sulla causa e sulla disciplina dei rapporti di lettorato e dei CEL; violazione dell'art. 2103 c.c. per asserito demansionamento; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per valutazione delle prove e mancata ammissione di prova testimoniale; violazione dell'art. 36 Cost. e della legge n. 63/2004 per inadeguatezza del trattamento economico; erroneo diniego di esibizione documentale e di rinnovo della consulenza tecnica; erronea decorrenza della prescrizione dal 2002; omessa pronuncia sul lavoro straordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi tranne il settimo. Ha escluso l'omessa pronuncia sulla nullità del contratto CEL, ritenendo che la Corte d'appello avesse comunque respinto la tesi della perdurante applicazione del vecchio regime. Ha confermato la validità dell'inquadramento e la continuità normativa tra lettori e CEL secondo la disciplina speciale, escludendo nullità del contratto per mancanza di causa e demansionamento per il solo mutamento di qualifica. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi a prova, CTU, straordinario e adeguatezza retributiva. Ha invece accolto il motivo sulla prescrizione, affermando che il termine non poteva decorrere dalle dimissioni del 2002 perché il diritto al trattamento economico previsto dalla nuova disciplina non era ancora esercitabile in quella data. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello per nuovo esame limitatamente alla prescrizione e per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se manca completamente il provvedimento indispensabile sulla domanda; non ricorre quando la decisione adottata sia incompatibile con la pretesa e ne comporti il rigetto implicito.
art. 132 n. 4 c.p.c.
È sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; restano implicitamente disattese le argomentazioni incompatibili con la soluzione adottata.
art. 360 c.p.c.
La Corte distingue tra deduzioni di omessa pronuncia, violazioni di legge e censure inammissibili quando mirano a una nuova valutazione del fatto.
art. 1325 c.c.
Invocato per sostenere la mancanza di causa del contratto CEL, ma la Corte esclude che la conversione del rapporto renda nullo il nuovo contratto per assenza di causa.
art. 1418 c.c.
La pronuncia di conversione del rapporto non determina nullità del contratto CEL per mancanza di causa.
art. 1419 c.c.
Richiamato nel tentativo di colpire la validità del nuovo inquadramento, ma respinto alla luce della continuità normativa e della possibilità di modificare il regolamento del rapporto di durata.
art. 11 disp. prel. c.c.
Richiamato per contestare l'applicazione della nuova disciplina in presenza di rapporti pregressi, ma la Corte richiama l'interpretazione autentica successiva e la continuità normativa.
art. 1 l. n. 230/1962
Richiamato dal ricorrente nel contesto della dedotta illegittimità del termine e della conversione del rapporto.
art. 2 l. n. 230/1962
Richiamato dal ricorrente nel contesto della dedotta illegittimità del termine e della conversione del rapporto.
art. 4 l. n. 236/1995
Richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina applicabile ai lettori e la conseguente invalidità del diverso inquadramento.
art. 2103 c.c.
La sola attribuzione della qualifica di collaboratore esperto linguistico al posto di lettore non integra demansionamento, perché le funzioni sono diverse e il nuovo inquadramento è previsto dalla legge.
art. 115 c.p.c.
Non è utilizzabile per contestare in cassazione la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte, ignora prove legali o attribuisce efficacia legale a prove liberamente valutabili; non basta contestare l'apprezzamento delle prove.
art. 61 c.p.c.
Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio e ai limiti del potere del consulente.
art. 62 c.p.c.
Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio e ai limiti del potere del consulente.
art. 191 c.p.c.
Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio e ai limiti del potere del consulente.
art. 194 c.p.c.
Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio e ai limiti del potere del consulente.
art. 196 c.p.c.
Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio e ai limiti del potere del consulente.
art. 210 c.p.c.
L'ordine di esibizione è discrezionale, residuale e non sindacabile in cassazione se negato dal giudice di merito.
art. 36 Cost.
Nel sistema successivo alla disciplina speciale e alla contrattazione collettiva, non può essere usato per sostituire il parametro legale/collettivo della retribuzione con un diverso criterio giudiziale, quando non risulti svolgimento di mansioni qualitativamente diverse.
art. 1 l. n. 63/2004
Ha introdotto un trattamento economico minimo per gli ex lettori divenuti CEL e, secondo la Corte, non consente di ignorare il parametro fissato dalla legge e dalla contrattazione collettiva; il diritto al relativo trattamento è esercitabile solo dall'entrata in vigore della nuova disciplina ai fini della prescrizione.
art. 28 d.P.R. n. 382/1980
È il previgente regime dei lettori, superato dalla disciplina successiva dei collaboratori esperti linguistici; non può essere assunto come parametro retributivo per il periodo regolato dalla nuova disciplina.
art. 26 l. n. 240/2010
Interpretazione autentica della disciplina sugli ex lettori e sui collaboratori esperti linguistici, applicabile anche alle università non menzionate espressamente dal legislatore.
d.l. n. 2/2004
Costituisce la base legale del trattamento economico degli ex lettori/CEL; la Corte lo applica in continuità con la disciplina successiva e con l'interpretazione autentica del 2010.
l. n. 63/2004
Conversione del d.l. n. 2/2004; ha introdotto il trattamento minimo per gli ex lettori divenuti CEL.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre solo da quando il diritto può essere fatto valere; non dal momento delle dimissioni se il diritto non era ancora esercitabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la decisione di merito, pur senza analitica confutazione, implica il rigetto della domanda incompatibile con la statuizione adottata.
- La trasformazione o conversione del rapporto di lettorato nel regime dei collaboratori esperti linguistici non rende nullo per difetto di causa il nuovo contratto, poiché in un rapporto di durata le parti possono modificare il regolamento negoziale nei limiti della disciplina legale sopravvenuta.
- La mera attribuzione di una qualifica formalmente diversa, quando prevista dalla legge e coerente con una sostanziale continuità normativa, non integra di per sé demansionamento; occorre la prova di un effettivo svuotamento o impoverimento professionale rispetto alle mansioni concretamente esigibili.
- In cassazione, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per censurare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo per l'utilizzo di prove non dedotte o per il travisamento del regime legale delle prove.
- L'ordine di esibizione documentale è strumento istruttorio residuale e discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità se negato dal giudice di merito.
- In materia di trattamento economico degli ex lettori divenuti collaboratori esperti linguistici, il parametro retributivo è quello fissato dalla disciplina speciale e dalla contrattazione collettiva; il giudice non può sostituirvi un diverso parametro fondato sull'art. 36 Cost. se non è dimostrato lo svolgimento di mansioni qualitativamente diverse.
- Ai fini della prescrizione, il termine decorre solo da quando il diritto può essere effettivamente esercitato; se una pretesa nasce solo con una disciplina sopravvenuta, non può farsi decorrere la prescrizione da una data anteriore in cui il diritto non era ancora azionabile.
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