Sentenza n. 874/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura della Regione Calabria del 21 dicembre 2020, n. 14118, avente ad oggetto “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000/2006. Avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria. Accertamento, impegno somme e approvazione della graduatoria definitiva”; - dei verbali di valutazione della Commissione esaminatrice, in parte qua, posti alla base della graduatoria definitiva impugnata, nella parte in cui l'odierno ricorrente viene collocato in posizione non utile alla finanziabilità della domanda; - della graduatoria provvisoria adottata da Regione Calabria; - ogni altro atto amministrativo presupposto, conseguente e connesso al predetto atto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e atti di valutazione relativi all’avviso regionale per il finanziamento di progetti di valorizzazione dei borghi calabresi, nella parte in cui il progetto del Comune è risultato ammesso ma non finanziabile
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato il decreto regionale di approvazione della graduatoria definitiva, i verbali della commissione e la graduatoria provvisoria, sostenendo che il proprio progetto, relativo all’acquisto di un palazzo storico e alla realizzazione delle opere necessarie a un lotto funzionale, fosse stato valutato con punteggio erroneamente insufficiente. Ha dedotto violazione dell’avviso pubblico, difetto di motivazione, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. In particolare, ha reclamato maggiori punteggi per i subcriteri relativi alla tematizzazione del borgo e al partenariato, ai riconoscimenti e alle disposizioni di tutela culturale, alla convenzione con CONFAPI, all’impatto socio-economico, alla compartecipazione finanziaria, all’efficacia della gestione amministrativa, alla localizzazione periferica, all’appartenenza al GAL Parco delle Serre, alla presenza del centro storico, alla consistenza demografica, all’efficientamento energetico e ai protocolli d’intesa per la gestione dei servizi culturali e turistici. La Regione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la lesione fosse già derivata dalla precedente graduatoria definitiva, e ha comunque contestato la possibilità di sostituire la valutazione della commissione con quella del Comune.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, perché la lesione si è concretizzata soltanto con la graduatoria definitiva, mentre la precedente graduatoria provvisoria costituiva un atto endoprocedimentale suscettibile di modifiche a seguito delle istanze di riesame. Non ha disposto l’integrazione del contraddittorio con gli altri Comuni finanziati, ritenendo il ricorso manifestamente infondato. Nel merito, ha affermato che l’avviso pubblico costituiva un autovincolo per la Regione e che l’incontro tra l’amministrazione regionale e il Comune, nonché l’ipotizzata rimodulazione del progetto, non incidevano sulla procedura regolata dall’avviso. Le censure dirette a ottenere una diversa attribuzione dei punteggi sono state ritenute inammissibili quando miravano a sostituire la valutazione tecnico-discrezionale della commissione, non essendo stata dimostrata l’abnormità, la palese inattendibilità o l’evidente insostenibilità delle valutazioni. Per il subcriterio A1 la commissione aveva comunque attribuito quattro punti su cinque per entrambe le voci contestate. Per A3 e B1 il Comune non aveva prodotto, rispettivamente, la documentazione attestante il riconoscimento o la disposizione di tutela culturale e la convenzione con CONFAPI. Le valutazioni relative a B2 e C1 erano ampiamente discrezionali e non risultavano affette da vizi dimostrati. I punteggi richiesti per D1 e D4 erano già stati attribuiti; quello per D3 non spettava perché la normativa regionale sul Parco delle Serre non comprendeva il territorio comunale; il punteggio per D5 non spettava perché lo stesso Comune aveva dichiarato una popolazione superiore a 5.000 abitanti. Le doglianze relative a E1 ed E2 erano rimaste prive di adeguato supporto documentale. La censura sul subcriterio B3 è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché anche l’attribuzione del punteggio massimo non avrebbe colmato il divario tra il punteggio conseguito dal Comune, pari a 25,20, e quello dell’ultimo progetto finanziabile, pari a 39,60. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura pubblica delle parti.
Norme richiamate
art. 12 dell’avviso pubblico regionale
eventuale disciplina delle modalità di svolgimento dell’istruttoria e dei criteri di valutazione dei progetti
L’avviso pubblico vincola l’amministrazione regionale al rispetto delle modalità istruttorie e dei criteri di valutazione in esso stabiliti.
l.r. Calabria 16 dicembre 2003, n. 138
La legge regionale non include il Comune di Filadelfia tra i Comuni il cui territorio compone, anche parzialmente, il Parco Naturale Regionale delle Serre; pertanto non spettava il punteggio previsto per il relativo criterio.
art. 87, comma 4-bis c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La graduatoria provvisoria, espressamente destinata a possibili modifiche a seguito di istanze di riesame, ha natura endoprocedimentale; la lesione dell’interesse del concorrente si consolida con la graduatoria definitiva, che deve essere specificamente impugnata.
- L’avviso pubblico che disciplina una procedura concorrenziale per l’assegnazione di finanziamenti costituisce un autovincolo per l’amministrazione, la quale deve rispettarne le modalità istruttorie e i criteri di valutazione.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali di una commissione non può tradursi nella sostituzione della valutazione del giudice o del concorrente a quella dell’amministrazione; le censure sono ammissibili soltanto se dimostrano una valutazione abnorme, palesemente inattendibile o evidentemente insostenibile.
- Il concorrente che reclama l’attribuzione di punteggi subordinati alla produzione di specifici riconoscimenti, convenzioni o documenti deve dimostrare in giudizio l’esistenza e la disponibilità della relativa documentazione; mere allegazioni non sono sufficienti.
- La contestazione di un punteggio è inammissibile per difetto di interesse quando, anche in caso di attribuzione del punteggio massimo reclamato, il concorrente non potrebbe comunque raggiungere la soglia o la posizione necessaria per ottenere il finanziamento.
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